Grano duro estero: I Nuovi Vespri e GranoSalus vincono in Tribunale contro le multinazionali della pasta

15 giugno 2017

Le società Barilla, Garofalo, De Cecco, Divella e La Molisana e dell’A.I.D.E.P.I. (Associazione delle Industrie e della Pasta Italiane) avevano chiesto al Tribunale di Roma la cancellazione, dal blog de I Nuovi Vespri e dal sito di GranoSalus, di una serie di articoli sulla questione del grano duro perché li ritenevano “diffamatori”. Ma la loro istanza è stata respinta (in calce il pronunciamento dei giudice del Tribunale di Roma)

Il Tribunale di Roma ha rigettato l’istanza cautelare delle società Barilla, Garofalo, De Cecco, Divella e La Molisana e dell’A.I.D.E.P.I. (Associazione delle Industrie e della Pasta Italiane) con la quale avevano ​chie​sto la cancellazione dal blog de I Nuovi Vespri e dal sito di GranoSalus di una serie di articoli sul grano duro dal presunto contenuto diffamatorio. Sono gli articoli che evidenziano il pericolo rappresentato da alcune sostanze (glifosato o gliphosate, micotossine DON e cadmio) contenute nei grani duri esteri importati per la produzione della pasta (alla fine di questo articolo ne alleghiamo alcuni).

Da circa un anno I Nuovi Vespri e GranoSalus – associazione che raccoglie produttori di grano duro di tutto il Mezzogiorno d’Italia e consumatori – conducono una campagna informativa sul grano duro utilizzato dalle aziende produttrici di pasta: grano duro per lo più canadese, ma anche ucraino o di altri Paesi del mondo che arriva con le navi in tanti porti italiani, compresa la Sicilia (in Sicilia questo grano duro, nel silenzio generale, arriva nei porti di Palermo, Catania e Pozzallo).

GranoSalus ha fatto effettuare le analisi su otto grandi marche di pasta italiane (che potete leggere qui). Analisi che, nel merito, non sono state contestate.

Il blog I Nuovi Vespri di di Franco Busalacchi – che in questo momento state leggendo – come già ricordato, ha dato e continua a dare ampio spazio alla campagna informativa e alle battaglie condotte dagli agricoltori pugliesi e siciliani.

Lo stesso Busalacchi – che è candidato alla presidenza della Regione siciliana – ha inserito nel proprio programma il blocco delle navi cariche di grano duro estero che arrivano in Sicilia (come potete approfondire in questo video), invitando le altre Regioni italiane a fare la stessa cosa.

L’iniziativa ha determinato la reazione delle industrie della pasta con marchio italiano che hanno incaricato lo studio legale del Prof. Mariconda & Associati di chiedere al Tribunale di Roma “di emettere in via urgente una serie di provvedimenti volti ad inibire gli effetti di una campagna di informazione che essi ritengono diffamatoria e gravemente lesiva delle rispettive immagini”.

A questo punto la parola è passata ai giudici.

Le associazioni GranoSalus e I Nuovi Vespri – e i loro presidenti, Saverio de Bonis e Franco Busalacchi –  sono stati difesi​, rispettivamente,​ dal Prof. Avv. Francesco Di Ciommo del Foro di Roma e dagli Avv. Salvatore Ferrara e Giovanni Gruttad’Auria del Foro di Palermo​.

Il Tribunale, “a scioglimento della riserva assunta nel contraddittorio delle parti”, ha affermato che “il ricorso deve essere respinto per carenza del necessario fumus boni iuris, restando assorbita per ragioni di economia processuale la disamina delle ulteriori eccezioni sollevate dalle parti”.

Insomma, il ricorso dei grandi gruppi industriali della pasta è stato rigettato.

Qui di seguito il pronunciamento del giudice del Tribunale di Roma

N. R.G. 21969/2017
Il giudice designato per il procedimento cautelare, a scioglimento della riserva
assunta nel contraddittorio delle parti, osserva quanto segue.
L’associazione A.I.D.E.P.I. – Associazione delle Industrie del Dolce e della Pasta
Italiane, e le società Barilla G. & R. Fratelli S.p.A., Pastificio Lucio Garofalo
S.p.A., F.lli De Cecco di Filippo Fara S. Martino S.p.a., F. Divella S.p.A., La
Molisana S.p.A., hanno chiesto a questo ufficio di emettere in via urgente una
serie di provvedimenti volti ad inibire gli effetti di una campagna di informazione
che essi ritengono diffamatoria e gravemente lesiva delle rispettive immagini; in
particolare chiedono che venga ordinato alle associazioni “associazione nazionale
granosalus” e “i nuovi vespri”, nonché ai responsabili e curatori dei rispettivi siti
internet “www.granosalus.com” (sig. Saverio De Bonis) e www.inuovivespri.it
(dott. Francesco Paolo Busalacchi) quanto segue: per “Granosalus” e De Bonis, la
rimozione dal sito internet “www.granosalus.com” dell’articolo intitolato “Don,
Glifosate e Cadmio presenti negli spaghetti” pubblicato in data 26 febbraio 2017,
e di qualsivoglia richiamo e/o riferimento ai contenuti di detto articolo; in
riferimento a “ I Nuovi Vespri” e a Francesco Paolo Busalacchi, la rimozione dal
sito internet “www.inuovivespri.it” dell’articolo intitolato “GranoSalus: i risultati
delle analisi sulla pasta Barilla, Voiello, De Cecco, Divella, Garofalo, La
Molisana, Coop e Granoro 100% Puglia”, pubblicato in data 27 febbraio 2017,
nonché dell’articolo intitolato “Alle navi cariche di grano duro canadese si sono
aggiunte le navi con il grano dall’Ucraina. L’ombra di Chernobyl?” e di
qualsivoglia richiamo e/o riferimento ai contenuti di detti articoli;
chiedono ancora che alle predette associazioni e ai responsabili e curatori dei siti
internet venga ordinato di procedere alla deindicizzazione dai siti internet
www.granosalus.com e www.inuovivespri.it e dai più comuni motori di ricerca di
qualsiasi URL di riferimento ai contenuti degli articoli sopra citati (anche di quelli
che rinviano ad altri siti internet che abbiano riprodotto gli stessi contenuti),
nonché alla rimozione dagli stessi siti e alla deindicizzazione di ogni altro articolo
e/o contenuto e/o URL che in qualunque modo riporti o richiami i contenuti degli
articoli sopra citati (anche mediante rinvio ad altri siti internet), oltre che alla
disabilitazione di qualsivoglia accesso ai suddetti contenuti; che venga inibita ai
resistenti ogni ulteriore pubblicazione e/o divulgazione, con qualsivoglia mezzo e
modalità, dei contenuti di cui alle pubblicazioni rimosse;
chiedono ancora la pubblicazione dell’eventuale ordinanza di accoglimento su una
serie di siti internet e quotidiani.
Il 26 febbraio 2017 sul sito internet appartenente all’associazione GranoSalus è
apparso dunque un articolo a firma del Presidente Saverio De Bonis, intitolato
“Don, Glifosate e Cadmio presenti negli spaghetti” – “Ormai lo dicono le analisi,
quelle vere che non mettono le stellette, come fa Altroconsumo, ma attribuiscono
dei numeri reali ai contaminanti più pericolosi presenti quotidianamente sulle
nostre tavole. In tutte le marche sono presenti Don, Glifosate e Cadmio entro i
limiti di legge per gli adulti. Almeno due marche di spaghetti superano i limiti di
Don per la tutela della salute dei bambini. Confermata attività di miscelazione tra
grani esteri e nazionali. Solo il piombo è risultato assente dalle analisi. Dubbi sul
marchio di Puglia: garantisce per davvero il 100% dell’origine del grano?”

Il testo prosegue: “Dal test GranoSalus almeno due marche, Divella e La
Molisana, superano i limiti che la legge impone per i bambini sul Don. Ma la
copresenza di Don, Glifosate e Cadmio negli spaghetti Barilla, Voiello, De
Cecco, Divella, Garofalo, La Molisana, Coop e Granoro 100% Puglia, rivela
un’attività di miscelazione tra grani esteri e grani nazionali vietata dai
regolamenti comunitari … La prassi di miscelare grani contaminati con grani
privi di contaminazione al fine di ottenere partite mediamente contaminate (sia
pur entro i limiti di legge) è vietata dall’Europa. Il Reg. CE 1881/2006 al comma
2 dell’art. 3 prevede che: “I prodotti alimentari conformi ai tenori massimi di cui
all’allegato non possono essere miscelati con prodotti alimentari in cui tali tenori
massimi siano superati”. Tale divieto opera anche nei confronti della
detossificazione. Il comma 3 dell’art. 3 recita: “I prodotti alimentari da
sottoporre a cernita o ad altri trattamenti fisici per abbassare il livello di
contaminazione non possono essere miscelati con prodotti alimentari destinati al
consumo umano diretto, né con prodotti alimentari destinati ad essere impiegati
come ingredienti alimentari”.

L’articolo prosegue con una tabella che riporta i risultati di analisi “realizzate da Granosalus presso primari laboratori accreditati, che dimostra quanto sia ancora lontana una politica zero residui da parte dell’industria italiana; la tabella contiene le percentuali di sostanze contaminanti
rilevate in alcune marche di pasta, ed è seguita da una illustrazione dei risultati
ottenuti, che per tutte conducono ad un giudizio negativo, e l’affermazione che il
prodotto è composto anche da grano duro proveniente dall’estero, come rilevato in
particolare dalla presenza di DON, composto tossico di origine fungina, che si
produce nelle coltivazioni di grano al di sopra del 45° parallelo (dove le
condizioni climatiche non sono favorevoli alla crescita del grano duro), ed in
particolare nel Canada, paese nel quale peraltro – prosegue l’articolo – si fa anche
ampio uso di glifosate (erbicida disseccante) che secondo la legislazione europea
è vietato in fase di pre – raccolta e dovrebbe risultare perciò assente dal grano
coltivato in Europa.

Come documentano i ricorrenti, i contenuti dell’articolo risultano avere avuto
ampia diffusione via internet, e risultano riportati in particolare in pari data sul
sito www.inuovivespri.it “GranoSalus: i risultati delle analisi sulla pasta Barilla,
Voiello, De Cecco, Divella, Garofalo, La Molisana, Coop e Granoro 100%
Puglia”, ed ancora in data 3 marzo 2017, è apparso un articolo dal titolo “Le
denunce di GranoSalus, il sistema CETA, le navi al veleno e la pasta al Glifosate
e alle micotossine” (articolo a sua volta diffuso su ulteriori siti web,
accompagnato da commenti estremamente critici); infine, come pure
documentano i ricorrenti, i medesimi temi sono stati affrontati nel corso di una
trasmissione televisiva giornalistica andata in onda sulla emittente LA 7.

I ricorrenti evidenziano come entrambi gli articoli sottendano anche altre
motivazioni connesse con le ambizioni politiche del responsabile de I Nuovi
Vespri (candidato alla presidenza della regione Sicilia) “E adesso come la
mettiamo con il CETA, il trattato internazionale tra Unione Europea e Canada?
… Che ne pensano, in Italia, gli europarlamentari del PD e di Forza Italia che
hanno votato in favore del CETA? L’importante è che gli elettori italiani abbiano
piena contezza di questa vicenda. E se ne ricordino al momento del voto”.
In conclusione Aidepi e gli altri ricorrenti ritengono le affermazioni sopra
sintetizzate arbitrarie e lesive dell’immagine, della reputazione e del diritto
Firmato Da: PRATESI CECILIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: de26f
all’identità personale sia delle aziende menzionate che dell’intero settore
produttivo della pasta industriale italiana.

L’associazione Granosalus ed il suo presidente Saverio De Bonis, in primo luogo
hanno fatto rilevare di avere pubblicato – a seguito della ricezione del ricorso –
una rettifica delle affermazioni contenute nell’articolo, modificando la portata di
alcuni passaggi da assertivi a ipotetici, in particolare con riferimento alle
circostanze che: i contaminanti presenti nelle paste esaminate potrebbero essere
dannosi se ingeriti nel lungo periodo; la presenza di alcuni contaminanti potrebbe
indurre a sospettare la miscelazione tra grani esteri e nazionali; tale miscelazione
risulterebbe vietata ove il grano utilizzato fosse contaminato oltre i limiti previsti
dalla legge;
nel merito hanno fatto rilevare in via preliminare:
a) che i contenuti denunciati erano stati ripresi e diffusi da siti internet del tutto
avulsi dal proprio controllo, e che sotto questo profilo la domanda sarebbe volta a
conseguire un risultato non realizzabile per mano dei resistenti;
b) il danno lamentato – ove esistente – si sarebbe già verificato, e non sarebbe
quindi ipotizzabile una tutela anticipatoria.
c) la rimozione di contenuti internet dai motori di ricerca è operazione che può
essere imposta unicamente ai gestori dei medesimi motori e non dai titolari dei
singoli “siti sorgente”.

Nel merito hanno poi contestato la portata diffamatoria delle informazioni diffuse,
che considerano espressione del diritto di manifestazione del pensiero nelle sue
diverse articolazioni.

L’associazione “i Nuovi Vespri” ha nella sostanza formulato difese di merito
analoghe a quelle svolte da Granosalus per ribadire la legittimità della attività di
informazione svolta da entrambe le organizzazioni.

Paolo Busalacchi ha eccepito invece il proprio difetto di legittimazione passiva,
non rivestendo la posizione di autore né di direttore del sito internet, ma di
semplice gestore del medesimo.

Ora, sebbene i mezzi di diffusione sui quali sono apparsi gli articoli in
contestazione non siano assimilabili in senso proprio ad organi di stampa, è
opinione di questo giudice che la materia debba essere riguardata comunque sotto
il profilo del bilanciamento tra i diritti della personalità di cui le parti attrici
lamentano la lesione, ed il diritto di cronaca, di derivazione costituzionale, che
non può dirsi ristretto a coloro i quali esercitino professionalmente attività
giornalistica, ma deve intendersi potenzialmente esteso a tutti coloro che svolgano
attività di manifestazione del proprio pensiero con finalità (anche) informativa.
In tal senso è indubbio che gli articoli di cui si tratta, accanto ad una finalità
eminentemente commerciale o pubblicitaria (l’associazione Granosalus tutela
essenzialmente gli interessi dei produttori di grano del sud Italia, “I Vespri
Siciliani” è in senso lato associazione che svolge attività politica) rispondono ad
una finalità informativa; essi rendono noti dei dati, frutto di indagini di carattere
tecnico (per quanto svolte privatamente), che possono ritenersi di indubbio
interesse pubblico, in quanto relative alla sicurezza alimentare di un bene di
altissimo consumo nel territorio italiano, quale la pasta.

Alla presentazione dei risultati delle analisi svolte da Granosalus si accompagna
poi una valutazione di natura più strettamente critica (con tonalità più marcate
negli articoli dei Nuovi Vespri) di cui parimenti è necessario vagliare la legittimità
al fine di verificare se la domanda cautelare sia o meno assistita dai necessari
presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora.

Ora, le analisi svolte non risultano contestate nel merito se non in modo del tutto
generico; in altre parole non vi è specifica confutazione dei dati rilevati dagli
analisti in merito alla presenza di alcune sostanze all’interno dei pacchi di pasta
esaminati, né in merito alle relative percentuali; viene invece analiticamente e
dettagliatamente contestata la lettura interpretativa che ne fornisce Granosalus
(ripresa da I Nuovi Vespri).

Dunque affermano i ricorrenti che non abbia alcuna consistenza l’allarme lanciato
dalle controparti in merito al consumo di prodotti provenienti dalle loro aziende,
in quanto le tracce di contaminanti rinvenute nei campioni di pasta analizzati
sarebbero tutte ampiamente inferiori ai livelli di sicurezza normativamente
stabiliti.

Preliminarmente va osservato che – trattandosi nella specie di valutare l’esigenza
cautelare di una immediata inibitoria – occorre prendere in considerazione la
notizia per come attualmente appare sui siti internet riconducibili alle parti
resistenti, a seguito della rettifica operata in seguito alla ricezione del presente
ricorso, da cui emerge ampiamente ridimensionata la portata allarmistica di alcuni
passi del testo: non si afferma più con certezza che la presenza delle sostanze
rilevate sia necessariamente foriera di danni ma si manifesta il dubbio che tali
sostanze possano produrre danni nel lungo periodo; non si trae la conclusione che
le aziende ricorrenti utilizzino con certezza miscele di grani italiani e stranieri; si
precisano i termini del divieto di miscelazione posto dalla legislazione europea,
che attiene unicamente al caso in cui uno dei due componenti risulti contaminato
oltre i limiti previsti dalla legge (pur se il risultato della miscela risulti
complessivamente nei limiti).

Si può affermare che la rettifica in questione abbia epurato il testo dai passaggi
contenenti conclusioni arbitrarie (di cui i resistenti non sono in condizione di
offrire riscontro), riducendoli al rango di mere ipotesi. Tanto è sufficiente per
escludere la necessità che il giudice della cautela intervenga in relazione alla
precedente veste degli articoli (salva l’eventuale tutela risarcitoria in sede di
merito).

Per il resto – come si è visto – il contenuto delle analisi diffuso dai resistenti non
risulta in questa sede efficacemente contestato; si può dunque affermare che la
notizia riportata (si ribadisce – per come rettificata- ) prenda le mosse da dati di
fatto provenienti da fonti sufficientemente autorevoli, e risponda dunque ad un
nucleo essenziale di verità.

Sulla notizia nella sua oggettività (=la presenza di alcuni contaminanti nei
campioni esaminati) si innesca poi il commento critico degli autori;
ora, se la cronaca riferisce una realtà fenomenica, ed è per definizione descrittiva
ed obiettiva, la critica ne propone una valutazione; la cronaca descrive
l’accadimento, la critica lo legge, lo interpreta, lo vaglia. E la critica, oltre che in
forma di pacata espressione di una valutazione personale dell’autore, può
Firmato Da: PRATESI CECILIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: de26f
esprimersi, legittimamente, anche in forma di aperto dissenso (si pensi a titolo
esemplificativo alla critica cinematografica letteraria o artistica), o di marcato
contrasto.

D’altro canto, proprio in quanto evidente espressione di un punto di vista proprio
dell’autore, la critica consente, a partire pur sempre da un accadimento reale, una
rappresentazione non strettamente obiettiva, ma filtrata attraverso convincimenti
personali.

Non si pone dunque un tema di diritto di critica un problema di veridicità delle
proposizioni assertive dell’autore (Cass.27.6.2000 n. 7499, 12.9.2007 n. 34432),
quanto se mai del fatto a partire dal quale la critica si esprime: del fatto quindi,
non della sua interpretazione.

E se la valutazione dell’autore viene proposta al lettore in termini consoni, sotto
forma di ipotesi, come lettura possibile, o addirittura in forma di dubbio, o se si
vuole quale manifestazione del principio di precauzione (più volte invocato da
Granosalus), e non trasmoda in una semplice invettiva, in insulto pretestuoso, in
pura manifestazione di ostilità, anch’essa deve ritenersi emanazione dell’art. 21
Cost.

Tornando al caso concreto, è vero che le quantità di contaminanti rilevate nella
pasta esaminata non risultano superiori ai limiti di legge, ma è vero anche che la
presenza di tali sostanze può legittimamente indurre gli analisti a dubitare della
miscelazione del prodotto italiano con grani esteri, posto che nel territorio
nazionale la presenza di DON (tossina prodotta in specifiche condizioni
ambientali) è tendenzialmente da escludere in ragione delle peculiarità climatiche,
ed il glifosate (diserbante) non può essere utilizzato in fase prossima alla raccolta;
ancora, è vero che i prodotti analizzati non risultano destinati alla alimentazione
per la prima infanzia, ma è vero altresì che il superamento dei limiti dei
contaminanti previsti per tale categoria “debole” della popolazione non risulta
segnalato, e che i consumatori possono essere interessati alla diffusione di tale
informazione, onde evitare che il prodotto venga comunque somministrato ai
bambini nei primi tre anni di vita, posto che – notoriamente – non tutte le famiglie
sono solite differenziare l’alimentazione degli ultimi nati da quella riservata agli
altri componenti del nucleo familiare, anche in ragione dei maggiori costi che
generalmente presentano i prodotti per la prima infanzia.

Per quanto attiene poi specificamente alla pubblicazione ad opera de I Nuovi
Vespri, si rileva che alla riproduzione nella sostanza dei contenuti dell’indagine di
Granosalus, si accompagna una disamina dei potenziali effetti nocivi delle
sostanze ivi rinvenute (cadmio, DON, Glifosate), che tuttavia appare
espressamente riferita all’ipotesi di superamento delle dosi settimanali ammissibili
(TWI); e sebbene il titolo di tale ultimo passaggio (“è ufficiale, il glifosato
contenuto nella pasta provoca la SLA e il morbo di alzheimer”) appaia
volutamente sensazionalistico, la lettura del testo non induce la conclusione che
dal consumo di normali quantità dei prodotti di cui si tratta possano derivare con
certezza rischi per la salute, posto che nelle pagine precedenti è chiarito che
nessuno dei prodotti analizzati risulta fuori dai parametri normativi (eccezion fatta
per la questione già esaminata della prima infanzia), e per il resto l’articolo
contiene una obiettiva rassegna degli alimenti che possono costituire fonti di
esposizione a determinate sostanze (tra cui vengono elencati prodotti quali noci ,
verdure, carne, pesci, funghi e cioccolato), che nulla hanno a che vedere con la
produzione delle aziende ricorrenti.

In conclusione per quanto emerge in questa fase sommaria, si deve ritenere che
l’attività informativa riconducibile ai resistenti, come risultante dalla rettifica
operata, sia espressione nei limiti del diritto di manifestazione del pensiero.
La circostanza poi che le notizie in esame siano state riprese ed amplificate con
toni meno contenuti da altri siti web, non può indurre in questa sede ad imporre
agli odierni convenuti di curarne la rimozione, sebbene per ragioni parzialmente
diverse da quelle invocate dei resistenti: infatti a tal proposito la difesa
Granosalus (oltre a segnalare la difficoltà tecnica di una simile operazione di
rimozione dalla rete), si appella alla giurisprudenza europea (CGCE – Causa C-
131/12 – Google Spain SL, Google Inc./ Agencia Española de Protección de
Datos, Mario Costeja González): il richiamo in verità non appare dirimente: con
la pronuncia in esame la Corte di Giustizia ha reso la (storica) affermazione del
dovere del gestore del motore di ricerca di procedere – a richiesta dell’interessato
– alla deindicizzazione delle informazioni e dati personali se la loro permanenza
non è più giustificata in relazione al trascorrere del tempo; ebbene, da tale arresto
pare in verità arbitrario trarre la conclusione (cui sembra giungere la difesa
Granosalus) che i gestori dei singoli siti cui è astrattamente riconducibile la
diffusione del dato siano privi di legittimazione passiva di fronte alla richiesta del
titolare dei dati di rimuovere singoli contenuti ritenuti lesivi.

Tuttavia è vero che i convenuti non possono essere ritenuti responsabili dell’uso
“non continente” che altri operatori abbiano effettuato delle notizie da essi
legittimamente diffuse, e che pertanto la rimozione dei passaggi offensivi ad altri
riconducibili, oltre che raggiungibile mediante richiesta al gestore del motore di
ricerca di rimozione dei link che conducono a tali contenuti, potrà essere rivolta –
se mai- direttamente ai gestori che hanno diffuso i predetti passi ostili.
In conclusione il ricorso deve essere respinto per carenza del necessario fumus
boni iuris, restando assorbita per ragioni di economia processuale la disamina
delle ulteriori eccezioni sollevate dalle parti.

Le spese di lite vengono compensate tra tutte le parti giacché l’esito della lite
discende in parte dall’attività di rettifica operata successivamente alla ricezione
della presente domanda cautelare.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso
Spese compensate.
Si comunichi
Roma, 08/06/2017
IL GIUDICE
Cecilia Pratesi

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