Gli affari del mare 22/ Lo scorporo della SNS nel mirino dei magistrati

4 settembre 2018

La divisione tra ‘ramo aliscafi’ e ‘ramo traghetti’ sarebbe avvenuta senza autorizzazione. La denuncia dei commissari ex Siremar

Non si finisce mai di sfogliare quello che i magistrati della Procura di Palermo hanno definito “un vero e proprio romanzo della corruzione”.  Parliamo del ‘meraviglioso’ mondo dei trasporti marittimi siciliani, dell’inchiesta ‘Mare Mostrum’ che ha scoperchiato un vaso di Pandora ricco di interessi privati, tangenti, abbracci tra pubblico e privato, a scapito, va da sé, dei primi. E, ciliegina sulla torta, di un monopolio sfuggito all’Antitrust italiana ed ora sul tavolo dell’Antitrust europea (sotto, in allegato, gli approfondimenti).

Un romanzo assai corposo che, come dicevamo, riserva un sacco di sorprese. L’ultima riguarda un altro particolarissimo capitolo: quello dello scorporo della SNS che, a quanto pare, non sarebbe sfuggito all’attenzione dei magistrati.

Di cosa parliamo?

La sigla SNS sta, come molti di voi sapranno, per Società di Navigazione Siciliana. Una sorta di joint-venture tra i gruppi Morace e Franza messa su per rilevare la Siremar. Un’operazione molto controversa se è vero che i due gruppi riescono a strappare la Siremar ad una società partecipata dalla Regione (Compagnia delle Isole) senza una vera e propria gara. Consolidando, di fatto, un regime monopolistico di tutto ‘rispetto.

Fin qui, i fatti sono già noti e già all’attenzione, come accennato, sia della magistratura inquirente che dell’Antitrust.

Quello che finora era sfuggito all’attenzione del grande pubblico è che, poco dopo l’acquisizione della Siremar, i Morace e i Franza concordano uno ‘spacchettamento’ della società. A fine giugno del 2016, infatti, i due armatori, dinnanzi ad un notaio, scrivono nero su bianco che il ramo traghetti va alla Caronte&Tourist, alias gruppo Franza) e che il ramo aliscafi va a Ustica Lines (oggi Liberty lines, ovvero il gruppo Morace). La società da Spa diventa così società consortile.

Le domande che annebbiano anche questa operazione sono tante: chi ha autorizzato lo scorporo? Basta una semplice comunicazione cartacea al Ministero per procedere? Può una società che gestisce concessioni statali e regionali decidere di trasformare il suo status e scindersi? La Regione non avuto nulla da ridire?

Tutti interrogativi in attesa di risposte.

Certo è che a storcere il naso, sin da subito, sono stati gli allora commissari della Siremar, che l’anno scorso, siamo a Luglio del 2017,  hanno risposto così ad una lettera della SNS:

OGGETTO: Cessione del ramo d’azienda – obblighi legali e contrathiali.
Spettabile Società,

“in riscontro alla Vostra del 29 maggio u.s., ci corre l’obbligo di constatare che, allo stato, l’operazione di trasformazione societaria (d’ora innanzi la “Trasformazione societaria”) della Società di Navigazione S.p.A. (di seguito la “Cessionaria’), posta in essere in data 15 giugno 2016, sembra fare emergere, sul piano formale, profili di criticità rispetto agli obblighi di mantenimento dei livelli occupazionali stabiliti in capo alla Cessionaria ai sensi degli artt. 7.09, lett. (e), e 7.11 del contratto di cessione (di seguito il “Contratto di cessione”) del ramo d’azienda ex Siremar (di seguito il “Ramo Siremar”), nonché dell’art. 63 del D.Lgs. n. 270/1999,
La mancata comunicazione della Trasformazione societaria nel rispetto delle modalità e dei termini stabiliti dall’art. 7.11 del Contratto di cessione, difatti, ha impedito allo scrivente Ufficio Commissariale ed ai deputati Organi di vigilanza di Siremar – Sicilia Regionale Marittima S.p.a. in A.S. (d’ora innanzi “Siremar in AS”) di esprimere il proprio preventivo assenso; e ciò anche, ma non esclusivamente, ai fini della valutazione dell’opportunità di formulare una nuova richiesta di autorizzazione alla cessione del Ramo Siremar.
Siamo, pertanto, ad insistere per la trasmissione, con la massima sollecitudine, di una dettagliata relazione volta a fornire allo scrivente Ufficio Commissariale ulteriori evidenze documentali e patrimoniali (tramite l’allegazione, a mero titolo esemplificativo, di copia dei bilanci di esercizio delle società interessate dalla Trasformazione societaria) nonché elementi di fatto suscettibili di comprovare che la Trasformazione societaria non abbia inciso negativamente sulla titolarità delle garanzie contrattuali originariamente poste in capo alla Cessionaria, né abbia comportato alcuna violazione delle previsioni di legge e di contratto
L’Ufficio Commissariale di Siremar in AS, all’esito della ricezione delle richieste evidenze, si riserva di intraprendere ogni azione ritenuta necessaria e comunque opportuna a tutela degli interessi e diritti della Procedura, ivi comprese le azioni di risoluzione del Contratto di cessione e di risarcimento dei danni patiti.
Con i migliori saluti,
I Commissari Straordinari Prof. Avv. Beniamino Caravita di Toritto
Dott. Gerardo Longobank Prof. Avv. Stefano Ambrosini”

foto tratta da leggimigratis.it

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