Quel ‘pasticciaccio brutto’ su enti e società regionali che potrebbe costare caro a qualche alto burocrate…

8 febbraio 2018

La denuncia di qualche giorno fa del parlamentare Cateno De Luca – la mancata applicazione di una norma regionale stringente in materia di controlli su enti e società regionali – si arricchisce di una novità: è stata abrogata a umma umma lo scorso anno. Ma per sei anni – 2011-2016 – è stata in vigore. E’ stata applicata o disattesa? E se – come lascia intendere De Luca – è stata disattesa che succederà adesso?

Rosario Crocetta e Alessandro Baccei hanno colpito ancora! Il primo non è più presidente della Regione, il secondo non è più il commissario di Renzi per i conti della Regione siciliana. Eppure, nell’eredità che hanno lasciato al nuovo Governo, oltre ai ‘buchi’ di Bilancio, c’è anche un inghippo che, a parere del parlamentare Cateno De Luca, avrebbe consentito alla vecchia Assemblea regionale siciliana di approvare Bilanci poco ‘trasparenti’ (per non dire altro…).

Di questa storia ci siamo già occupati nei giorni scorsi (QUI L’ARTICOLO).

Adesso c’è una novità ‘sgamata’ dallo stesso De Luca: l’articolo 14 della legge regionale del 2010 è stato abrogato lo scorso anno. La notizia è molto particolare, perché questo articolo di legge (che trovate in calce per esteso), introduce, anzi introduceva controlli molti stringenti su enti e società controllate o partecipate dalla Regione siciliana.

Un articolo di legge – questo ci sembra di capire – voluto dall’allora Governo regionale di Raffaele Lombardo, con molta probabilità su input di De Luca, che nella legislatura 2008-2012 picchiava molto duro proprio sui conti della Regione (in una seduta d’Aula arrivò a dire: “Sono dei falsari!”).

“Qualche giorno fa – racconta oggi Cateno De Luca – intervenendo in Commissione Bilancio all’Ars, ho chiesto al Ragioniere generale della Regione come sia stato possibile redigere i Bilanci se, dal 2011, non si è dato seguito all’art. 14 della legge 10, quello che ha introdotto precisi criteri di trasparenza dei conti pubblici e che ha introdotto, grazie ad un Decreto del Presidente Raffaele Lombardo, un sistema di sanzioni per funzionari, amministratori e dirigenti inadempienti. Ho anche chiesto al Presidente Musumeci di controllare se fra le persone da lui nominate o che avrebbe intensione di nominare non vi siano appunto funzionari che hanno violato quella legge”.

Per la cronaca, la legge regionale n. 10 del 2010 è la Finanziaria regionale di quell’anno.

Il parlamentare De Luca fa bene a rivolgersi al Ragioniere generale, dottor Giovanni Bologna. Ma va detto – per corretta informazione – che il dottore Bologna è stato nominato Ragioniere generale nel luglio dello scorso anno. Se ne deduce che sono i predecessori del dottore Bologna che dovranno rispondere alle domande di Cateno De Luca.

Su tale vicenda De Luca – che è un parlamentare molto preciso – ha presentato una mozione. Ricordando l’articolo 14 della legge Finanziaria 2010 aveva introdotto un sistema molto preciso di controlli sugli enti partecipati e controllati dalla Regione e, allo stesso tempo, prevedeva la sanzione della decadenza per i funzionari e dirigenti inadempienti: funzionari e dirigenti che non avrebbero potuto ricoprire incarichi analoghi per tre anni.

“Si trattava, però, evidentemente di una norma di ‘eccessiva’ trasparenza e rigidità – commenta ironicamente De Luca – in un sistema malato come quello delle partecipate regionali, tant’è vero che il duo Crocetta/Baccei, dopo averla disattesa, ne ha ottenuto la revoca con uno dei classici articoli in burocratese stretto, inserito lo scorso anno in Finanziaria regionale.”

Il Parlamentare di Sicilia Vera preannuncia ora un mini disegno di legge per la reintroduzione di quel sistema di controlli e sanzioni e torna alla carica rispetto alle responsabilità della burocrazia regionale.

“Se è vero che in questo momento la legge non è più vigente – afferma – lo era fino ad agosto dello scorso anno e quindi la domanda già posta al Ragioniere generale della Regione resta valida: com’è stato possibile redigere dei Bilanci privi di dati certi e trasparenti sullo stato economico-finanziario delle partecipate? Possiamo supporre che il duo Crocetta/Baccei abbia abbindolato una disattenta Assemblea regionale con bilanci a dir poco fasulli e fantasiosi?”.

La tesi sull’Ars “disattenta” ci convince poco: semmai c’è da chiedersi come mai le opposizioni della passata legislatura non abbiano mai posto il problema. Nel caso dei grillini potrebbe aver giocato la mancanza di esperienza (era la loro prima legislatura). Sul centrodestra della passata legislatura di Sala d’Ercole, invece, non si può certo parlare di inesperienza, ma di altro…

Resta da capire – e questo è il vero tema della questione sollevata da De Luca – che cos’è successo dal 2011 al 2016: in questi sei anni, infatti, l’articolo 14 della Finanziaria ragionale del 2010 è stato in vigore. E’ stato applicato? Da quello che lascia intendere Cateno De Luca, beh, sembrerebbe di no.

Se tale articolo di legge non è stato applicato, per quale motivo ciò è avvenuto? E se ciò è avvenuto, che tipo di responsabilità si configurerebbe per i burocrati regionali?

E che dire dei parlamentari che hanno approvato le leggi di Stabilità regionale dal 2011 al 2016? In quest’ultimo caso – ovviamente nel caso di mancata applicazione dell’articolo 14 della Finanziaria 2010 – le responsabilità sarebbero solo politiche?

A quanto si dice, l’attuale assessore all’Economia, Gaetano Armao, avrebbe chiesto agli uffici una relazione su tale vicenda.

Qui di seguito il testo dell’articolo 14 della Finanziaria regionale del 2010:

Misure relative alla trasparenza dei conti pubblici

1. Il Governo regionale entro il mese di giugno 2010
presenta all’Assemblea regionale una relazione dettagliata
relativa alla eventuale situazione debitoria al 31 dicembre
2009 di ciascun istituto, azienda, agenzia, consorzio, organismo
ed ente regionale comunque denominato, sottoposto
a tutela e vigilanza dell’Amministrazione regionale o
che usufruisca di trasferimenti diretti da parte della stessa
società a totale o maggioritaria partecipazione della
Regione, nonché per ciascun ente presso cui la Regione
indica i propri rappresentanti.

2. A decorrere dall’esercizio finanziario 2011 ed entro
il mese di febbraio di ciascun anno, il Governo regionale
presenta all’Assemblea regionale una relazione dettagliata
sulla situazione economico-finanziaria relativa all’anno
precedente degli istituti, delle aziende, delle agenzie, dei
consorzi, degli organismi ed enti regionali comunque
denominati, sottoposti a tutela e vigilanza dell’Amministrazione
regionale o che usufruiscano di trasferimenti
diretti da parte della stessa nonché degli enti presso cui la
Regione indica i propri rappresentanti.

3. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta
dell’Assessore regionale per l’economia, da emanarsi
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono definite le modalità operative necessarie
agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2.

4. Gli amministratori degli organismi individuati nel
comma 1 debbono, a pena di decadenza dall’incarico,
inoltrare le informazioni richieste nei tempi e con le
modalità prescritte nel decreto di cui al comma 3.

5. Gli amministratori degli organismi di cui al comma
1 che provvedano ad assunzioni di personale in violazione
di disposizioni normative decadono dall’incarico.

6. Gli amministratori decaduti nelle ipotesi di cui ai
commi 4 e 5 non possono essere nominati nel triennio
successivo amministratori degli organismi di cui al
comma 1.

7. Il comma 1 dell’articolo 27 della legge regionale 23
dicembre 2002, n. 23, è sostituito dai seguenti:
‘1. Qualsiasi disposizione o atto amministrativo assessoriale
o dirigenziale che comporti oneri diretti o indiretti
a carico del bilancio della Regione non coperti dallo stanziamento
di bilancio o comunque oltre i limiti previsti da
eventuali provvedimenti legislativi di supporto, deve essere
portato preventivamente a conoscenza della Giunta
regionale a cura dell’Assessore competente.

1.1 La Giunta regionale, previo parere del Dipartimento
regionale del bilancio e del tesoro, Ragioneria
generale, può autorizzare l’adozione degli atti di cui al
comma 1 ai fini di acquisirne la copertura finanziaria.
1.2 Per i provvedimenti adottati in difformità a quanto
previsto dai commi 1 e 1.1, il Presidente della Regione
promuove le eventuali azioni di responsabilità.
1.3 I dirigenti che, ai sensi dei commi 1, 1.1 e 1.2 del
presente articolo, adottino provvedimenti privi di copertura
finanziaria decadono dall’incarico e, agli stessi, nel
triennio successivo, non può essere conferito altro incarico
in posizione organizzativa analoga o superiore.
1.4 Gli atti adottati con la procedura di cui al comma
1.1 sono trasmessi entro il termine perentorio di trenta
giorni alla Commissione legislativa bilancio dell’Assemblea
regionale’.

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