Battaglia del grano: I Nuovi Vespri e GranoSalus vincono in Tribunale contro Aidepi, Barilla, De Cecco, Divella, La Molisana e Garofalo

4 ottobre 2017

Per la seconda volta il Tribunale dà ragione a GranoSalus e a I Nuovi Vespri: le analisi su otto marche di pasta industriale sono corrette e gli articoli riportati dai due siti non ledono i diritti degli industriali: sono solo corretta informazione in favore dei cittadini. Gli industriali condannati al pagamento delle spese. Una grande vittoria del Sud Italia e, soprattutto di Puglia e Sicilia, dove si concentra la produzione del grano duro italiano 

Battaglia del grano: GranoSalus e I Nuovi Vespri vincono su tutta la linea. Il Tribunale di Roma, Prima Sezione Civile, ha rigettato il ricorso presentato dagli industriali della pasta e ha condannato gli stessi industriali (Aidepi, sigla che sta per Associazione delle industrie del dolce e della pasta, la Barilla G & R Fratelli spa, i Fratelli De Cecco di Filippo Fara S. Martino spa, la F. Divella spa, La Molisana spa e il pastificio Lucio Garofalo) al pagamento delle spese.

La storia è nota. Da tempo GranoSalus (associazione che raggruppa consumatori di tutta l’Italia e produttori di grano duro del Mezzogiorno) e I Nuovi Vespri (il cui editore è Franco Busalacchi) conducono una battaglia culturale e politica in difesa del grano duro del Sud Italia.

In questo contesto GranoSalus ha promosso le analisi su otto marche di pasta prodotte in Italia. Da tali analisi è venuto fuori che la pasta industriale prodotta in Italia presenta contaminanti: glifosato, micotossine DON e cadmio (QUI I RISULTATI DELLE ANALISI SULLA PASTA BARILLA, VOIELLO, DE CECCO, DIVELLA, GAROFALO, LA MOLISANA, COOP E GRANORO AL 100% PUGLIA).

Tali contaminanti sono presenti entro i limiti previsti dalla legislazione dell’Unione Europea. Ma non per questo fanno bene alla salute umana. Tutt’altro!

Per inciso, va detto che la legislazione dell’Unione Europea ha tarato la presenza di tali contaminanti per un consumo di pasta pro capite pari a circa 5 kg all’anno. Solo che in Italia il consumo di pasta è molto più elevato rispetto alla media annuale calcolata dall’Unione Europea.

Nel Sud Italia – per essere precisi – il consumo di pasta pro capite va da 25 a 30 kg di pasta all’anno. Ciò significa che tali limiti non vanno bene per chi vive nel Meridione d’Italia! (COME POTETE LEGGERE E APPROFONDIRE IN QUESTO ARTICOLO).

Dopo la pubblicazione dei risultati delle analisi, gli industriali italiani della pasta sono passati all’attacco. E hanno chiesto alla Giustizia – per la precisione al Tribunale di Roma – la rimozione degli articoli dal sito di GranoSalus e dal sito I Nuovi Vespri.

Ma nel giugno scorso il Tribunale di Roma ha respinto il ricorso degli industriali della pasta.

Aidepi, Barilla G & R Fratelli spa, i Fratelli De Cecco di Filippo Fara S. Martino spa, la F. Divella spa, La Molisana spa e il pastificio Lucio Garofalo hanno presentato un nuovo ricorso, ma anche questa volta i giudici gli hanno dato torto.

Il pronunciamento dei giudici del Tribunale di Roma ripercorre con puntualità questa vicenda che, lo ricordiamo, ha valenza nazionale e internazionale, dal momento che la pasta industriale italiana viene esportata in tanti Paesi del mondo.

“Gli articoli oggetto di causa si inseriscono all’interno di un acceso dibattito pubblico che riguarda diversi piani. In primo luogo l’utilizzo di grano duro estero per produrre pasta con marchio italiano. I produttori italiani di grano italiani (dei quali l’associazione GranoSalus si propone di rappresentare gli interessi) e la Coldiretti affermano che tale scelta ha pesantemente penalizzato i produttori italiani, facendo crollare il prezzo del grano, perché evidentemente il grano estero costava molto di meno ed era, segnatamente quello canadese e quello ucraino, di qualità inferiore, in un contesto normativo che non prevedeva la tracciabilità delle materie prime”.

I giudici ricordano due decreti (del 16 e 17 agosto del 2017) del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali che prevedono l’obbligo di indicare nelle etichette l’origine del riso e del grano duro per le paste di semola di grano duro.

“Sui motivi per i quali i grandi pastifici – si legge sempre nel pronunciamento dei giudici -decidevano di acquistare il grano estero piuttosto che quello italiano, e sui danni che ciò a loro parere provocava, Coldiretti, Confagricoltori e le associazioni dei produttori, tra le quali GranoSalus, hanno intentato una battaglia politica e di informazione serrata”.

In realtà, la battaglia di “informazione serrata” l’hanno condotta GranoSalus e I Nuovi Vespri che, proprio per sostenere le ragioni del grano duro del Sud Italia hanno siglato una convenzione in base alla quale, in futuro, opereranno insieme. 

“E’ stato messo in evidenza che il grano coltivato in paesi umidi, quali il Canada e l’Ucraina – leggiamo sempre nel pronunciamento dei giudici di Roma – veniva seccato con il Glisofate (o glifosato ndr) e conteneva in misura più elevata un fungo, il DON, sostanze dannose per la salute. Non a caso, il 22 agosto 2017 è entrato in vigore in Italia il decreto del Ministero della Salute che in attuazione del regolamento Ue 1313 del primo agosto scorso, ha disposto la revoca delle autorizzazioni all’immissione in commercio e modifica delle condizioni d’impiego di alcuni prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva glifosate, sospettato di essere cancerogeno, mentre in precedenza era possibile utilizzare il glifosate nelle coltivazioni in pre-raccolta al solo scopo di ottimizzare il raccolto o la trebbiatura”.

I giudici ricordano che il dibattito in questione, che riguarda la sicurezza alimentare della popolazione, “riveste un interesse pubblico particolare ed attiene anche all’adeguatezza dei limiti europei alla presenza di contaminanti negli alimenti. Grazie alla vivacità di questo dibattito – si legge sempre nel pronunciamento del Tribunale di Roma – anche in ambito scientifico, l’attenzione alla salubrità degli alimenti è stata sempre più elevata e più elevati nel tempo sono divenuti gli standard adottati dalla Comunità Europea e dall’Italia”.

Il pronunciamento del Tribunale di Roma si sofferma su un articolo, pubblicato da I Nuovi Vespri, nel quale si parla della tossicità della micotossina Don. E’ l’intervista che “riporta l’opinione di un noto micologo, Andrea di Benedetto (QUI L’INTERVISTA DEL I NUOVI VESPRI AL MICOLOGO ANDREA DI BENEDETTO), il quale ricorda che in Canada il limite di Don negli alimenti per i maiali è di 1000 ppb, mentre in Europa per il grano duro ad uso umano è stato fissato nel 2006 a 1750 ppb. L’autore si domanda, quindi, se il prezzo basso del grano estero non derivi anche dal fatto che ciò che non si può collocare in Nord America per uso umano, sia invece facilmente collocabile in Europa”.

“Gli stessi Francesco e Vincenzo Divella – leggiamo sempre nel pronunciamento dei giudici – intervistati nella trasmissione La Gabbia su La 7 (i cui contenuti vengono da parte reclamante imputati in parte a GranoSalus), hanno dichiarato di avere fermato le importazioni di grano dal Canada, dove si faceva un massiccio uso di glisofate per provocarne l’essiccatura e dove proliferava il don a causa del clima umido. Essi affermano di avere effettuato un accordo di filiera con Coldiretti e di avere deciso di importare grano estero solo da paesi caldi ove il grano matura naturalmente e non vi sono rischi di proliferazione del Don”.

I giudici si soffermano anche sulle possibili contaminazioni dei prodotti provenienti da alcune zone dell’Ucraina. Si tratta del grano che potrebbe essere coltivato nella aree inquinate dal disastro nucleare di Chernobyl. Un grano che potrebbe presentare problemi, “essendo noto in ambito scientifico, e non solo – scrivono i giudici – che i tempi di dimezzamento della contaminazione di alcuni isotopi radioattivi possano essere addirittura di migliaia di anni. Recentemente è stato riportato dalla stampa italiana (facilmente reperibile su internet ed in parte prodotta in atti) come 30 anni dopo Chernobyl ancora molti prodotti risultassero contaminati e come questi isotopi potessero spargersi nell’ambiente anche a centinaia di chilometri di distanza”.

I giudici si esprimono sulle analisi sulla pasta promosse da GranoSalus:

“Le analisi riportate nell’articolo pubblicato sul blog di GranoSalus sono state fatte effettuare non da ‘un non meglio identificato laboratorio privato di Cuneo’, ma dal laboratorio Eurofins Chemical Control s.r.l. con sede in Cuneo, laboratorio accreditato in conformità alle prescrizioni norma UNI EN ISO /IEC 17025:2005, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA – European Cooperation for Accreditation, tanto che è stato
autorizzato, con decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 16 febbraio 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.50 del 29-02-2012, al rilascio di analisi nel settore oleicolo. (12A02156) necessarie per le certificazioni D.O.P. e I.G.P.. E, sebbene i campioni siano stai prelevati dal cliente, è stato indicato il lotto di pasta da cui il campione è stato prelevato e le analisi sono state effettuate in base alla normativa che il laboratorio è tenuto a seguire”.

Analisi regolari e contestazioni degli industriali respinte.

“Non vi è dubbio, quindi – scrivono i giudici – che la divulgazione dei risultati della ricerca costituiscano legittima espressione del diritto di libertà di manifestazione del pensiero, sancito dall’art. 21 della Costituzione e di libertà della scienza garantita dall’art 33 della Costituzione, senza limiti e condizioni. Tanto più che, trattandosi di temi di tale delicatezza e rilevanza per la salute pubblica, nessuna censura sarebbe ammissibile. Né sono stati superati i limiti della continenza espositiva”.

“A fronte di ciò – si legge sempre nel pronunciamento dei giudici – le reclamanti non hanno prodotto delle contro-analisi né sui lotti indicati ed analizzati (dei quali esse avrebbero l’obbligo di conservare un campione), ma nemmeno su altri lotti di pasta, il che induce verosimilmente a ritenere che effettivamente nella pasta prodotta dalle società reclamanti fossero presenti i
contaminanti indicati nell’articolo”.

“D’altro canto – proseguono i giudici – si dà atto nell’articolo che la presenza è sempre contenuta entro i limiti di legge, mentre per due marche di pasta è superiore ai limiti di legge previsti per i
bambini superiori a tre anni. Le considerazioni successive riguardanti l’opportunità, anche in assenza di un obbligo di legge in tal senso, di segnalare in etichetta che il prodotto non può essere assunto da bambini di età inferiore ai tre anni, o le considerazioni critiche in ordine ai limiti imposti dalla comunità europea in quanto tarati su un consumo di pasta di molto inferiore a quello italiano, non sono censurabili, in quanto legittimo esercizio del diritto di libertà di manifestazione del pensiero”.

“Così come legittimo esercizio del proprio pensiero critico – si legge ancora nel pronunciamento dei giudici – è il sospetto che la presenza di questi contaminanti possa essere dovuta ad una prassi di miscelazione vietata. D’altro canto, le società reclamanti hanno ed hanno avuto ben modo di replicare a tali affermazioni ed il consumatore accorto è ben in grado di farsi un’opinione in proposito. Sul sito di GranoSalus e de I Nuovi Vespri è presente la versione rettificata dell’articolo, ove il sospetto di miscelazione con grani esteri contenenti sostanze contaminati superiori ai limiti di legge è posto in formula dubitativa. Essi hanno già, pertanto, rimosso dai loro siti la versione originaria dell’articolo e non può essere loro attribuita la responsabilità in ordine alla sua presenza su altri siti o blog non a loro riconducibili”.

“Dal tenore dell’articolo – proseguono i giudici – è di tutta evidenza che non venga attribuito con certezza l’utilizzo di tale pratica, ma che tale ‘pensiero’ può essere indotto dai risultati delle analisi, per i motivi esposti nell’articolo (presenza di glisofate e don in tali quantità). Peraltro anche nella versione originaria dell’articolo era evidente che l’utilizzo di una pratica di miscelazione vietata non era attribuita alle reclamanti quale fatto certo conosciuto dall’autore, ma solo sulla base di un’operazione deduttiva e soggettiva dello stesso: il verbo ‘rivela’ rendeva evidente che si trattava di una libera deduzione dell’autore dell’articolo fondata esclusivamente sui risultati delle analisi e, pertanto, legittima espressione del suo pensiero critico. Ciò è stato reso più evidente nella versione rettificata ove si usano formule dubitative”.

Da qui le conclusioni dei giudici del Tribunale di Roma:

“Il reclamo deve, pertanto, essere rigettato e confermato il provvedimento impugnato, fondato su ampia e corretta motivazione alla quale in questa sede comunque si rimanda. Gli articoli in questione, costituiscono, infatti, legittima espressione del diritto di critica e di manifestazione del pensiero. L’art 21 della Costituzione, che in questa sede trova diretta applicazione, costituisce un pilastro dello Stato democratico e della effettiva possibilità per il popolo di esercitare la propria sovranità essendo stato correttamente informato ed avendo potuto conoscere l’opinione degli esperti in relazione ad ogni settore di rilevante interesse sociale o
pubblico”.

 

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