Tram di Palermo, il TAR Sicilia non ha avallato nulla: ha respinto il ricorso per “difetto d’interesse” senza entrare le merito!

8 aprile 2021
  • Due legali – Nadia Spallitta e Carlo Pezzino Rao – spiegano come sono andate le cose al TAR Sicilia 
  • Le ragioni del ricorso sulle quali i giudici del TAR Sicilia non sono entrati 
  • Le ragioni di inammissibilità del ricorso. La necessità di rivolgersi alla Corte di Giustizia Europea 

Due legali – Nadia Spallitta e Carlo Pezzino Rao – spiegano come sono andate le cose al TAR Sicilia 

In queste ore abbiamo letto dichiarazioni trionfanti da parte di esponenti del Comune di Palermo, stando alle quali i giudici del Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Sicilia avrebbe giudicato legittime le procedure seguite per l’approvazione del progetto per la realizzazione di sei nuove linee di Tram e di alcuni mirabolanti parcheggi. La cosa ci ha un po’ stupiti. Così abbiamo deciso di approfondire la questione. E abbiamo scoperto che i giudici del TAR non sono entrati nel merito di questa vicenda, ma ha respinto il ricorso per “difetto di interesse”. non è la prima volta che il TAR Sicilia ci sorprende con questo tipo di pronunciamenti: una cosa simile è avvenuta con il ricorso avverso la Zona a Traffico Limitato (ZTL) di Palermo. Insomma, a Palermo i cittadini debbono state buoni e, soprattutto, non debbono mettere in discussione le decisioni dei potenti. Noi adesso, con l’ausilio degli avvocati Nadia Spallitta e Carlo Pezzino Rao proveremo ad entrare nel merito di questa vicenda.

Le ragioni del ricorso sulle quali i giudici del TAR Sicilia non sono entrati

“I ricorrenti – spiegano in una nota i due legali – non hanno impugnato il progetto del Tram in quanto tale, né la delibera di approvazione del Programma triennale Opere Pubbliche 2018/2020, bensì un emendamento con il quale si approvava un emendamento alla stessa delibera introducendo un progetto in variante urbanistica in assenza degli atti tecnici necessari e propedeutici, in assenza della VAS, senza alcuna allegazione dello stesso progetto, che pertanto non era conosciuto dallo stesso Consiglio comunale che ha approvato l’atto”. Da notare che lo sconvolgimento della vita degli abitanti di Palermo – sei nuove linee di Tram e mirabolanii parcheggi, per una spesa di circa 500 milioni di euro – a Palermo viene introdotta con un emendamento al Piano triennale delle opere pubbliche! Senza dibattito cittadino, senza coinvolgere la città! I cittadini di Palermo trattati come sudditi! “Il TAR Sicilia Palermo sezione Prima – dicono i due legali – dopo avere dichiarato la legittimazione processuale dei ricorrenti (superando quindi la posizione precedentemente assunta in occasione del ricorso sulle ZTL) rigetta per inammissibilità il ricorso presentato da numerosi cittadini e rivolto all’annullamento dell’emendamento, alla delibera n. 596/2018, di approvazione del Programma triennale delle Opere pubbliche 2018/2020, nella parte in cui, all’interno dello stesso Programma, veniva approvato il progetto preliminare del sistema Tram, tratte a,b,c e1 e veniva altresì approvato il (nuovo) progetto dei parcheggi di interscambio. Il ricorso si fondava su alcuni profili di illegittimità della delibera, per violazione di legge ed eccesso di potere, tra i quali: l’irritualità della procedura: l’utilizzo del Programma triennale per approvare un progetto di opera pubblica; l’assenza dell’acquisizione preliminare ed obbligatoria della VAS (Valutazione Ambientale Strategica), imprescindibile per le ricadute ambientali di forte impatto cittadino e necessaria per garantire il coinvolgimento dei soggetti portatori degli interessi di tutela ambientale; la necessità di una preliminare Variante urbanistica non essendo il Tram previsto nel vigente PRG; la necessità del PUMS e quindi di un Piano strategico per la mobilità sostenibile, obbligatorio e propedeutico per garantire un sistema dei trasporti organico e funzionale. Infine apparivano anomale, poco trasparenti e ingiustificatamente frettolose (data la rilevanza dell’opera anche per le ricadute conseguenti), le modalità di approvazione dello stesso progetto del valore di circa 500 milioni di euro, definito preliminare, ma consistente in un semplice foglio, senza allegazioni tecniche, né pareri, senza alcuna documentazione, senza alcuna relazione, presentato, in aula da un consigliere comunale (poi , sembrerebbe, secondo notizie di stampa, coinvolto, per altre vicende, da indagini della Procura e dimissionario). Tra l’altro, il progetto approvato unitamente al programma triennale non era allegato, né pubblicato, per cui non se ne conoscevano neanche i contenuti. In altri termini non si era neanche in grado di conoscere quale progetto fosse stato approvato”.

Le ragioni di inammissibilità del ricorso. La necessità di rivolgersi alla Corte di Giustizia Europea 

“Orbene – prosegue la nota degli avvocati Nadia Spallitta e Carlo Pezzino Rao – il TAR non analizza nessuno dei predetti motivi, ma ritiene inammissibile il ricorso in quanto i cittadini avevano, nella sostanza (così sembra desumersi dalla motivazione) l’onere di impugnare anche una serie di delibere la cui adozione ed inoppugnabilità aveva consolidato “la volontà” del Comune di realizzare il Tram (?). In particolare, il TAR rinvia ad una pluralità di atti – ancorché in buona parte non prodotti nel giudizio, ma semplicemente nel corpo di altri atti – quali ad es. : la delibera di presa d’atto delle indicazioni del Laboratorio sociale cittadino; la delibera 2016 di approvazione del Patto per il SUD; lo Schema di massima del nuovo PRG ; il Programma triennale OOPP 2016 /2018 e 2017/2019 ; la delibera 2017 di approvazione del PON Metro etc. Tali provvedimenti erano divenuti inoppugnabili, per cui “essendosi di fatto consolidata la volontà del Comune di procedere alla costruzione delle linee di Tram il ricorso doveva ritenersi inammissibile ‘per difetto di interesse’. Invero – precisano i due legali – l’oggetto del ricorso è ben altro e non si intendeva contestare la ‘volontà’ politica dell’Amministrazione comunale di realizzare il Tram. I ricorrenti non hanno inteso presentare una contestazione sulle scelte politiche del Comune, bensì un ricorso giurisdizionale sull’illegittimità delle procedure seguite. Per questo aspetto, a nostro avviso, in effetti è irrilevante che i precedenti provvedimenti di programmazione amministrativa (i cui contenuti peraltro non sono noti) già contenessero la volontà di realizzare linee tranviarie a Palermo. Non si tratta neanche di atti presupposti e propedeutici al Programma triennale, la cui obbligatoria adozione prescinde sicuramente dal laboratorio sociale, dal Patto per il Sud, dal PON metro, etc . L’intervento tra l’altro non è neanche previsto nell’elenco annuale (che in effetti potrebbe presupporre alcuni atti propedeutici ). Quegli atti, tra l’altro, ben avrebbero potuto essere del tutto legittimi. E i ricorrenti non avevano nessun interesse (e probabilmente nessuna legittimazione ad impugnarli, anche alla luce della loro genericità). Non è legittima, invece, a nostro avviso per i motivi sopra sintetizzati – ma su questo il TAR non si pronuncia – la delibera impugnata, nella parte in cui approva, in modo atipico ed irrituale, e nell’ambito di un Programma triennale, il progetto preliminare del sistema Tram, senza le procedure di partecipazione cittadina e di tutela della salute e dell’ambiente, tanto più necessarie in costanza di un intervento così rilevante. Riteniamo quindi che sussistano gli elementi per un ricorso in appello ed un eventuale coinvolgimento della Corte di Giustizia Europea”.

Insomma, come per i quattro temovalorizzatori della Sicilia, anche per il Tram di palermo la vicenda finirà sui tavoli della Giustizia europea. C’è anche una dichiarazione dei ricorrenti: “Procederemo con il ricorso in appello ed insistiamo affinché le questioni che abbiamo sollevato che sono assolutamente rilevanti per l’intera collettività cittadina vengano affrontate nel merito”.

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