“I trasferimenti di specifiche funzioni, non di materie, come specificato dalla Corte nella dichiarazione di costituzionalità, sono condizionati alla predeterminazione dei Livelli Essenziali di Prestazione attinenti ai diritti civili e sociali – ha aggiunto Amoroso -. E’ proprio il pilastro su cui si regge la legge e che è stato investito dalla pronuncia di incostituzionalità sia nella parte riguardante la delega sia nella parte in cui la legge faceva salvo il criterio di determinazione dei Lep sulla base della precedente legge, la 197 del 2022. La possibilità di determinare i Lep senza un intervento del legislatore non c’è. Occorre che il legislatore intervenga e ridetermini i criteri per l’individuazione dei Lep. C’è da ricostruire questa base che è a fondamento di tutto l’impianto della legge”.
– Foto Agenzia Fotogramma –
(ITALPRESS).
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