L’obbligo in capo alla società estera di prelievo alla fonte sulle somme versate dal conduttori ai locatori e di successivo versamento del tributo evaso è stato confermato dal doppio vaglio operato: dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con la sentenza emessa il 2 dicembre 2022 nella causa C-83/21, che ha avuto ad oggetto la compatibilità con il diritto unionale della succitata normativa italiana introdotta nel 2017; dal Consiglio di Stato che, con la sentenza numero 9188 del 24 ottobre 2023, ha definitivamente confermato l’obbligo di applicazione della ritenuta alla fonte nei confronti della societa irlandese.
La misura cautelare reale, da eseguirsi anche ricorrendo agli strumenti della cooperazione giudiziaria internazionale, è fondata sulla contestazione del delitto di omessa dichiarazione fiscale, commesso dal 30 gennaio 2019 al 30 gennaio 2023 ed è motivata sia in funzione della successiva confisca obbligatoria, in forma diretta o per equivalente, che per il ritenuto pericolo di protrazione ed aggravamento delle conseguenze del reato, anche con riferimento al danno economico che dall’omesso versamento dell’imposta dovuta deriva agli altri operatori del settore che ottemperano al ruolo di sostituto d’imposta previsto.
foto: ufficio stampa Guardia di Finanza
(ITALPRESS).
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