I medici pubblici possono chiedere il risarcimento per le ferie non godute

6 maggio 2023
  • Fino ad oggi le Aziende sanitarie hanno applicato una Direttiva comunitaria che, in realtà, come racconta il giornale on line ‘sanità informazione’, è stata mal interpretata
  • Se il medico ha rinunciato volontariamente alle ferie non ha diritto all’indennizzo. Ma se non è così cambia tutto  
  • Ormai sono tante le sentenze dei Tribunali italiani che hanno riconosciuto ai medici pubblici i risarcimenti per le ferie non godute

Fino ad oggi le Aziende sanitarie hanno applicato una Direttiva comunitaria che, in realtà, come racconta il giornale on line ‘sanità informazione’, è stata mal interpretata

In Italia è stata applicata male la legge che affronta la questione delle ferie non godute dei medici pubblici. Si tratta di un argomento molto attuale, perché con la carenza di personale medico negli ospedali italiani tantissimi medici non riescono a godersi tutte le ferie e, addirittura, a non andare in ferie! Fino ad oggi le Aziende sanitarie non hanno mai pagato in forza di una direttiva europea che, in realtà, è stata male interpretata. Come stanno le cose lo spiega molto bene un articolo di sanità informazione. Che, su tale argomento, ha intervistato l’avvocato Francesco Del Rio della Consulcesi & Partners. Entriamo subito in tema con la Direttiva 2003/88/CE, che regolamenta gli orari di lavoro nel settore pubblico. Questa direttiva, dice il legale, precisa che “ogni dipendente ha diritto a un periodo di ferie annuali retribuite e non rinunciabile e che è vietata la monetizzazione delle ferie fino al momento della cessazione del rapporto lavorativo. E ciò ha senso in quanto serve a impedire al datore di usare questo strumento per far lavorare di più i dipendenti, spingendoli a rinunciare alle ferie in cambio di denaro. In Italia, però, abbiamo dato un’interpretazione parzialmente diversa: è vietata la monetizzazione delle ferie, punto. Questo è un principio che però contrasta con la normativa comunitaria”. L’avvocato Del Rio sottolinea che “La Corte di Giustizia Europea ha infatti più volte affermato che l’articolo 7 della Direttiva 2003/88/CE va interpretato nel senso che contrasta con una normativa nazionale che preveda il mancato riconoscimento dell’indennizzo per le ferie di cui il lavoratore non abbia potuto usufruire per causa a lui non imputabile prima della data della cessazione del rapporto. Questo significa che il dipendente non solo non può perdere il diritto a fruire delle ferie pregresse, ma soprattutto permane il suo diritto a vedersele monetizzate dopo la cessazione del rapporto di lavoro“.

 

Se il medico ha rinunciato volontariamente alle ferie non ha diritto all’indennizzo. Ma se non è così cambia tutto  

Arriviamo al punto centrale: scopriamo così che è il datore di lavoro a dover dimostrare di “aver adottato tutte le misure idonee a consentire al lavoratore di esercitare concretamente il suo diritto, informandolo allo stesso tempo che la mancata fruizione potrebbe comportare la perdita dell’indennizzo: se il lavoratore ha, nonostante tutto, rinunciato volontariamente e consapevolmente, allora (e solo allora) perderà la possibilità di essere indennizzato, ma se ciò non accade è possibile attivarsi nei confronti dell’Azienda sanitaria per richiedere il pagamento dell’indennità per i giorni di ferie accumulati negli anni nella misura pari alla retribuzione lorda per ogni giorno non goduto, oltre ai riflessi previdenziali”. Il legale precisa inoltre che “la prescrizione del diritto all’indennizzo è decennale e decorre dal giorno in cui è cessato il rapporto di lavoro, per cui ancor più rilevante potrebbe essere il numero di coloro che potrebbero utilmente richiedere il pagamento dell’indennizzo per le ferie di cui non hanno potuto godere nella loro carriera lavorativa”.

 

Ormai sono tante le sentenze dei Tribunali italiani che hanno riconosciuto ai medici pubblici i risarcimenti per le ferie non godute

Il legale racconta che le richieste di risarcimento da parte dei medici pubblici che non sono riusciti a usufruire delle ferie si aggirano fra gli 80 ai 200 giorni di ferie non godute. Anche se non mancano casi di medici che vanno più in là: è il caso di un medico che ha accumulato 18 mesi di ferie accumulate, ovvero un anno e mezzo. In questo caso l’indennizzo potrebbe aggirarsi intorno “a 117 mila euro, con riflessi in termini contributivi”. Nell’articolo si dice che i legali di Consulcesi & Partners “hanno ottenuto sentenze favorevoli da vari Tribunali (Roma, Modena, Macerata, Siena e altri) che hanno visto la condanna delle Aziende a pagare, in favore dei sanitari assistiti, fino a 56mila euro, oltre al rimborso delle spese legali. Nell’articolo si cita il caso della Sezione Lavoro del Tribunale di Chieti che, spiega ancora l’avvocato del Rio, “ha accolto la domanda del ricorrente e ha liquidato una somma superiore ai 42mila euro. Il sanitario aveva reclamato il pagamento dell’indennizzo per le ferie arretrate e si era visto opporre un deciso rifiuto dell’Azienda con la motivazione che, trattandosi di ruolo dirigenziale apicale, non necessitava di alcuna autorizzazione per fruire dei riposi, in quanto poteva attribuirseli in totale autonomia. Il Tribunale non ha neppure dato corso alla fase istruttoria e in pochi mesi ha risolto la contesa accogliendo integralmente la richiesta del professionista”.

QUI PER ESTESO L’ARTICOLO DI sanità informazione

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