Il TAR Sicilia respinge il ricorso della Caronte & Tourist che resta esclusa dal bando per le Isole Eolie

14 marzo 2023
  • Con l’Ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale la società di navigazione resta per ora esclusa. L’ultima parola i giudici amministrativi la pronunceranno il prossimo 25 Maggio, quando entreranno nel merito di questa vicenda 
  • Le ragioni dei legali della società e l’Ordinanza del TAR Sicilia  
  • Le tesi dei legali della società di navigazione non hanno convinto i giudici del TAR Sicilia

Con l’Ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale la società di navigazione resta per ora esclusa. L’ultima parola i giudici amministrativi la pronunceranno il prossimo 25 Maggio, quando entreranno nel merito di questa vicenda 

La notizia, mettiamola così, segna un punto a favore della Regione siciliana, che ha l’esclusione della società Caronte & Tourist dal bando della stessa Regione siciliana per i collegamenti ro-pax con le Isole Eolie. Per la cronaca, con la dizione ro-pax si intende indicare i traghetti che effettuano anche il trasporto passeggeri con automobili al seguito. Il provvedimento che ha escluso la storica società di navigazione da questo bando risale al Gennaio di quest’anno (per la precisione è il Decreto del Dirigente Generale numero 92 del 23 Gennaio 2023). Secondo la Regione siciliana, la flotta della Caronte & Tourist sarebbe “inadeguata” a svolgere il servizio. La Caronte % Tourist ha presentato ricorso contro l’esclusione dal bando al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Sicilia. La notizia è che il TAR Sicilia, sezione di Catania, ha respinto il ricorso della società. Ciò significa che l’esclusione della Caronte & Tourist per ora resta valida. Perché scriviamo per ora? Perché i giudici del TAR Sicilia debbono ancora entrare nel merito di questa vicenda. Cosa che avverrà il prossimo 25 Maggio.

 

Le ragioni dei legali della società e l’Ordinanza del TAR Sicilia  

Per i legali della società di navigazione, come si legge nell’Ordinanza del TAR Sicilia, “Il pregiudizio derivante dai provvedimenti impugnati è grave e irreparabile perché per effetto dell’esclusione CTIM (acronimo che sta per Caronte & Tourist Isole Minori ndr) si vede preclusa anche solo la chance di potersi aggiudicare la gara per il Lotto I Eolie. In assenza della sospensione del provvedimento di esclusione e della conseguente riammissione di CTIM, infatti, l’Assessorato non potrà che procedere alla pubblicazione di un nuovo bando, dato che l’odierna ricorrente era l’unica partecipante alla gara. A sua volta, l’indizione di una nuova gara: (i) impedirebbe a CTIM di conseguire il bene della vita cui aspira, ossia la possibilità di ottenere l’affidamento di una commessa di rilievo strategico per la propria attività imprenditoriale e rispetto alla quale, come si confida di aver dimostrato, ha tutti i requisiti per poter divenire aggiudicataria; (ii) costringerebbe la ricorrente a proporre altre impugnazioni avverso i nuovi atti di gara, con il proliferare di ulteriore contenzioso…”.

Questa tesi non ha convinto i giudici del TAR Sicilia, che nell’ordinanza scrivono:

“Ritenuto, all’esito di una sommaria delibazione propria della fase cautelare, che:

– impregiudicata ogni decisione nel merito del ricorso, il pregiudizio allegato dalla società ricorrente si rivela essere non un danno grave ed irreparabile, che peraltro in materia di appalti, ai sensi dell’art. 119, commi 3 e 4, cpa, è soggetto ad una valutazione particolarmente rigorosa, ma la semplice descrizione dell’evento del non essere risultata aggiudicataria della procedura;

– parte ricorrente non ha quindi adempiuto all’onere della parte che chiede l’emissione di ordinanza cautelare di allegare il pregiudizio grave ed irreparabile;

– a prescindere da quanto sopra indicato, il danno paventato, riconducibile nella sostanza a profili eminentemente patrimoniali, attesa l’assenza di elementi di danno che non siano eventualmente ristorabili all’esito della fase di merito, non integrerebbe comunque un pregiudizio grave ed irreparabile tale da giustificare un provvedimento di sospensione;

la domanda cautelare vada quindi rigettata”. 

Foto tratta da VOCEDIPOPOLO Messina notizie

 

 

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