Ernesto Abate: facciamo un po’ di chiarezza sulle graduatorie dei lavoratori nei Consorzi di Bonifica

24 febbraio 2022
  • La lettera sui criteri di anzianità di servizio
  • La proposta del Sifus Confali per evitare una pioggia di ricorsi
  • La nota di Ernesto Abate 

La lettera sui criteri di anzianità di servizio

Precari dei Consorzi di Bonifica. Qualche giorno fa abbiamo ospitato un intervento di Franco Lipari, della direzione regionale del sindacato Sinalp; oggi diamo la parola a Ernesto Abate, responsabile Consorzi di Bonifica del Sifus Confali. Cominciamo con una lettera che Abate ha inviato al Servizio 4 Dott Fabrizio Viola, e, per conoscenza, al Dirigente Generale del Dipartimento 4 Dott Mario Candore, ai Direttori Generali dei Consorzi di Bonifica Sicilia Orientale ed Occidentale, ai Commissari Straordinari dei Consorzi di Bonifica Sicilia Orientale ed Occidentale, all’assessore regionale all’Agricoltura Toni Scilla, allo Snebi, al Presidente della Regione Nello Musumeci, alla Magistratura, alla Corte dei Conti e alla Guardia di finanza. Tema: criteri anzianità di servizio nel redigere la graduatoria unica per singolo Consorzio di Bonifica, in materia di personale, in ottemperanza dell’art 60 legge regionale n. 9 del 15 aprile 2021.

La proposta del Sifus Confali per evitare una pioggia di ricorsi

Nella lettera Abate “esprime preoccupazione relativamente ai criteri di applicazione dell’anzianità di servizio adottati con l’interpretazione della norma in materia di personale dei Consorzi di Bonifica, attraverso l’art 60 legge regionale 9 del 15 aprile 2021 che modifica parzialmente l’art 30 della legge regionale 45 del
25 maggio 1995. Difatti, attraverso una richiesta inviata dalla nostra organizzazione sindacale lo scorso 2 febbraio 2022 agli organi superiori che gestiscono i Consorzi di Bonifica siciliani, si chiedeva un urgente incontro congiunto che ad oggi non risulta essere stato evaso. Il contenuto del documento, per dare continuità degli eventi, è stato meglio identificato negli allegati 1.a e 1.b. Data la rilevanza delle preoccupazioni che nel frattempo giungevano dai lavoratori, abbiamo affidato
il compito di redigere un parere legale, esterno alla nostra organizzazione, da parte di un avvocato giuslavorista (di seguito allegato 2.a e 2.b), il quale è stato inviato a mezzo PEC all’indirizzo di posta certificata: dipartimento.azienda.foreste@certmail.regione.sicilia.it con numero di protocollo 14211 del 17 febbraio 2022. Tra l’altro, lo stesso documento è stato inviato per conoscenza alla Procura della Repubblica, alla Corte dei conti ed alla Guardia di Finanza. Tuttavia, abbiamo appreso che attraverso la nota num. 15221 del 22/02/22 il Servizio 4 a firma del Dott Fabrizio Viola (allegato 3), è stato inviato ai Consorzi di Bonifica l’autorizzazione a procedere con l’atto deliberativo, con il quale si rendono definitive le graduatorie del turnover e procedere con la presa d’atto delle stesse, senza aver proceduto ad evadere le legittime richieste del Sifus. Come si evince dal parere legale del giuslavorista, la questione sollevata risiede sulla mancata applicazione delle norme legislative in vigore in materia di anzianità di servizio, come individuato nella art 5 del ccnl di categoria e dal D.lgs del 15 giugno 2015 n. 81 che ingenererebbero dei ricorsi da parte dei lavoratori circa 900, i quali si sentirebbero danneggiati dalla componente discriminante adottata dal criterio del numero di giornate complessivamente lavorate, piuttosto che dettate dal principio istituito che è dovuto “al primo giorno di lavoro svolto”. Pertanto, valutato il grave nocumento che tale discriminazione provocherebbe nei lavoratori ed il blocco che ne scaturirebbe dai ricorsi, si chiede di volere prendere atto della nota num. 14211 del 17 febbraio 2022 e procedere ad una valutazione da fornirci per iscritto, prima che avvenga la pubblicazione delle graduatorie e della relativa presa
d’atto, così come indicato dalla nota 15221 del 22 febbraio 2022”.

La nota di Ernesto Abate 

Insomma, c’è un po’ di ‘maretta’ con queste graduatorie. Lo stesso Abate ha inviato una nota al dottore Fabrizio Viola, responsabile del servizio 4. Il sindacalista del Sifus cita il caso di un operaio dei Consorzi di Bonifica che oggi sarebbe in quiescenza, ma viene inserito nella graduatoria. Questo operaio risulta al lavoro dal 2009, mentre in realtà è stato assunto nel 2002 in un Consorzio di Bonifica e trasferito in un altro Consorzio di Bonifica nel 2009. “Come vedi – scrive rivolgendosi al dottore Viola – la sostanza del rapporto di lavoro è diversa ed oggetto di legittimo ricorso Quanti errori di questi sono stati connessi, allorquando non è stato rispettato il ricongiungimento delle giornate di lavoro, tenendo conto del primo giorno di lavoro? Attendo tue notizie”. Abate precisa che utilizzare le superiori leggi nazionali e il Ccnl di categoria elimina “inutili ricorsi da parte di lavoratori che, con le loro ragioni, provocheranno dispendio inutili di risorse umane ed economiche da parte dei Consorzi di Bonifica che dovranno legittimamente resistere. Nello specifico – aggiunge il responsabile Sifus Confali dei Consorzi di Bonifica – utilizzando il criterio dell’anzianità di servizio inteso come primo giorno di lavoro, perdono efficacia i ricorsi promossi dai cosiddetti sentenziati che chiedono il totale computo delle giornate di lavoro svolte nel periodo di trasformazione del contratto di lavoro a tempo indeterminato provvisorio; perdono efficacia i ricorsi relativi a quei Consorzi di Bonifica che non hanno considerato l’anno 1999 nel cumulo complessivo delle giornate di lavoro svolte; perdono efficacia quei ricorsi dove non è stato considerato il ricongiungimento delle giornate lavorative cumulate nei periodi in cui l’ente è stato assorbito da una diversa identità legale, per cui le risorse umane sono state assorbite nel passaggio legale dal vecchio al nuovo ente; non ultimo, perde efficacia la questione della cessione dei lavoratori da un Consorzio ad un altro come precedentemente rappresentato con il caso di un lavoratore in cui non è stato ricongiunto il reale rapporto di lavoro tra il Consorzio di Bonifica cedente e il Consorzio di Bonifica ricevente”.

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