La società Eni Mediterranea Idrocarburi dovrà pagare 12 milioni di euro di Imu e Tasi al Comune di Gela

7 maggio 2021
  • Lo ha stabilito la Commissione tributaria  provinciale di Caltanissetta che ha rigettato il ricorso presentato dalla società petrolifera dando ragione al Comune di Gela difeso dagli avvocati Alessandro Dagnino e Giancarlo Costa
  • I tributi per gli anni precedenti all’istituzione dell’Impi debbono essere versati 

Lo ha stabilito la Commissione tributaria  provinciale di Caltanissetta che ha rigettato il ricorso presentato dalla società petrolifera dando ragione al Comune di Gela difeso dagli avvocati Alessandro Dagnino e Giancarlo Costa 

“La società Eni Mediterranea Idrocarburi dovrà pagare l’Imu e la Tasi per le tre piattaforme petrolifere a largo di Gela: ‘Gela Mare’, ‘Gela Perla’ e ‘Prezioso’. L’impresa dovrà versare alle casse del Comune 12 milioni di euro, importo comprensivo delle imposte per il triennio che va dal 2016 al 2018, degli interessi e delle sanzioni. A stabilirlo è stata la Commissione tributaria provinciale di Caltanissetta che ha rigettato il ricorso presentato dalla società petrolifera dando ragione al Comune di Gela, difeso dall’avvocato tributarista Alessandro Dagnino (nella foto) e dall’avvocato Giancarlo Costa, rispettivamente managing partner e associate dello studio legale Lexia Avvocati”. E quanto leggiamo su LEGALCOMMUNITY.

I tributi per gli anni precedenti all’istituzione dell’Impi debbono essere versati 

“Secondo il collegio composto dai giudici Romeo Ermenegildo Palma (presidente), Renato Di Natale (relatore) e Emanuela Maria Petix (componente) – PROSEGUE L’ARTICOLO – il ricorso della società conteneva ‘considerazioni fragili oltre che infondate’. L’operato del Comune è risultato, infatti, conforme alle legge e all’interpretazione offerta dalla Corte di Cassazione. La società proprietaria delle piattaforme, per affermare la non assoggettabilità al tributo, aveva invocato, tra l’altro, la recente istituzione, a decorrere dal 2020, di una imposta immobiliare speciale sulle piattaforme marine, sostitutiva di ogni altra imposizione immobiliare locale. Secondo la Commissione tributaria, tale circostanza, invece, non fa altro che confermare che i tributi sulla proprietà immobiliare, per gli anni precedenti all’istituzione dell’Impi, devono essere versati, come sostenuto dalla difesa del Comune. Inoltre, i giudici tributari, accogliendo le eccezioni sul punto formulate dall’avvocato Dagnino, hanno rilevato che ‘le piattaforme petrolifere sono soggette al pagamento del tributo e sono classificabili nella Cat. D/7, in quanto le stesse sono riconducibili al concetto di immobili, sono suscettibili di accatastamento e idonee a produrre un reddito proprio, la cui redditività va riferita allo scioglimento di attività imprenditoriale-industriale’. La Commissione tributaria ha anche posto integralmente a carico della società le spese di lite, condannandola a versare al Comune, a questo titolo, ulteriori euro 60.000, oltre accessori”.

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