Niente mascherina in classe per un alunna: lo ha stabilito il Consiglio di Stato

29 gennaio 2021
  • L’Ordinanza del Consiglio di Stato ha valore solo per chi ha presentato ricorso. Ma…
  • Il Ministero non ha fornito ai giudici una prova scientifica circa la necessità di imporre la mascherina in classe
  • Non è da escludere che tale orientamento venga esteso anche ai comuni posti di lavoro

di Marco Morana

L’Ordinanza del Consiglio di Stato ha valore solo per chi ha presentato ricorso. Ma…

Niente mascherina in classe. Il Governo non ha fornito prova scientifica che il dispositivo di protezione sia efficace, ai fini del contenimento della diffusione del Coronavirus, durante le ore di lezione. Con questa motivazione, il Consiglio di Stato, in una recentissima pronuncia, sospende l’utilizzo della mascherina in età scolare. L’Ordinanza ha valore limitatamente ai ricorrenti. Ad adire le vie legali erano stati i genitori di una ragazzina. La mascherina le provocava problemi respiratori. Il TAR del Lazio aveva intimato al Ministero della Salute di fornire, entro 15 giorni, l’evidenza scientifica che fosse indispensabile l’utilizzo della mascherina per prevenire il contagio. Ma la documentazione prodotta dal Ministero non diceva nulla in tal senso. E, anzi, faceva riferimento ad uno studio di un centro americano per la prevenzione secondo il quale in classe basta il distanziamento dei banchi. A quel punto, il TAR Lazio concedeva un ulteriore margine al Ministero per fornire prova scientifica. Ma i difensori dei genitori della ragazzina impugnavano tutto innanzi il Consiglio di Stato.

Il Ministero non ha fornito ai giudici una prova scientifica circa la necessità di imporre la mascherina in classe

L’uso della mascherina al di sopra dei sei anni di età era stato stabilito dal Comitato tecnico scientifico (Cts) in base alle indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms). Ma i ricorrenti hanno prodotto certificazione medica secondo cui i problemi respiratori lamentati dall’alunna erano diretta conseguenza dell’uso prolungato della mascherina. Pare, peraltro, che l’istituto scolastico fosse sprovvisto di saturimetro. Risultava quindi impossibile testare il livello di ossigenazione nel sangue della ragazzina. Scrivono i giudici del Consiglio di Stato che l’uso della mascherina in classe non può essere imposto “essendo il pericolo di affaticamento respiratorio in mancanza di una costante verificabilità con saturimetro troppo grave e immediato, né ovviamente si può ipotizzare una sospensione, del diritto costituzionalmente tutelato della giovane allieva di frequentare il corso scolastico”.

Non è da escludere che tale orientamento venga esteso anche ai comuni posti di lavoro

L’Ordinanza del Consiglio di Stato assume un valore importante perché, seppur ha efficacia solo per quella singola alunna, il principio scientifico richiesto dai giudici (e che il Ministero non ha fornito) ha carattere assoluto. Sulla scorta di questa pronuncia nei vari TAR fioccano già i ricorsi. Non è altresì escluso, secondo alcuni giuristi, che tale orientamento possa fare da apripista anche ai ricorsi presentati dagli adulti magari in ambito lavorativo.

 

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