E’ giusto che il Consiglio di Stato si pronunci sull’ordinanza del sindaco di Messina?

8 aprile 2020

Noi non siamo giuristi. Ma ci hanno insegnato che le competenze del Consiglio di Stato si fermano a Reggio Calabria. Una volta sbarcati a Messina i poteri passano al Consiglio di Giustizia Amministrativa (CGA), che è il ‘Consiglio di Stato’ della Sicilia Regione a Statuto autonomo. Dopo di che è giusto che il Governo nazionale si rivolga al Consiglio di Stato, ma si pone comunque un problema politico

Chi è che deve adottare i provvedimenti per tutelare i cittadini dal Coronavirus? Confessiamo che ci stiamo un po’ confondendo. In questi giorni il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, per giustificare il proprio operato in ordine alla mancata istituzione delle Zone rosse in alcune aree della Lombardia, ha detto che anche la Regione Lombardia avrebbe potuto istituire le citate Zone rosse. Forse soddisfatti di aver acquisito questo potere, i vertici della Regione Lombardia hanno detto che sì, loro, se vogliono, possono istituire le Zone rosse.

Oggi apprendiamo che il Consiglio di Stato, accogliendo il ricorso del Ministero degli Interni, ha detto che l’ordinanza del sindaco di Messina sulla sicurezza va annullata. Per la cronaca, il sindaco della Città dello Stretto, Cateno De Luca, ha imposto i controlli alle persone che, dalla Calabria, sbarcano a Messina.

Nell’ordinanza del sindaco De Luca c’è scritto che “chiunque intende fare ingresso in Sicilia attraverso il Porto di Messina, sia che viaggi a piedi, sia che viaggi a bordo di un qualsiasi mezzo di trasporto” ha l’obbligo di registrarsi, almeno 48 ore prima della partenza, nel sistema on-line www.sipassaacondizione.comune.messina.it. Non solo. L’ordinanza del sindaco della Città dello Stretto precisa, poi, che i passeggeri dovranno dichiarare di conoscere le disposizioni dei Dpcm e delle ordinanze firmate dal presidente della Regione siciliana sull’emergenza Coronavirus; gli stessi passeggeri debbono indicare, inoltre, le motivazione dello spostamento e la località di destinazione; e, ancora, dove intendono trascorrere il periodo di isolamento fiduciario. Se i motivi risulteranno validi potranno sbarcare a Messina, altrimenti non potranno sbarcare.

“La Sezione del Consiglio di Stato – leggiamo in un articolo sul quotidiano La Sicilia – ha evidenziato come l’istituto dell’annullamento straordinario a tutela dell’unità dell’ordinamento evidenzia oggi una sua rinnovata attualità e rilevanza, proprio a fronte di fenomeni di dimensione globale quali l’attuale emergenza sanitaria da pandemia che affligge il Paese, al fine di garantire il razionale equilibrio tra i poteri dello Stato e tra questi e le autonomie territoriali. Tale potere – ha ribadito la Sezione – trova la sua ragion d’essere nell’obbligo gravante sul Presidente del Consiglio dei ministri, sancito dall’art. 95 Cost., di assicurare il mantenimento dell’unità di indirizzo politico ed amministrativo, nel quadro di unità e di indivisibilità della Repubblica, di cui all’art. 5 Cost.”.

“In presenza di emergenze di carattere nazionale – ha concluso il Consiglio di Stato – pur nel rispetto delle autonomie costituzionalmente tutelate, vi deve essere una gestione unitaria della crisi per evitare che interventi regionali o locali possano vanificare la strategia complessiva di gestione dell’emergenza, soprattutto in casi in cui non si tratta solo di erogare aiuti o effettuare interventi ma anche di limitare le libertà costituzionali. Al parere seguirà deliberazione del Consiglio dei Ministri che dovrà essere recepita con decreto del Presidente della Repubblica”.

Noi non siamo giuristi, ma non posiamo non cogliere una contraddizione tra quello che dice il capo del Governo e quello che dicono i giudici del Consiglio di Stato. Se è vero che in presenza di “emergenze di carattere nazionale, pur nel rispetto delle autonomie costituzionalmente tutelate, vi deve essere una gestione unitaria della crisi per evitare che interventi regionali o locali possano vanificare la strategia complessiva di gestione dell’emergenza”, come scrivono i giudici del Consiglio di Stato, perché allora la Regione Lombardia può istituire le Zone rosse, come ha detto il Presidente del Consiglio Conte?

La Regione Lombardia, che è una Regione a Statuto ordinario, ha più poteri della Sicilia, che è una Regione a Statuto speciale?

Ultima notazione. Perché il Consiglio di Stato interviene su una questione che riguarda la Sicilia? Per carità, è corretto che il Ministero degli Interni, se ritiene che il sindaco di Messina stia sbagliando in punta di diritto, si rivolga al Consiglio di Stato. Ma resta il problema politico, perché la Sicilia è una Regione a Statuto autonomo.

Sarà perché siamo autonomisti, ma a nostro avviso dovrebbe essere  il CGA che, eventualmente, deve fornire il parere al Ministero degli Interni un eventuale parere sull’annullamento dell’ordinanza del sindaco di Messina.

Prima che una questione di ‘diritto’, questa è una questione politica.

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