Sanità, il TAR Sicilia sospende il Decreto che imponeva alle case di cura di accettare il budget senza poter rivolgersi alla Giustizia

20 dicembre 2019

Il pronunciamento è del presidente del Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Calogero Ferlisi. Un Decreto firmato dall’assessore regionale alla Salute-Sanità, Ruggero Razza, imponeva alle case di cura l’accettazione del budget, senza possibilità di inoltrare ricorso. Ma il TAR ha ‘bocciato’ il Decreto dell’assessore dando ragione alla casa di cura raprpesentata dagli avvocati. Girolamo Rubino, Giovanni Bellia e Giuseppe Impiduglia  

L’amministrazione regionale siciliana non può imporre alle case di cura private di accettare il budget senza poter rivolgersi alla Giustizia.

Così ha deciso il TAR Sicilia, il Tribunale Amministrativo Regionale. E l’ha fatto con il suo presidente, Calogero Ferlisi, che ha sospeso un decreto firmato dall’assessore regionale alla Salute-sanità, Ruggero Razza. Grazie a questo pronunciamento, le case di cura potranno sottoscrivere il contratto, ma avrà la possibilità di provare eventualmente a far valere i propri diritti davanti a un giudice.

La storia la racconta Scrivi Libero News:

“Una casa di cura accreditata per un totale di 60 posti letto e convenzionata con il Servizio Sanitario – si legge nell’articolo – è stata autorizzata dall’assessorato della Salute, nel mese di ottobre 2018, ad effettuare una rimodulazione organizzativa. Per effetto di tale rimodulazione, la casa di cura risulta oggi accreditata per 48 posti letto di Ortopedia e 12 posti letto per Riabilitazione (in luogo dei precedenti 12 posti letto per lungodegenza)”.

La casa di cura che ha presentato ricorso “non è stata tempestivamente messa a conoscenza in ordine all’esatto ammontare dei budget per il 2019 né con riferimento alla riabilitazione, né con riferimento alla branca di ortopedia. Solo nel mese di ottobre 2019 – leggiamo sempre su Scrivi Libero News – l’Assessorato resistente ha determinato, con apposito Decreto gli aggregati di spesa, riducendo di circa 350.000 il budget spettante alla citata casa di cura con riferimento alla branca di ortopedia”.

A questo punto gli amministratori della casa di cura, con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino, Giovanni Bellia e Giuseppe Impiduglia, hanno presentato ricorso al TAR Sicilia Palermo, contestando gli atti con i quali era stata disposta una riduzione del proprio budget per la branca di ortopedia.

“In particolare – prosegue l’articolo – con il ricorso, gli avvocati Rubino, Bellia e Giuseppe Impiduglia hanno sostenuto come la suddetta decurtazione retroattiva del budget fosse palesemente illegittima non tenendo in alcun conto l’affidamento della casa di cura in ordine all’assegnazione per l’anno 2019 di un budget corrispondente a quello assegnato nell’anno 2018. Dopo la notifica del ricorso, la suddetta casa di cura è stata comunque convocata ai fini della sottoscrizione del budget. Tale sottoscrizione avrebbe determinato, per effetto delle previsioni dell’impugnato Decreto dell’Assessorato della Salute, l’accettazione incondizionata del budget assegnato e la perdita della possibilità di contestarlo”.

Il Decreto impugnato dalla casa di cura imponeva la sottoscrizione del contratto con accettazione incondizionata delle clausole dello stesso dello stesso contratto e la conseguente impossibilità di contestare la scelta dell’amministrazione regionale davanti a un giudice. Non solo: la mancata firma del contratto sarebbe costata alla stessa casa di cura il blocco dell’accreditamento.

Gli avvocatiti Rubino, Bellia e Impiduglia hanno chiesto “la sospensione di tale Decreto, rilevando come lo stesso si ponesse in contrasto con i principi posti dalla Costituzione (art. 24 e 113) a tutela del diritto di difesa e richiamando specifici precedenti del TAR Palermo”.

Come già ricordato, il presidente del TAR Sicilia, Calogero Ferlisi, ha dato ragione alla casa di cura, considerando giusta e valida la tesi degli avvocati Rubino e Impiduglia e Bellia. Da qui la sospensione provvisoria del Decreto dell’assessore Razza, “laddove non consente alla casa di cura di inserire nel contratto per l’assegnazione del budget apposita postilla che faccia salvo l’eventuale buon esito del presente giudizio”.

Ora la casa di cura potrà sottoscrivere senza alcun pregiudizio il contratto e, se lo riterrà opportuno, potrà rivolgersi alla Giustizia.

Che succederà? Succederà che l’assessorato regionale alla Salute-Sanità non potrà decidere di tagliare i fondi alle case di cura private evitando di finire in Tribunale.

 

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