Tra Decreto sicurezza e Reddito di cittadinanza in Italia non si arriva mai alla riforma della Giustizia

13 maggio 2019

In questa riflessione la dottoressa Anna Rosa Corsello, già dirigente generale della Regione siciliana, affronta il delicato tema della riforma della Giustizia. E lo fa partendo dalla riforma di fine anni ’80 del secolo passato (riforma Vassalli) che, a suo giudizio, non ha risolto i problemi di questo importante settore della vita pubblica 

di Anna Rosa Corsello

Mentre infuria l’acceso dibattito sul Decreto sicurezza e sul Reddito di cittadinanza, uno dei temi più scottanti dei nostri tempi, quello della riforma della GIUSTIZIA, viene relegato ad un piano secondario ed è come se il problema fosse di esclusivo appannaggio dei giuristi, piuttosto che di tutti i cittadini italiani.

In un Paese nel quale le origini del diritto hanno radici profonde e lontane nel tempo, che è stato la culla della civiltà giuridica, potrebbe apparire paradossale la ricorrente affermazione che la giustizia, in Italia, sia paragonabile, soprattutto con riferimento al processo penale, a quella dell’Uganda o del Burundi, con tutto il rispetto possibile per queste nazioni.

Come è possibile che nella patria d’eccellenza del diritto sia potuto accadere ciò? Carnelutti, Calamandrei e tutti gli altri insigni giuristi, cui si deve la paternità della dottrina su cui si fondano gli studi di giurisprudenza, hanno forse profuso invano il loro impegno?

Per cercare una risposta a siffatti interrogativi, bisogna ragionare, innanzi tutto, sulle motivazioni per le quali, oggi, la giustizia italiana goda di così scarsa considerazione.

Evitando di impegolarsi in lunghe e tediose dissertazioni tecnico-giuridiche, per comprendere la cause di una tale involuzione, è sufficiente soffermarsi sugli aspetti salienti ed attuali della questione, assumendo, come punto d’inizio, la riforma del Codice di procedura penale del 24 ottobre del 1989 che ha determinato il passaggio, nel processo penale, dal rito inquisitorio fondato, essenzialmente, sulla figura del Giudice Istruttore, a quello accusatorio nel quale la prova si forma nel dibattimento.

Doveva trattarsi di una grande epocale innovazione, stante che accusa e difesa avrebbero dovuto agire su un piano di assoluta parità, accomunati, sia pure da una diversa prospettiva, dall’intento del perseguimento del medesimo obiettivo: la ricerca della verità e l’affermazione della giustizia sostanziale.

Così non è stato.

Accusa e difesa, infatti, solo sulla carta si trovano in condizione di parità.
In concreto, si muovono invece su due distinte sfere di azione, con palese vantaggio per l’impianto accusatorio sostenuto dalla Procura della Repubblica.

A riprova di tale affermazione potrebbe ritenersi sufficiente la banale osservazione che l’accusa viene sostenuta dal Pubblico Ministero, ossia da un magistrato, incardinato nel medesimo ruolo di colui che rappresenta l’organo giudicante e che è, molto spesso, l’amico/collega della stanza accanto, con cui, non di rado, viene concordata la linea processuale.

A ciò occorre aggiungere che le indagini difensive raramente godono della medesima considerazione di quelle che, su delega della Procura, vengono svolte dalla polizia giudiziaria.

E che dire del Giudice per le Indagini Preliminari (GIP)?

Il codice, invero, ne ha previsto l’istituzione, sul presupposto che il Gip/Gup sia chiamato a svolgere una funzione super partes e non, come troppo spesso avviene, la duplicazione delle funzioni requirenti.

Anche lo scopo deflattivo, ritenuto necessario per abbattere l’elevato numero di procedimenti dibattimentali che appesantiscono l’apparato giudiziario, purtroppo, appare vanificato.

Ed invero, considerato l’elevato numero di decreti che dispongono il giudizio, non pare che il traguardo previsto sia stato raggiunto. Si verifica, infatti, che poiché il decreto di rinvio a giudizio è di semplice adozione in quanto, essendo prestampato, occorre semplicemente completarlo con la data dell’udienza ed i dati anagrafici del malcapitato e, tra l’altro, essendo utile ai fini statistici, contribuisce alla positiva valutazione della performance del magistrato che lo adotta, esso rappresenta la scelta primaria del Gip/Gup, a fronte di quello di archiviazione o non luogo a procedere che, ovviamente, necessitando di congrua ed opportuna motivazione, richiedono tempo e fatica.

Al dibattimento, sede in cui dovrebbe formarsi la prova, poi non di rado si assiste alla scena di giudici distratti ed annoiati, concentrati sui propri telefonini e ben lontani dal livello di attenzione di cui la delicata fase avrebbe bisogno.

E dei tempi biblici occorrenti per la conclusione di un processo, ne vogliamo parlare? E della generalizzata presunzione di colpevolezza, che pervade le indagini, nonostante la ben diversa previsione del dettato costituzionale?

Se, per l’evidenza delle risposte, possiamo evitare di soffermarci ulteriormente sugli anzi detti interrogativi, non altrettanto può avvenire su altre fondamentali questioni che dimostrano la grave crisi del nostro sistema giudiziario:

a) il significato attribuito all’avviso di garanzia;

b) lo smodato, quanto ingiustificato utilizzo, come dimostrano le decisioni del Tribunale del Riesame, delle misure cautelari personali o reali, pur in totale assenza dei presupposti di legge.

In ordine al primo dei punti in esame, occorre riflettere su un sintetico richiamo filosofico che, in apparenza, potrebbe sembrare una digressione dal tema che ci occupa.

Charles-Louis de Secondat, barone di Montesquieu, autore “De l’Esprit des Loix”, ha teorizzato, nel XVIII secolo, il principio della separazione dei poteri: giudiziario, legislativo ed esecutivo, quale elemento cardine dello stato di diritto e della democrazia liberale.

Assistiamo, invece, quotidianamente, ad un radicale sovvertimento di questa fondamentale regola, pilastro della democrazia di un popolo.

Il potere giudiziario, invero spesso travalica il limite fino ad invadere, più o meno direttamente, gli altri ambiti, determinando una pericolosa commistione che espone a rischio i principi basilari di uno Stato di diritto.
Ma non accade solo questo.

Si vuole determinare una crisi di Governo, un rimpasto, una sostituzione di incarichi, le elezioni anticipate? È molto semplice.

Posta l’obbligatorietà dell’azione penale, è bastevole l’esposto anonimo del delatore di turno per attivare l’avvio delle indagini che presuppongono l’iscrizione del nominativo di un soggetto sull’apposito registro.

Il Codice di procedura penale prevede, in tal caso, che l’interessato, ma ciò non sempre avviene, venga informato della esistenza di un’indagine a suo carico, attraverso l’avviso di garanzia che, appunto, dovrebbe garantirgli il diritto di difendersi da presunti addebiti. Ed ecco il punto della questione.

Nei nostri giorni è sufficiente diffondere la notizia che Tizio, Caio o Sempronio siano stati destinatari di questa comunicazione ed il gioco è fatto!
L’avviso di garanzia diventa in un sol colpo sentenza irrevocabile di condanna, con tutte le conseguenze del caso. Chi ne è colpito è spacciato.

Additato al pubblico ludibrio, senza essere stato ancora giudicato, deve ritirarsi dalla scena della vita politica, burocratica o sociale che sia, per entrare nel lungo, oscuro tunnel del sistema giudiziario italiano, tante, troppe volte senza che, in realtà, abbia commesso alcun reato.

Altro che presunzione di innocenza fino a sentenza passata in giudicato!

Ci fosse ancora la forca o la gligliottina, con questo sistema consolidato di incivile giustizia sommaria, chissa’quante vittime innocenti sarebbero cadute sotto la furia implacabile dell’abietto giustizialismo che anima, oggi, quanti si nascondono dietro lo scudo del più bieco moralismo.

Il secondo argomento, relativo all’improprio ricorso alle misure cautelari, pur in assenza di pericolo di fuga, di reiterazione di reati della stessa natura o di sottrazione di prove, è di grande rilevanza, ove si considerino, peraltro, gli effetti devastanti dell’impatto mediatico della notizia, soprattutto quando si tratta di personaggi noti.

E quando poi, o per l’ intervento del Tribunale del Riesame o, comunque, alla conclusione dell’iter processuale emerge la mancanza di responsabilità penale di colui la cui esistenza è stata travolta da un’indagine superficiale o sbagliata, è forse sufficiente a rimediare al danno arrecato, il sintetico trafiletto, con cui i media liquidano la questione? No, certamente no!

E cosa accade al magistrato che ha sbagliato? Assolutamente nulla!

In assenza di un organico sistema sanzionatorio e della famigerata responsabilità civile, i danni arrecati rimangono senza ristoro ed impunito rimane colui che li ha cagionati perseguendo un innocente.

La ricerca della verità, non può né deve essere sacrificata sull’altare della ambizione e della spasmodica ricerca di notorietà, che altro non sono se non l’assoluta dissacrazione della missione affidata alla Magistratura.

La colpevolezza di una persona non può presumersi, deve essere provata con animo scevro da pregiudizi, preconcetti o forme di perverso, persecutorio accanimento e se a sbagliare è un magistrato egli deve essere punito, anche sotto il profilo pecuniario.

Ogni cittadino di questo Stato, sulle cui tasche grava l’onere economico degli errori giudiziari e dei procedimenti che si sarebbero potuti evitare, ha il sacrosanto diritto ad una giustizia giusta e, pertanto, la riforma dell’attuale sistema deve essere considerata una priorità assoluta per correggerne le molteplici storture e disfunzioni e per elevarla alle forme più evolute, nel rispetto della secolare tradizione giuridica del Paese.

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