Succede in Italia/ Tra “Tempesta emotiva” e delitto d’onore

3 marzo 2019

A noi la sentenza di Bologna che ha ridotto la pena a un fidanzato geloso che ha ammazzato la fidanzata ci ha lasciati perplessi. Dai dati ufficiali risulta che in Italia il femminicidio è più diffuso rispetto ad altri Paesi europei. La presa di posizione dell’UDI di Palermo 

“Morire e far morire
è un’antica usanza
che suole aver la gente…”

cantava Giorgio Gaber. E “antica usanza” era il cosiddetto delitto d’onore che, secondo molti osservatori, sarebbe stato riesumato in una sentenza che ha ridotto la pena a un uomo che ha ammazzato la fidanzata.

“La Corte d’appello di Bologna – leggiamo in una nota dell’UDI di Palermo (UDI sta per Unione Donne Italiane) – ha ridotto da 30 a 16 anni la condanna inflitta in primo grado a Michele Castaldo per l’uccisione di Olga Matei in quanto il femminicidio sarebbe stato determinato dalla ‘tempesta emotiva’ causata dalla gelosia: un’ulteriore violenza nei confronti della donna assassinata. Il pronunciamento stupisce ed indigna poiché ancora una volta viene minimizzata la guerra continua condotta dagli uomini contro la libera esistenza delle donne e perché vengono messi a rischio i risultati faticosamente conseguiti in anni di lotta e riflessioni volte a interrogare le radici della violenza maschile, del tracollo rovinoso della maschilità tradizionale e della crisi di civiltà dei rapporti fra i sessi. Ancora una volta appare evidente che per combattere la violenza maschile sulle donne non basteranno le leggi né le convenzioni internazionali se non si prenderanno le distanze da tutti gli atteggiamenti accomodanti e falsamente giustificatori per chi pratica la violenza, svilenti per chi la subisce”.

In effetti la sentenza lascia perplessi.

Ricordiamo, per la cronaca, che le disposizioni sul delitto d’onore sono state abrogate con la legge n. 442 del 10 agosto 1981. Una legge che faceva seguito al referendum che confermò la legge sul divorzio (1974) e alla riforma del Diritto di famiglia (legge n. 151 del 1975). Oggi si ritorna a parlare del delitto d’onore con una formula ‘nuova’: “Tempesta emotiva”.

Il fidanzato, a quanto pare, che non era molto d’accordo sulle scelte della fidanzata, l’ha ammazzata per gelosia. E in secondo grado la sua condanna è stata dimezzata.

Non non siamo d’accordo con questa sentenza: a nostro avviso la gelosia e anche le ‘corna’ non giustificano un omicidio.

Tuttavia dobbiamo ricordare che tanti anni fa un grande avvocato penalista siciliano – che era stato anche un grande politico – ci spiegò il significato del ‘delitto d’onore’: non usò la formula che sta facendo molto discutere – la citata “Tempesta emotiva”, ma qualcosa che, comunque, gli somigliava molto: ovvero, la mente di un uomo obnubilata dal tradimento: da qui le attenuanti.

Per chiarezza nei confronti dei nostri lettori, riportiamo alcuni passi del delitto d’onore di Wikipedia:

“In Italia, sino alla fine del XX secolo, la commissione di un delitto perpetrato al fine di salvaguardare l’onore (ad esempio l’uccisione della coniuge adultera o dell’amante di questa o di entrambi) era sanzionata con pene attenuate rispetto all’analogo delitto di diverso movente, poiché si riconosceva che l’offesa all’onore arrecata da una condotta “disonorevole” valeva di gravissima provocazione, e la riparazione dell’onore non causava riprovazione sociale.

Il dettato originario della norma diceva:

Codice Penale, art. 587
Chiunque cagiona la morte del coniuge, della figlia o della sorella, nell’atto in cui ne scopre la illegittima relazione carnale e nello stato d’ira determinato dall’offesa recata all’onor suo o della famiglia, è punito con la reclusione da tre a sette anni. Alla stessa pena soggiace chi, nelle dette circostanze, cagiona la morte della persona che sia in illegittima relazione carnale col coniuge, con la figlia o con la sorella.
L’art. 587 del codice penale consentiva quindi che fosse ridotta la pena per chi uccidesse la moglie (o il marito, nel caso a essere tradita fosse stata la donna), la figlia o la sorella al fine di difendere “l’onor suo o della famiglia”. La circostanza prevista richiedeva che vi fosse uno stato d’ira (che veniva in pratica sempre presunto). La ragione della diminuente doveva reperirsi in una “illegittima relazione carnale” che coinvolgesse una delle donne della famiglia; di questa si dava per acquisito, come si è letto, che costituisse offesa all’onore. Anche l’altro protagonista della illegittima relazione poteva dunque essere ucciso contro egual sanzione.

A titolo di chiarimento sulle mentalità generali su queste materie, almeno al tempo della promulgazione del Codice Rocco (che però riprendeva concetti già presenti nel Codice Zanardelli), va detto che contemporaneamente vigeva l’istituto del “matrimonio riparatore”, che prevedeva l’estinzione del reato di violenza carnale nel caso che lo stupratore di una minorenne accondiscendesse a sposarla, salvando l’onore della famiglia.

Quanto all’ordinamento penale italiano, la prima innovazione venne dalla Corte Costituzionale, la quale aveva sancito l’incostituzionalità dell’art. 559 c.p., che prevedeva la punizione del solo adulterio della moglie e non anche del marito e del concubinato del marito (sentenze n.126 del 19 dicembre 1968 e n.147 del 3 dicembre 1969, ma in precedenza, nel 1961 si era già espressa in senso opposto). La prima sentenza era seguita, almeno temporalmente, ad un disegno di legge (n.4849, presentato alla Camera dei deputati il 6 febbraio 1968) dell’on. Oronzo Reale, ministro Guardasigilli, che proponeva l’abrogazione delle speciali previsioni sulle lesioni e sull’omicidio ‘a causa d’onore’, proposte riprese pochi mesi dopo da un progetto di revisione dell’ordinamento penale affidato a Giuliano Vassalli. Le proposte erano restate senza effetto, sia per problemi di insufficiente durata delle legislature, sia per una certa posizione di “non sgradimento” da parte dell’opinione pubblica (stigmatizzata, con una certa eco, dal giurista Pietro Nuvolone, il quale sottolineò come non si potesse non tenerne conto)” (qui per esteso il testo di wikipedia sul delitto d’onore).

Ci sempre interessante riportare alcuni dati ufficiali sul femminicidio in Italia (fonte: un articolo dell’AGI):

“In Italia la percentuale di vittime femminili sul totale degli omicidi – come abbiamo detto, comunque molto basso rispetto al resto del mondo – è del 30%. A livello mondiale la percentuale è del 21%, significativamente più bassa. A livello europeo si arriva al 28%, un dato più vicino ma comunque inferiore. Inoltre di queste vittime, a livello globale ‘solo’ il 47% è vittima del proprio partner o di un familiare (volendo considerare questa variabile), mentre in Italia è ben il 73,3% del totale”. (qui l’articolo dell’AGI per esteso)

Foto tratta da nanopress.it

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