Legge di stabilità regionale siciliana 2018: cosa contiene, il testo integrale e tanto altro ancora

13 aprile 2018

… e gli errori già commessi dal Governo regionale ancor prima di iniziare il dibattito a Sala d’Ercole. Intanto l’improprio ricorso – almeno in una prima fase – alla legge delega, mai utilizzata all’Ars. Poi l’atteggiamento un po’ snob dell’assessore all’Economia, Gaetano Armao, nei riguardi del Parlamento. Da qui gli stralci operati dalla Commissione Bilancio e Finanze. E siamo appena all’inizio

Alla fine la commissione Bilancio e Finanze dell’Assemblea regionale siciliana, presieduta da Riccardo Savona, ha stralciato un bel ‘pezzo’ del disegno di legge di stabilità regionale 2018 (leggere Finanziaria). Non era un epilogo inevitabile. Lo è diventato perché, fin dalle prime battute, il rapporto tra l’assessore all’Economia, Gaetano Armao, e il Parlamento dell’Isola non è stato dei migliori.

Insomma, per dirla tutta, l’assessore Armao ha un po’ snobbato l’Ars nel suo complesso. Così ha ‘incassato’ la prima ‘botta’: alcune parti del disegno di legge sono state stralciate. Andranno in appositi disegni di legge che verranno esaminati singolarmente o chissà come e chissà quando…

I rapporti tra Governo e Ars non erano idilliaci sin dall’inizio di questa legislatura. Dopo circa quattro mesi sono peggiorati. Il Governo di Nello Musumeci non ha una maggioranza e, adesso, ha creato pure alti punti di ‘frattura’. Il risultato è che, in Aula, quando inizierà il dibattito, potrebbe succede di tutto.

Le commissioni legislative di merito dovrebbero avere completato l’esame del disegno di legge di stabilità 2018. Lunedì prossimo, entro le 16,00, c’è tempo per presentare gli emendamenti.

Dopo di che inizierà la maratona in commissione Bilancio e Finanze. Se i tempi verranno rispettati il provvedimento dovrebbe arrivare in Aula il 23 aprile.

Vediamo, adesso, di esaminare, dettagliatamente, cosa prevede la legge di stabilità regionale siciliana 2018. Illustreremo, ovviamente, il testo presentato dal Governo senza le parti stralciate – come già ricordato – dalla commissione Bilancio e Finanze.

Il disegno di legge “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2018. Legge di stabilità regionale” contiene “le misure volte a realizzare parte degli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nel Documento di Economia e Finanza Regionale per il triennio 2018-2020, approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 77 del 13 febbraio 2018”. E “costituisce la prima cornice di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio di previsione regionale per il triennio 2018-2020 e contiene autorizzazioni di spesa sia di parte corrente che di investimento, necessarie alla realizzazione degli obiettivi individuati in sede di programmazione”.

Il disegno di legge, leggiamo relazione introduttiva, “introduce norme che prevedono azioni di razionalizzazione e contenimento della spesa, con specifico riferimento al riordino di alcuni Enti regionali, attraverso soppressioni (ESA) e/o accorpamenti di alcuni di essi (Istituto zootecnico e Istituto Incremento Ippico, IRCAC, CRIAS ed IRFIS), nonché altre misure di razionalizzazione ed efficientamento dell’organizzazione regionale effettuate in autonomia e non scaturenti da vincoli dettati da norme statali (unificazione del Centro regionale per il catalogo e del Centro regionale per il restauro, acquisizione del centro direzionale del Consorzio AST di Palermo), la riforma del sistema regionale in materia di politiche abitative e degli enti che attualmente gestiscono il patrimonio ERP (Edilizia Residenziale Pubblica) sul territorio regionale (Istituti Autonomi per le Case Popolari – IACP), istituendo un’apposita Agenzia (ARCAS)”.

Come si può notare, siamo davanti a un disegno di legge molto ambizioso.

Non solo. Il provvedimento prevede anche “l’introduzione di nuove misure ed innovativi strumenti finanziari per il sostegno alle PMI (tranched cover) per la segmentazione delle garanzie tra più soggetti per facilitare l’accesso al credito. Gli interventi a favore delle dimore storiche, che si accompagnano alle previste agevolazioni statali, tendono a rilanciare il ruolo di attrattore del patrimonio privato, il cui interesse culturale è molto elevato, con conseguente richiamo turistico e sviluppo economico di molti comuni siciliani”.

Questa è la parte che ci spaventa: non è che, con la scusa di valorizzare le “dimore storiche” assisteremo alla svendita di ‘pezzi’ della Sicilia ai privati?

Anche il seguente passaggio non annuncia nulla di buono:

“Attraverso il finanziamento di interventi diretti a tutelare l’ambiente ed i beni culturali, per la realizzazione di infrastrutture per l’accrescimento dei livelli di sicurezza, per il risanamento dei centri storici e la prevenzione del rischio idrogeologico, si intende promuovere la realizzazione di un piano di opere pubbliche atte a consentire la migliore fruizione turistica del patrimonio archeologico, monumentale, storico, artistico ed ambientale, nonché la realizzazione di impianti finalizzati ad ospitare attività culturali, ricreative, convegnistiche e congressuali di rilevante interesse e richiamo turistico.
Interventi significativi verranno realizzati per la tutela e la salvaguardia del territorio, per garantire la sicurezza dei cittadini nonché per un più efficiente utilizzo del demanio marittimo”.

Che cosa significa “realizzazione di impianti finalizzati ad ospitare attività culturali, ricreative, convegnistiche”? Il Governo regionale ha intenzione, per caso, di ‘cementificare’ l’area verde di Palermo che si distende sotto Baida (la zona a verde dell’Istituto Zootecnico regionale, per intendersi) per realizzare il Palazzo dei congressi?

Armao ha provato a ‘pilotare’ questa ‘operazione quando era assessore del Governo regionale di Raffaele Lombardo. Ci vuole riprovare anche con lei, presidente Musumeci?

Ancora: cosa significa “più efficiente utilizzo del demanio marittimo”? Non abbiamo dimenticato – erano sempre i tempi del Governo Lombardo – il tentativo di una mega speculazione sulle coste siciliane alla quale, allora, si è opposto il parlamentare Pino Apprendi.

“Per il rafforzamento dell’economia sociale ed il sostegno ai nuclei familiari a basso reddito – leggiamo sempre nella relazione introduttiva – sono previsti contributi per l’acquisto della prima casa, nonché agevolazioni sull’addizionale IRPEF con l’introduzione di una no tax area”.

Poi c’è il seguente capitolo:

“Articolo 1. Concentrazione dei fondi degli Enti finanziari regionali

Da numerosi anni è avvertita l’esigenza di porre le basi per un riordino delle diverse strutture che fanno capo alla Regione, aventi come scopo la concessione di crediti a favore delle imprese siciliane, che costituisce elemento fondamentale per il sistema economico e per lo sviluppo delle aziende. In tal senso, con l’articolo in riferimento, da una parte si trasferiscono all’IRFIS FinSicilia i Fondi di credito agevolato e le misure finanziarie a favore delle imprese operanti in Sicilia da parte di IRCAC e CRIAS, anche mediante la costituzione una specifica società partecipata, dall’altra, si propone la liquidazione di IRCAC (Istituto per il finanziamento alle cooperative)  e di CRIAS (Cassa regionale per il credito agli artigiani), in quanto ritenuti non più adeguati né in linea con il contesto normativo ed economico del settore”.

Anche questa è una vecchia idea della quale si parla da anni. La domanda è: cosa ci guadagnerebbero le cooperative e gli artigiani?

Altro argomento:

“Articolo 2. Agenzia per la casa (ARCAS) e l’abitare sociale

Il disagio abitativo crescente nella realtà siciliana richiede di essere governato attraverso politiche efficaci e moderne che perseguano, accanto all’obiettivo fondamentale di garantire il diritto all’abitare per i ceti più deboli, anche quello di nuove forme di accesso alla proprietà di un alloggio. In tale contesto è necessario avviare un profondo processo di riforma in materia, a partire da un indispensabile riordino del settore pubblico che punti ad impegnare gli operatori (pubblici, privati e cooperativi) e ad attivare nuove risorse in una logica di minor dipendenza dalla spesa pubblica. Appare evidente che le risposte ai problemi abitativi devono essere sempre più integrate con gli obiettivi di riqualificazione urbana e con le nuove politiche di welfare e di sostenibilità ambientale. Pertanto risulta necessario disciplinare la programmazione regionale in materia di politiche abitative e riformare gli enti che attualmente gestiscono il patrimonio ERP sul territorio regionale (Istituti Autonomi per le Case Popolari – IACP), senza che ciò comporti nuovi e/o maggiori oneri a carico del bilancio regionale istituendo un’apposita Agenzia le cui competenze ed il cui funzionamento verranno regolamentate con provvedimento amministrativo”.

A noi, con rispetto parlando, queste sembrano chiacchiere.

Segue la “Soppressione dell’Ente di sviluppo agricolo (Esa) e disposizioni per l’Ente acquedotti Siciliani”.

“Il processo di razionalizzazione degli enti pubblici, attraverso la loro trasformazione, soppressione ed eventuale accorpamento, rappresenta uno dei filoni costanti nelle politiche legislative più recenti in materia di pubblica amministrazione. In tale processo si inserisce le disposizioni di cui all’articolo del disegno di legge che prevede, la soppressione dell’Ente di Sviluppo Agricolo, le cui competenze transitano all’Assessorato regionale dell’Agricoltura dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea”.

Il passaggio sull’EAS, sigla che sta per Ente Acquedotti Siciliani, rappresenta l’apoteosi dell’ipocrisia:

“I commi 5-8 contengono norme in tema di gestione delle reti idriche e dei relativi impianti. La legge regionale 11 agosto 2017, n.16 all’art. 4 prevede, nelle more dell’ individuazione del gestore unico d’ambito del S.I.I., la definitiva cessazione della residua gestione dell’EAS, in liquidazione dal 2004, ed il trasferimento ai Comuni delle reti e degli impianti ancora gestiti dall’Ente citato in quei comuni ove non si è ancora addivenuti all’individuazione del gestore d’ambito (15 Comuni più 2 frazioni nel trapanese, 11 nel messinese, 1 nel catanese, più alcune reti esterne ai comuni, circa 55.000 utenze)”.

“L’art. 4 della legge regionale 11 agosto 2017, n.16 – prosegue la relazione introduttiva -Cprevede uno specifico percorso procedurale per la consegna delle reti e degli impianti, secondo gli steps di seguito richiamati:

a) trasferimento delle reti e degli impianti da parte di EAS ai Comuni entro 30 gg dalla data di pubblicazione della legge (scadenza 24.09.2017);

b) allo scadere infruttuoso dei 30 gg. previsti per il trasferimento delle reti e degli impianti, l’ invio di diffida ai Comuni alla presa in consegna di suddetti impianti entro i successivi 30 gg. (diffida inviata il 17. 10.2017 scadenza 17.11.2017)

c) allo scadere infruttuoso del termine di 30 gg. dalla ricezione della diffida, nomina di commissario che provvede alla presa in consegna per conto dei Comuni entro i successivi 30 gg;

d) inoltre, la cessazione dell’attività dell’EAS in liquidazione allo scadere del termine dei 30 giorni previsto per gli adempimenti da effettuarsi a mezzo del commissario ad acta. Il Dipartimento regionale dell’Energia e dei Servizi di pubblica utilità, nel rispetto delle disposizioni normative sopra richiamate, ha già proceduto ad inviare le diffide ad adempiere ai Comuni, previste al richiamato comma 2 dell’art. 4. La scadenza del termine di cui alle diffida è intervenuta infruttuosamente durante il periodo di vacatio conseguente alla consultazione elettorale, sicché dovrà procedersi prossimamente – in ossequio alla disposizione richiamata – alle nomine commissariali per la presa in consegna coatta degli impianti da parte dei Comuni”.

Questa è veramente bella: la regione ha ridotto il Fondo regionale per le Autonomie locali da 900 a 280 euro all’anno: e ora i Comuni fino ad oggi serviti dall’EAS dovrebbero prendersi in carico gli impianti.

Con quali soldi, presidente Musumeci e assessore Armao? facendoli pagare, con nuova tasse e imposte locali, ai cittadini di questi Comuni? Avete accettato lo scippo di 800 milioni di euro di IVA da parte dello Stato e, adesso, fate i ‘Toki’ con l’EAS e con i cittadini di questi Comuni?

“Nel corso di diversi incontri istituzionali svoltisi con gli ATI ed i Comuni interessati – leggiamo sempre nella relazione introduttiva al disegno di legge di stabilità regionale 2018 – sono emerse, tuttavia, varie difficoltà di natura tecnico- operativa nonché finanziarie per l’assunzione degli impianti e l’avvio di un nuovo servizio in carico ai Comuni entro i termini stringenti previsti dall’art.4 della legge regionale 11 agosto 2017, n. 16 (quali l’insufficienza dell’accantonamento finanziario previsto dalla legge per sostenere gli oneri scaturenti dalle imprescindibili forniture strumentali di energia elettrica, l’acquisto di reagenti, la sostituzione dei contatori non funzionanti nonché la tempistica per l’acquisizione dei mezzi e delle maestranze strumentali etc.)”.

Presidente Musumeci, assessore Armao: avete realizzato che tali Comuni non hanno i soldi? E come ci siete arrivati? Geniali, queste considerazioni…

“Fermo restando anche l’alea di eventuali impugnative da parte di Comuni interessati avverso le nomine commissariali – leggiamo sempre nella relazione – i richiamati adempimenti operativi indicati dai Comuni lasciano prevedere che anche le attività da svolgersi a mezzo di commissariamento non potranno consentire, nel ristretto margine temporale assentito dalla legge, di addivenire effettivamente al concreto passaggio degli impianti da EAS verso i Comuni e assicurare la prosecuzione regolare della erogazione del servizio di approvvigionamento idrico dopo la cessazione della gestione liquidatoria dell’EAS, prevista espressamente allo spirare del termine di 30 giorni per la conclusione delle attività commissariali”.

Insomma, hanno capito che toccheranno duro.

“Sono di tutta evidenza – prosegue la relazione – i rilievi di ordine pubblico connessi alla paventata sospensione dell’erogazione del servizio idrico per le comunità locali interessate. Ragion per cui si rende necessaria, al fine di consentire la definizione delle attività di presa in consegna da parte dei Comuni delle reti ed impianti e di quant’altro occorrente dal punto di vista tecnico-operativo nonché amministrativo per la prosecuzione della gestione senza soluzione di continuità da parte dei Comuni, la proroga dei termini stabiliti dall’art. 4, comma 2 della legge regionale 11 agosto 2017, n.16 per le attività commissariali sino al termine massimo del 30.06.2018 stimato sufficiente per il completamento delle varie incombenze. Pertanto, si propone l’ampliamento dei termini di cui al comma 2 del citato articolo per le attività commissariali sino alla data del 30.6.2018, unitamente alla correlata estensione del periodo della gestione residua dell’EAS in liquidazione per il medesimo arco temporale, al fine di scongiurare il rischio dell’interruzione del servizio”.

Dopo tutto il bla bla bla il Governo si rimangia tutto quello che ha scritto e dice che proseguirà la gestione EAS. Dicono fino al 30 giugno, a nostro avviso per i prossime vent’anni…

“Entro la suddetta data – prosegue il bla bla bla del Governo – i Comuni interessati dovranno anche provvedere ad individuare ed attivare le modalità di gestione del servizio devoluto, in conformità alle ipotesi assentite dalla vigente normativa di settore. Ciò posto, il comma 5 prevede che le attività di trasferimento delle reti e degli impianti, da effettuare a cura di commissario ad acta possano avvenire entro e non oltre il prossimo 30.06.2018”.

Notare il ricorso alla formula “entro e non oltre” che è una ‘perla’…

Il bla bla bla sull’EAS non è finito:

“Il comma 6 specifica che fino al completamento delle attività di passaggio di reti ed impianti la gestione residua permane in carico all’EAS in liquidazione e, comunque, non oltre la suddetta data del 30.06.2018, al fine di assicurare la erogazione del servizio senza soluzione di continuità.
Il comma 7 prevede che la fase di trasferimento del personale EAS nei ruoli dell’ESA, come disposta dall’art. 4 comma 4 della legge regionale 11 agosto 2017, n.16, avvenga in tempi e modalità compatibili con la necessità di salvaguardare la gestione del servizio idrico nel periodo transitorio di passaggio di reti ed impianti da EAS a Comuni. In coerenza con la prevista estensione del periodo della gestione residua dell’EAS in liquidazione (in ogni caso entro e non oltre il suddetto termine del 30.06.2018), il comma 4 rinvia al completamento della consegna ai Comuni delle reti idriche ed impianti l’applicazione dell’art. 4 comma 7 della legge regionale 11 agosto 2017, n.16, che limita l’utilizzo delle disponibilità finanziarie dell’EAS di cui all’art. 15 della legge regionale 28 gennaio 2014, n.5 alle sole attività di liquidazione, precludendone la destinazione alla residua gestione idrica rimasta” bla bla bla.

Vediamo adesso cosa prevedono gli ‘scienziati’ dell’attuale Governo per l’Istituto zootecnico e per l’incremento ippico di Sicilia:

“In analogia a quanto previsto per l’art. 3 commi 1-4 in merito al processo di razionalizzazione degli enti pubblici, attraverso la loro trasformazione, soppressione ed eventuale accorpamento, la norma prevede l’accorpamento dell’Istituto zootecnico e dell’Istituto per l’incremento di Sicilia”.

Non riusciamo a capire cosa sia “l’Istituto per l’incremento di Sicilia”. Forse l’Istituto per l’incremento ippico? Boh!

Articolo 5. Principi da adottare per l’emanazione dei regolamenti

La presente norma detta i principi da adottare per l’emanazione dei regolamenti di cui alla presente legge.

Poi ci sono le Disposizioni per l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale 8ARPA) e per il Corpo forestale della Regione Siciliana.

“La norma – si legge nell’introduzione – deroga al blocco delle assunzioni al fine di garantire lo svolgimento di funzioni fondamentali nell’ambito della protezione ambientale e dei controlli prescritti dalla vigente normativa per la copertura di posizioni tecniche, tecnico-scientifiche non fungibili dell’Ente che per la loro caratteristica e delicatezza richiedono specifici profili professionali o requisiti idonei allo svolgimento delle funzioni”.

Ci saranno assunzioni all’ARPA e al Corpo Forestale? E i nuovi assunti all’ARPA come verrebbero pagati? Sempre con i soldi tolti agli opsdali pubblici della Sicilia?

Quanto scritto dio seguito è condivisibile:

“La norma deriva dalla necessità di implementare le risorse organiche del Corpo Forestale Regionale con particolare riferimento alla provincia di Messina dove le gravissime carenze di organico determinano criticità nel controllo del territorio e nella gestione della prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi”.

Altro argomento: Istituzione dell’Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia.

“E’ stata pubblicata nella G.U. n. 13 del 18 gennaio 2016 la legge 28 dicembre 2015, n. 221, che contiene misure in materia di tutela della natura e sviluppo sostenibile, valutazioni ambientali, energia, acquisti verdi, gestione dei rifiuti e bonifiche, difesa del suolo e risorse idriche (c.d. collegato ambientale). L’articolo 51 contiene un’articolata disciplina volta prevalentemente alla riorganizzazione dei distretti idrografici in materia di difesa del suolo, modificando in particolare diversi articoli del Codice dell’ambiente (D. Lgs 152 del 03/04/2006). La norma introduce essenzialmente la definizione di Autorità di bacino distrettuale e di Piano di bacino distrettuale, disciplina l’Autorità di bacino distrettuale, stabilisce che il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare assume le funzioni di indirizzo e coordinamento con le altre Autorità, avvalendosi dell’ISPRA e prevede la possibilità di una articolazione territoriale a livello regionale (sub-distretti). Vengono inoltre ridefiniti i distretti idrografici”.

“La Conferenza Stato-Regioni ha approvato il 7 luglio 2016 la bozza del decreto attuativo del Collegato Ambientale che costituisce e dà l’avvio operativo alle Autorità di Bacino distrettuali, definendo la governance per la pianificazione in materia di acque e di difesa del suolo. Da trentasette Autorità di bacino nazionali, di cui trenta interregionali si arriva a sette Autorità distrettuali, di cui due insulari: Po, Alpi Orientali, Appennino Settentrionale, Appennino Centrale, Appennino Meridionale, Sicilia e Sardegna. Il nuovo impianto normativo razionalizza le competenze con l’esercizio da parte di un solo ente delle funzioni di pianificazione e per la predisposizione dei Piani di gestione acque e alluvioni”.

La concentrazione delle competenze – voluta dall’Unione Europea dell’euro per risparmiare creerà solo enormi danni e accentuerà il dissesto idrogeologico. Il dissesto del territorio, infatti, si combatte presidiando l’ambiente, non creando mega-carrozzoni per giustificare definanziamenti. Ci auguriamo che il Parlamento siciliano smonti questa folle previsione normativa.

Altro argomento: Disposizioni attuative sul Testo Unico delle società a partecipazione pubblica e dotazione della società IRFIS FinSicilia Spa.

“La norma – leggiamo sempre nella relazione introduttiva – prevede il recepimento del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. In materia di società partecipate.

Comma 3
Interpretazione autentica di quanto disposto dall’art. 64 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21.

Comma 4-5
Le norme proposte dai primi due commi sono necessarie ai fini di meglio applicare le disposizioni di cui al D.Lgs 175/2016 Testo Unico e, successive modifiche ed integrazioni, in materia di società a partecipazione pubblica.
Il testo proposto dal comma 3 e 4 è in linea con l’esigenza di rimuovere dalla norma ogni riferimento che possa tradursi in dubbi interpretativi non coerenti con gli obiettivi e la volontà del legislatore regionale di sancire il ruolo di IRFIS FinSicilia Spa quale operatore di mercato; peraltro, tali dubbi sono stati oggetto di specifica attenzione da parte della Banca d’Italia, Organo sotto il controllo e la vigilanza dal quale è, com’è noto, autorizzato ad operare quale intermediario iscritto all’albo ex art. 106 del Testo Unico Bancario”.

“Invero, le modifiche proposte danno contenuto normativo ad aspetti nella sostanza già realizzati e consentono, altresì, una più chiara ed adeguata definizione delle attività che, nell’ambito della mission attribuita a IRFIS FinSicilia Spa e nel rispetto della normativa di Vigilanza della Banca d’Italia, sono statutariamente esercitabili.
Tale finalità si persegue, in particolare, con le modifiche introdotte attraverso:
– l’abolizione di ogni riferimento limitativo relativo alla classe dimensionale delle imprese ed ai settori di attività economica;
– l’eliminazione del termine ‘de minimis’, utilizzabile soltanto nell’ambito di attività che prevedano interventi aventi natura agevolativa (contributi conto interessi, contributi conto capitale, finanziamenti a tassi agevolati);
– la definizione più precisa, fugando anche i dubbi interpretativi sollevati dalla Banca d’Italia, della natura di “patrimonio netto” delle risorse individuate dal comma 1 dell’art. 61 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, come da ultimo modificato dall’art. 65 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3;
– la specificazione del concetto di disponibilità, ricomprendendo in tale fattispecie il venir meno di impegni per effetto di provvedimenti di revoca delle agevolazioni;
– l’abolizione del riferimento normativo di una operatività già confluita nella Gestione Unica a stralcio”.

“Viene inoltre, formalmente sancito, quanto nella sostanza già normativamente desumibile, riconoscendo ad IRFIS FinSicilia Spa il ruolo di amministratore delle operazioni in essere nella Gestione Unica a stralcio.
Preliminarmente appare opportuno evidenziare che le risorse cui si fa riferimento nei commi di che trattasi non costituiscono nuove risorse o stanziamenti ma derivano da risorse già esistenti e rientrano nel più ampio progetto di riordino delle risorse di origine statale, confermate nella titolarità della Regione. Detto ciò, con l’integrazione dell’art. 61 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 e successive modifiche e integrazioni si intende confermare che le risorse di cui al Decreto Assessoriale n. 2 del 9 febbraio 2018, discendenti dal Fondo di cui alla legge 1 febbraio 1965 n.60, giacenti presso l’IRFIS FinSicilia S.p.A., sono nella titolarità della Regione siciliana per le finalità di sostegno al credito ed allo sviluppo delle imprese operanti in Sicilia”.

Biglietto unico per il trasporto locale

“I Sistemi Tariffari Integrati (STI) nel trasporto pubblico locale (TPL) – si legge nella relazione – hanno cominciato a diffondersi in Europa a partire dalla seconda metà degli anni ’60, allorché lo sviluppo delle città e la crescente necessità di spostamento da parte dei cittadini/utenti hanno fatto emergere esigenze di razionalizzazione dei network di trasporto, indotte dagli effetti negativi sui costi operativi legati alla coesistenza non coordinata di modi e vettori diversi operanti nella medesima area. Alla luce di tali aspetti di inefficienza dei servizi di trasporto pubblico, evidentemente maggiori nelle città di più grandi dimensioni, dove essi si sono manifestati sotto forma di diseconomie di scala (uso di maggiori risorse senza proporzionale espansione dell’offerta), sono stati introdotti i primi STI.
Basti pensare al disagio provocato dai trasbordi durante uno spostamento, aggravato dalla necessità di acquistare diversi titoli per effettuare la relazione desiderata, ad un costo generalmente superiore a quello da sostenere in presenza di integrazione tariffaria. Alla coesistenza di differenti tipologie di titoli per i diversi modi e operatori utilizzati è inoltre associato il disagio, in termini monetari, psicologici e temporali, derivante dalle inevitabili code agli sportelli e alle fermate dei mezzi che si generano in assenza di adeguate forme di coordinamento inter-modale e inter-vettoriale”.

“Per Sistema Tariffario Integrato si intende una particolare forma contrattuale che coinvolge diversi operatori di trasporto pubblico, grazie alla quale viene offerta all’utenza la possibilità “di utilizzare un unico documento di viaggio il cui prezzo non dipende dai mezzi o dai vettori utilizzati, né dal numero di eventuali trasbordi, ma soltanto dalla ‘quantità’ di trasporto acquistata”.
Più precisamente, i due prerequisiti essenziali alla realizzazione di un STI sono:
1) integrazione modale, ovvero possibilità di utilizzare diverse tipologie di trasporto (gomma, ferro) quanto più possibile coordinate tra loro, in modo tale che l’utente abbia la percezione di viaggiare su di un unico mezzo;
2) integrazione tariffaria, che consiste nell’introduzione di un unico schema tariffario valido per tutte le modalità offerte.
Ragionando sempre secondo quest’ottica, sussisterebbero diverse motivazioni per le quali tale caratteristica dei STI si rende necessaria. La più intuitiva è legata alla comodità per gli utenti del trasporto pubblico di possedere fisicamente un unico titolo di viaggio, a cui va immediatamente collegato il risparmio in termini di tempo che si genera a seguito dell’acquisto di un documento integrato (‘si fa la coda’ alla biglietteria una sola volta e non tante volte quanti sono i singoli titoli da acquistare).
Il testo proposto prevede, che l’Assessorato Regionale alle Infrastrutture e Mobilità promuova progetti sperimentali di STI, tra i servizi urbani ed extraurbani delle città di Palermo, Catania e Messina e i servizi ferroviari regionali (Trenitalia e Ferrovia Circumetnea), attraverso l’emissione di un decreto assessoriale per la durata non superiore a due anni, prevedendo l’intervento della Regione a compensazione dei costi per minori introiti delle aziende di trasporto, con l’eventuale impegno a carico delle stesse a continuare l’attuazione dei STI senza ulteriori previsioni finanziarie regionali, con una copertura finanziaria complessiva di 100 mila euro per il 2018 e di 400 mila euro per il 2019 e 300 mila euro per il 2020”.

Interventi finanziari per il sostegno delle piccole e medie imprese
mediante l’utilizzo del Fondo di Garanzia Regionale

“Tra le difficoltà maggiormente significative che l’esperienza registra nell’accesso al credito da parte delle imprese operanti in Sicilia – si legge sempre nella relazione – vi è sicuramente quella di poter disporre di adeguate garanzie alternative alle forme tradizionali ed attualmente in uso.
In tal senso, sulla scorta anche delle esperienze realizzate negli ultimi anni presso altre regioni d’Italia, (regione Puglia, regione Basilicata, regione Piemonte) con l’articolo in riferimento si prevede la creazione di un valido strumento a sostegno delle piccole e medie imprese che utilizzi, da una parte le risorse dello specifico Fondo di Garanzia Regionale e, dall’altra, l’assunzione del rischio di credito da parte delle banche e di altre istituzioni finanziarie, quali IRFIS FinSicilia, per la copertura delle diverse tranches, come portafogli segmentati di affidamenti alle imprese al fine di favorire l’accesso al credito e l’erogazione di nuova finanza a condizioni migliorative rispetto al mercato”.

“E’ in questo contesto – si legge ancora nella relazione introduttiva – che si inserisce la misura del Tranched Cover, una forma di cartolarizzazione sintetica, che prevede la partecipazione al rischio secondo modalità differenziate da parte di più soggetti. In sostanza una banca si impegna a costituire un portafoglio di finanziamenti, erogati alle imprese, con specifiche caratteristiche (in termini di durata, finalità, tassi di interesse e profilo di rischio).
Il portafoglio viene segmentato (tranched) in due parti:
1) tranche junior che rappresenta la parte esposta al rischio di prima perdita;
2) tranche senior, invece, rappresenta la quota di rischio che rimane in capo ad altri soggetti quali intermediari finanziari, banche e Confidi intermediari vigilati dalla Banca d’Italia che ha costituito il portafoglio di finanziamenti”.

Interventi per la prima casa.

“La norma mira ad incentivare l’acquisto della prima casa per i soggetti nella stessa individuati mediante l’erogazione di un contributo in conto capitale. Si vuole incentivare l’acquisto o il recupero di edifici già costruito o invenduti offrendo alle coppia in difficoltà economiche la possibilità dell’acquisto prima casa. Le risorse messe a disposizione verranno erogate direttamente ai beneficiari con le modalità che verranno successivamente indicate. Il sostegno economico di che trattasi permetterà una ripresa del settore edilizio colpito dalla crisi”.

Quella di cui sopra è una forma di ‘legge delega’ abusiva. Si dovrebbe approvare una norma generale e al resto penserebbe il Governo esautorando il Parlamento. O si mettono i soldi nella legge, altrimenti è meglio cassare questo articolo.

Norme a sostegno dell’agricoltura

“L’articolo 80 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e ss.mm.ii. – si legge sempre nella relazione – al comma 2 ha istituito il Fondo di solidarietà regionale le cui risorse sono destinate ad anticipare e/o integrare le risorse trasferite dallo Stato con i piani di prelievo e riparto del Fondo di solidarietà nazionale di cui al Decreto Legislativo n. 102/2004 e successive modifiche e integrazioni. Tale norma, conforme all’articolo 11 del reg. (CE) n. 1857/2006, è stata comunicata in esenzione ai sensi dello stesso regolamento. A decorrere dal 1° luglio 2014 sono entrate in vigore le nuove norme relative agli aiuti di Stato nel settore agricolo e in particolare il reg. (CE) n. 1857/2006 è stato sostituito dal reg. (UE) n. 702/2014. Quest’ultimo regolamento ha modificato le regole per la concessione di aiuti a compensazione dei danni da avverse condizioni atmosferiche assimilabili a calamità naturali. Per continuare nell’operatività dell’articolo 80 in argomento, è necessario pertanto procedere alla modifica dello stesso per adeguarlo alla suddetta normativa e procedere ad una nuova esenzione a norma del reg. (UE) n. 702/2014. Nell’ambito del suddetto adeguamento normativo si ritiene contestualmente di prevedere anche un intervento compensativo dei danni arrecati alle imprese agricole danneggiate da organismi nocivi ai vegetali, sostegno contemplato dalla normativa in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo ed in particolare dall’articolo 26 del reg. (UE) n. 702/2014”.

“Infine, si ritiene di abrogare il comma 4 dell’articolo in argomento, comma che prevede un contributo al raggiungimento della percentuale massima prevista dell’80% del costo dei premi per la stipula di contratti assicurativi (già comunicato in esenzione ai sensi dell’art. 12 del reg. (UE) n. 1857/2006). Infatti, l’intensità di aiuto ora prevista per tale contribuzione dal suddetto reg. (UE) n. 702/2014, è del 65%, e comunque tali interventi assicurativi sono previsti da analoga misura del Programma di Sviluppo Rurale Nazionale cofinanziata dal FEASR”.

Come potete notare, tutte chiacchiere: di specifico, nulla.

Protezione della fauna.

“La legge quadro 157/92, recepita nella Regione siciliana con la L.r. 33/97, prevede che tutta la fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato e come tale lo Stato è responsabile dei danni che la stressa arreca; la stessa legge trasferisce le funzioni amministrative della gestione e tutela della fauna alle regioni, pertanto l’obbligo di indennizzare i danni da fauna selvatica nel territorio regionale è in capo alla Regione siciliana. Poiché dal l ° luglio 2014 sono entrati in vigore gli Orientamenti dell’Unione Europea per gli aiuti di Stato dei settori agricoli e forestale e nelle zone rurali 2014-2020, per potere erogare gli indennizzi per i darmi arrecati dalla fauna selvatica è indispensabile un adeguamento della norma regionale. Negli Orientamenti è previsto che sono compatibili con il mercato interno gli indennizzi concessi per i danni arrecati dalla fauna selvatica protetta, intendendo per protetto qualsiasi animale che lo risulti dalla legislazione dell’Unione europea o da quella nazionale (nota della Commissione europea – Dir. Gen. Agricoltura n. 2356126 del 20/5/2016). La Regione, giusto quanto previsto dalla richiamata legge 157/92, e tenuta ad indennizzare i danni arrecati da tutta la fauna selvatica, protetta e non protetta, per cui l’adeguamento della norma regionale deve prevedere anche la possibilità di indennizzare i danni arrecati dalla fauna non protetta. Attualmente, le richieste di indennizzo che pervengono presso gli Uffici provinciali riguardano per lo più danni arrecati dai Ghiri alle produzioni dei noccioleti e quelli arrecati dai Cinghiali e dai conigli alle diverse produzioni agricole. Poiché il Ghiro è specie protetta, se si vogliono indennizzare i darmi arrecati da questo animale secondo quanto previsto dagli Orientamenti dell’Unione Europea per gli aiuti di Stato, si deve notificare il regime di aiuto alla Commissione europea e tenere conto delle condizioni e dei criteri indicati alle sezione 1.2.1.5 degli stessi Orientamenti; in alternativa si può procedere con il regime de minimis. Per quanto attiene, invece, i danni arrecati dai cinghiali, conigli e da tutte le specie non protette, gli indennizzi possono essere riconosciuti esclusivamente in de minimis. Atteso che è emersa la necessità di procedere con urgenza al pagamento degli indennizzi per i danni che i Ghiri arrecano alle produzioni dei noccioleti del messinese, atteso altresì che una eventuale notifica alla Commissione europea del regime di aiuto per il pagamento degli indennizzi secondo gli Orientamenti dell’Unione Europea per gli aiuti di Stato implica tempi istruttori abbastanza lunghi e non è certo che il regime possa essere approvato, la possibilità che si prospetta e di intervenire con una modifica della citata L.R. n. 33/1997 che preveda di erogare gli indennizzi secondo il regime de minimis. Tale soluzione normativa, oltretutto, eviterebbe l’aggravio di costi per l’erario regionale, derivanti dal soddisfacimento delle spese di giudizio e di quant’altro collegato ai ricorsi degli utenti dinnanzi ai Giudici di Pace per omesso pagamento degli indennizzi, che si concludono con la condanna sistematica dell’Amministrazione Regionale. Pertanto,con la presente norma si intende modificare in tal senso l’art. 7 della L.R. n. 33/1997. Per quanto concerne l’entità dell’indennizzo, l’attuale norma regionale prevede che il danno sia indennizzato al 100%; tuttavia, atteso che la L. 157/1992 non prevede che l’indennizzo debba essere del 100%, che l’Ufficio Legislativo e Legale con parere reso in data 16/05/2011 prot. 15896 si e espresso nei seguenti termini ‘“ la legge statale non prevede che il risarcimento sia pieno ed integrale, e che la giurisprudenza prevalente, sottolineando proprio la natura di indennizzo della erogazione in esame, afferma che non trattandosi di un risarcimento del danno da responsabilità aquiliana, lo stesso non può coprire per intero il danno (cfr. Cassazione Civile, Sez. Unite, 10 agosto 2000, 11.559; Cassazione Civile, Sez. III 28 luglio 2004, n. 14241), nonché aggiungendo l’oggettiva esiguità delle risorse effettivamente disponibili in bilancio, si propone di ridurre l’indennizzo al 60 % del danno effettivo”.

Norme in materia di approvazione dei bilanci degli enti regionali

“La presente modifica legislativa è volta ad integrare e specificare quanto già previsto dal comma 3 dell’art. 6 della legge regionale 11 agosto 2017, n. 16. “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2017. Legge di stabilità regionale. I Stralcio”. Infatti:

1) si intende rafforzare la decadenza prevedendo la nullità degli atti adottati dopo il previsto termine della stessa;
2) si stabilisce il termine entro il quale l’Amministrazione regionale che esercita la vigilanza amministrativa nomina uno o più commissari per la gestione dell’ente, per l’immediata adozione del documento contabile e per la ricostituzione dell’organo di amministrazione;
3) si prevede che Assessore all’Economia, in caso di inerzia dell’Amministrazione di vigilanza, provveda alla nomina commissariale di cui sopra.

Le su indicate modifiche normative hanno lo scopo di dare ordine alla gestione degli enti, istituti, aziende, agenzie, consorzi ed organismi regionali comunque denominati, sottoposti a tutela o vigilanza della Regione o che ricevono comunque contributi regionali, fatti salvi gli enti finanziati con il fondo sanitario regionale, che con il loro Rendiconto generale fanno parte integrante degli imprescindibili documenti contabili consolidati della Regione”.

Siamo alla farsa: prima, nella redazione del Bilancio regionale consolidato, il Governo regionale e l’Ars nascondono i dati di bilancio di enti e società regionali; dopo di che decidono di fare ordine…

Disposizioni in materia di beni culturali

“A distanza di oltre quaranta anni dalla sua emanazione, la legge regionale 1 agosto 1977, n. 80, alla quale a tutt’oggi resta affidata la disciplina in materia di beni culturali della Regione, mostra la evidente necessità di una sua completa rivisitazione, che tenga conto, da un lato, delle nuove istanze del settore, recepite dalla più recente normativa nazionale, e, dall’altro, del mutato quadro della spesa pubblica”.

E qui c’è da tremare: perché la “rivisitazione” fatta da questi personaggi non potrebbe che arrecare ulteriori danni a questo settore.

“Da questo punto di vista, rileva la norma contenuta nell’articolo 9 della legge regionale 1 agosto 1977, n.80, che ha istituito all’interno dell’Amministrazione regionali due ‘Centri regionali’, e precisamente il ‘Centro regionale per la progettazione, il restauro, e per le scienze naturali ed applicate ai beni culturali’ e il ‘Centro regionale per l’inventario, la catalogazione e la documentazione grafica, fotografica, aerofotografica, audiovisiva’, intendendo in tal modo mutuare all’interno della Regione l’assetto istituzionale proprio dell’allora Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali, al cui interno operano, con competenze estese al territorio nazionali, un Istituto Centrale per il Restauro e un Istituto Centrale per l’Inventariazione e la Catalogazione”.

Qui entriamo nel cuore del papocchio previsto:

“I due Centri regionali hanno una natura giuridica ibrida e di difficile inquadramento, soprattutto alla luce della sopravvenuta riforma dell’intera Amministrazione regionale operata con la legge regionale n. 10/2000. Se infatti sotto questo profilo costituiscono due strutture intermedie del Dipartimento regionale competente, essi mantengono ancora oggi la definizione loro attribuita dalla legge del 1977, che li qualifica come ‘organismi tecnico-scientifici sotto la vigilanza dell’Assessorato’ e hanno ancora riconosciuta una autonomia che non è quella dell’Ente regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione; svolgono la loro ma neppure quella del Servizio del Dipartimento, se è vero come è vero che la loro gestione è affidata (articolo 10 1.r. 80/1977) a un comitato di gestione, poi venuto meno in forza della norma di cui all’articolo 61, comma 3, della legge regionale 7 maggio 2015, n.9, la quale però ha previsto che le funzioni di ciascuno dei ‘comitati’ siano svolte da un Commissario straordinario di nomina assessoriale. Per l’effetto, ad oggi i due Centri sono dotati ciascuno di un autonomo bilancio di previsione, che, approvato dal Commissario e dall’Assessorato, attinge fondi dal Bilancio regionale e svolgono la loro attività sulla scorta di un loro autonomo regolamento di organizzazione che non risulta allineato alle subentrate disposizioni del D. Lgs. 118/2011”.

“Sotto il profilo funzionale, la loro attività è stata minuziosamente elencata, così come le procedure contabili relative (peraltro, come si è osservato, di difficile inquadramento e comunque, oggi, non compatibili con il mutato assetto normativo), dagli articoli 7 – 13 della legge regionale 7 novembre 1980, n. 116. In pratica, se in un passato i due Centri hanno svolto una meritoria azione (si pensi al ruolo del Centro per il Catalogo nel progetto, ormai concluso, di catalogazione dei beni culturali ex POR 2000- 2006 o a quello del Centro per il Restauro nella attivazione di un Corso di laurea in restauro dei beni culturali con l’Università di Palermo), non vi è dubbio che più spesso essi abbiano svolto funzioni altrimenti ben esercitabili da parte degli altri uffici, e segnatamente dalle Soprintendenze, assorbendo oggi una congrua dotazione di personale che potrebbe invece essere assorbita dalle altre e carenti strutture, che svolgono funzioni di tutela loro spettanti per legge; e, che, di fatto, oggi essi svolgono un ruolo residuale, tanto che entrambi sono allocati presso uno stesso plesso di proprietà demaniale.
Per quanto precede, la norma prevede l’abolizione delle ormai anacronistiche disposizioni che prevedevano in illo tempore un’autonomia gestionale non più attuale; l’allineamento della loro natura giuridica a quella degli altri uffici regionali e l’accorpamento delle loro funzioni in un unica struttura intermedia, denominata Centro regionale per la catalogazione e il restauro dei beni culturali”.

Che dire? Se l’Ars lascerà mano al Governo, addio anche a questi due Centri.

Altro argomento: il patrimonio culturale.

“L’assetto organizzativo e finanziario dell’Amministrazione del patrimonio culturale dello Stato, giusta il D.L. 20 settembre 2015, n. 146, convertito con modificazioni dalla L. 12 novembre 2015, n.182, e il D.P.C.M. 29 agosto 2014, n. 171, è improntato ad assicurare la piena autonomia di gestione degli istituti della cultura, assicurando che gli introiti maturati dalla vendita dei biglietti e dai servizi aggiuntivi erogati, siano utilizzati dalla stessa Amministrazione per le sue attività istituzionali; tendendo, sotto questo profilo, a una gestione ottimale e autoalimentata del patrimonio culturale.
La Regione Siciliana, il cui impianto organizzativo è, in questo settore, oltre modo datato, ha solo in parte recepito questo principio. A tacere di quanto innovato per tempo dalla legge regionale 10/2000, che istituisce il Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento – Ente che, anche in forza della sua autonoma gestionale, ha registrato un formidabile incremento del suo brand attrattivo – è stato solo con l’entrata in vigore della norma contenuta nell’articolo 3 della 1.r. 20/2016 che la Regione ha cominciato a muoversi in questa direzione virtuosa. La cennata disposizione ha infatti modificato quanto in precedenza normato dall’articolo 7 della l.r. 27 aprile 1999, n.10 (che di fatto poneva a carico della finanza regionale e più in particolare del sistema dei beni culturali, esigenze di spesa proprie dell’ente locale) e ha stabilito che gli introiti dei biglietti venissero riservati al competente ramo dell’Amministrazione regionale ‘per la realizzazione degli interventi di sicurezza, di conservazione, di vigilanza o di valorizzazione dei siti, ivi compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria, anche delle strutture di pertinenza”.

“Tuttavia gli effetti della novella sono rimasti in larga parte frustrati dalla parte della stessa disposizione, che, troppo timidamente e certamente senza lungimiranza, si è limitata a stabilire che gli effetti di questa giusta e opportuna devoluzione fossero limitati al trenta per cento degli introiti, restando la residua e più cospicua parte ancora attribuita alle entrate regionali e, come tali, assorbite dal bilancio della Regione anziché essere immediatamente utilizzabili da parte di quell’Assessorato che queste entrate ha maturato e che sopporta numerosi e indifferibili oneri per la cura del patrimonio di interesse artistico e architettonico. Sono entrate certamente cospicue che, per l’anno 2017, sono cresciute sino a superare la soglia dei 26 milioni di Euro”.

“Si impone, per le ragioni che precedono, un pronto riallineamento della normativa regionale a quella nazionale, e, per l’effetto, indirizzare le risorse che l’Amministrazione dei beni culturali matura per le esigenze di spesa dettate dalla gestione del patrimonio culturale, esigenze già avvistate e normate dal menzionato articolo 3 della l.r. 20/2016. La norma assicura questa esigenza, eliminando la quota di riserva di detti introiti, che quindi vengono tutti attribuiti, come nel resto d’Italia, all’amministrazione di settore, che li utilizza per le motivazioni di legge. Per coniugare gli effetti di questa modifica con le più complessive e generali istanze che provengono dalle entrate regionali, la disposizione entra a pieno regime dal 2020. Per l’anno 2018, infatti, la norma prevede che l’attribuzione all’Assessorato dei beni culturali del gettito de quo operi fino al 50% degli introiti stessi e, per l’anno 2019, sino alla quota del 70%”.

“Il Patrimonio culturale della Sicilia – prosegue la relazione – si connota in termini di eccellenza, sotto il profilo quantitativo e qualitativo. Se di esso costituisce parte eminente quello pubblico, facente parte del demanio ovvero del patrimonio di altri enti, territoriali e no, non è indifferente per numero e interesse culturale l’aliquota di beni immobili, dichiarati di interesse culturale, che sono di proprietà privata. Oltre 700 edifici, in tutta la Sicilia, sono sottoposti alle misure di speciale protezione previste dal Codice dei Beni Culturali, in quanto oggetto di specifica notifica di interesse culturale da parte dell’Amministrazione. I proprietari di questi immobili, tutti di altissimo valore storico e in larga parte di eccezionale significato artistico, sono onerati di pregnanti obblighi e, in primo luogo, di quello della loro conservazione e manutenzione”.

“Non mancano, da parte dei privati proprietari, diverse e lusinghiere testimonianze di attività volte alla valorizzazione degli edifici anche nella direzione di una loro pubblica fruizione, attività che ben possono essere ulteriormente implementate sul versante della ricettività, permettendo anche di promuovere, ad esempio, i prodotti agricoli “a chilometro zero” o le antiche ricotte conventuali, e, più in generale, di sviluppare la speciale identità insieme alla civiltà artistica siciliana, recuperarla e trasmetterla con l’ausilio delle dimore storiche siciliane”.

“Il che richiede evidentemente che i titolari delle dimore possano assicurare risorse adeguate alla cura e conservazione delle abitazioni vincolate, senza essere oppressi dai pubblici poteri, i quali, nel rispetto del dettato costituzionale, dovrebbero al contrario sostenere chi si fa carico della gestione di una porzione essenziale del patrimonio culturale della Nazione.
Al contrario, non vi è chi non veda come la pubblica amministrazione abbia riservato da ultimo il più completo disinteresse a questo settore, invero essenziale per una ragionevole politica di tutela dei beni culturali”.

“Da anni, in Italia come in Sicilia, sono prive di ogni copertura finanziaria le disposizioni che prevedevano e tuttora prevedono contributi agli interventi di restauro curati da privati sugli immobile storici di loro proprietà; e da sei anni sono state caducate le forme di sostegno di natura fiscale che consentivano un certo affievolimento della pressione fiscale che opprime questi soggetti.
Vasta e riconoscibile è la situazione di disagio che ne consegue e che comporta una obiettiva difficoltà a porre in essere giusti interventi conservativi sugli edifici, deprime la volontà di intraprendere azioni di valorizzazione, mette a repentaglio la stessa sussistenza del patrimonio culturale. Pure, da più recenti segnali, la situazione sembra destinata a un’inversione di tendenza, se è vero, come e vero, che la norma contenuta nell’articolo 1, comma 314, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018) ha reintrodotto – ma solo a decorrere dal 2019 – le misure di sostegno previste dall’articolo 35 del Codice dei Beni Culturali in favore degli interventi conservativi volontari sui beni culturali di proprietà privata.
La disposizione, se pure attiva risorse di limitato valore se parametrate alle effettive necessità di conservazione di tutte le dimore storiche d’Italia, consente di sottolineare un rinnovato e, invero, tardivo interesse per un campo di intervento decisivo per le sorti del patrimonio”.

“Essa è la premessa da cui muove la norma che, nell’esercizio delle sue prerogative statutarie, il Governo della Regione può promuovere, mobilitando nel suo bilancio per l’esercizio 2018 specifiche risorse destinate ad attivare in Sicilia interventi non più eludibili da parte dei privati per il recupero delle dimore storiche e per la loro valorizzazione. Si tratta di un ampio settore, che, in termini di interesse culturale, è quanto mai significativo e l’avvio di un piano di interventi privati, con il sostegno della Regione, opera sia sul versante della conservazione del bene che su quello dell’offerta culturale, considerato che ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. 42/2004, l’immobile oggetto di contributo deve essere aperto, con modalità condivise, alla pubblica fruizione. Del pari, va sottolineata la funzione strategica della misura sia come moltiplicatore economico sia come strumento di riqualificazione dei centri storici”.

“Non va sottaciuto infine che la norma approvata dal Parlamento, di analogo contenuto, non è destinata a operare in Sicilia che ha in materia sua autonomia piena: il che, in assenza di una iniziativa legislativa specifica, penalizzerebbe oltremodo i siciliani proprietari di dimore storiche, deprimendo in prospettiva il turismo culturale in Sicilia nei confronti del resto d’Italia. Il ripristino effettivo delle forme di incentivazione porta a risolvere anche la fattispecie costituita da quei casi nei quali, nel corso degli anni, diversi interventi di restauro di dimore storiche, regolarmente eseguiti dai proprietari e regolarmente ritenuti ammissibili da parte delle competenti Soprintendenze ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs. 42/04 e della previgente norma contenuta nell’articolo 3 della legge 21 dicembre 1961, n. 1552, sono rimasti privi del sostegno alla spesa sostenuta a causa della incapienza del capitolo di spesa dedicato”.

Contributi alle Associazioni di Comuni e loro Amministratori

“La Sicilia non ha ancora istituito il Consiglio delle Autonomie Locali e pertanto, rispetto alle altre Regioni, si è in presenza di un difetto di rappresentanza degli Enti Locali. La Costituzione ha previsto all’articolo 123, quarto comma, l’istituzione del Consiglio delle Autonomie Locali (CAL). La mancata istituzione dello stesso nella Regione Siciliana non può che rappresentare un grave vulnus per gli Enti locali che non possono far valere i loro interessi ed onera le Associazioni di rappresentanza di un compito ancora più gravoso. Tutto ciò diventa ancora più grave se si considera che nel momento attuale, a seguito della approvazione della legge di riforma dei Liberi Consorzi e delle Città metropolitane, i Comuni sono divenuti di fatto gli unici protagonisti nel nuovo assetto della governance del territorio e saranno impegnati a sostenere il lungo e travagliato iter che porterà all’attuazione delle norme previste dalla legge. Va sottolineato che il contributo alle Associazioni di Comuni è espressamente previsto da una Legge regionale (Legge Regionale 22 dicembre 2005, n. 19) e non comporta neanche una autonoma voce di costo per la Regione Siciliana ma rappresenta una modestissima parte dei trasferimenti destinati agli Enti Locali. La finalità del contributo è quella di consentire alle Associazioni di Comuni di continuare a sostenere le autonomie locali nella gestione del confronto istituzionale con la Regione Siciliana, rappresentando al contempo uno snodo fondamentale delle politiche regionali in favore degli Enti Locali”.

“Il ruolo dell’Anci Sicilia ha rappresentato, negli ultimi anni, un elemento decisivo nella definizione di alcuni processi amministrativi (tra gli altri, la definizione del Patto di Stabilità Verticale e Orizzontale regionalizzato e l’avvio dell’introduzione di costi e fabbisogni standard) facilitando l’attività della Regione e facendo sintesi tra le diverse specificità dei singoli Comuni”.

Come potete notare: sui Comuni solo chiacchiere vacue.

Interventi per l’istruzione e l’edilizia scolastica

“L’articolo in esame nasce dall’esigenza di razionalizzare una serie di interventi previsti in bilancio per attuare iniziative e progetti in materia di istruzione e formazione professionale. Si prevede quindi di destinare una dotazione di 250.000,00 euro sulla base di entrambe le finalità da realizzare con semplificazione nella gestione delle risorse per le quali si provvederà con un’unica manifestazione di interesse e con un’unica valutazione delle istanze”.

“Commi 3-4
I commi 3 e 4 rispondono all’esigenza di effettuare interventi di manutenzione straordinaria determinata dalla necessità di mettere in sicurezza gli edifici scolastici. Si tratta quindi, di finanziare interventi aventi il carattere dell’urgenza e della indifferibilità per i quali nessun capitolo è più previsto in bilancio. Detti interventi in passato erano finanziati tramite le somme recuperate dai ribassi d’asta, ma adesso la nuova disciplina contabile non Io consente. La spesa pari a 1.000 migliaia di curo tiene conto della stima del numero degli edifici sui quali intervenire annualmente pari a 20 (in totale gli edifici scolastici sono 4337) da finanziare in base alle istanze presentate partecipando ad un bando a sportello per un importo massimo di 50.000, 00 euro ad intervento”.

“Si tratta, infatti, di interventi di modesto valore da realizzare per la messa in sicurezza che in via ordinaria dovrebbero effettuare gli Enti locali, ma dei quali, a causa di carenza di risorse finanziarie, si fa carico la Regione in via sostitutiva esclusivamente per garantire la sicurezza dei luoghi”.

Commi 5-6
L’autorizzazione di spesa consentirà al personale dello Stato di cui si avvale la Regione di effettuare ispezioni nelle istituzioni scolastiche ed effettuare altri interventi per le istituzioni scolastiche.

Sostegno finanziario all’istruzione (leggere picciuli ai privati)

“La norma relativa all’erogazione di un contributo alle scuole paritarie nasce dalla necessità di colmare il vuoto normativo nel nostro ordinamento, nel quale, in assenza della relativa disciplina, si applicano le norme statali che prevedono la stipula di convenzioni con le scuole che ne fanno richiesta a seguito di pubblicazione di un avviso. Atteso che nell’anno scolastico 2016-2017 è stata rifiutata la stipula della convenzione a quattro scuole e che le stesse hanno fatto ricorso al TAR che ne ha accolto la richiesta sospendendo il provvedimento di rigetto, si ritiene di dover colmare il vuoto normativo dando la possibilità alle stesse di ottenere il contributo in ragione di quanto disposto dalla legge e non più della convenzione nei limiti dello stanziamento di bilancio. Con l’occasione si prevede l’inserimento delle scuole secondarie di primo grado fra i potenziali beneficiari”.

“La norma sul contributo all’Università di Catania interviene per riconoscere il beneficio non concesso nel 2017 e, per evitare l’insorgere di contenziosi, occorre pertanto autorizzare la relativa spesa, quantificata sulla base di quanto non erogato nel 2017”.

Fondo di Rotazione per gli Interventi Straordinari (R.I.S)

“Il Fondo di Rotazione per gli interventi straordinari (RIS), al quale possono accedere Enti e Fondazioni pubblici che versino in uno stato di crisi economico-finanziaria e che presentino un piano di risanamento idoneo ad assicurare gli equilibri di bilancio, sia sotto il profilo patrimoniale che economico-finanziario, è stato istituito con la norma che con il presente emendamento si intende modificare. Tali somme sono erogate sotto forma di finanziamento di durata massima di quindici anni a tasso agevolato e pertanto si tratta di un Fondo di rotazione che a regime potrà auto alimentarsi non gravando quindi sul bilancio regionale. L’intervento ricalca nelle sue linee generali quello previsto dall’articolo 11 del D.L. 91 del 9 agosto 2013, convertito con modificazioni dalla Legge 7 ottobre 2013, n. 112 e ss.mm.ii., per il risanamento delle fondazioni lirico sinfoniche.
Considerato che alcune istituzioni non avevano alla data considerata nella norma (31/12/2013) esposizioni debitorie e che ad oggi, invece, risulta necessario procedere ad ulteriori ripianamento di debiti e che gli enti che hanno richiesto di accedere al finanziamento, presentando un piano di rientro hanno avviato un percorso virtuoso tendente al risanamento economico-finanziario, si ritiene utile, con la presente modifica, ampliare la platea degli aventi diritto spostando la data del riconoscimento dei debiti stessi, ai fini della presente norma, al 31/12/2017 (comma 3)”.

“Considerato, inoltre, che si è ancora in fase di erogazione dei finanziamenti per la prima tranche e che pertanto non si sono ancora introitati le quote di rimborso dei prestiti, è necessario rifinanziare il fondo con le medesime modalità della sua costituzione, comma 2. Infine, con il comma 1 si è voluto inserire nel novero degli enti che possono accedere alle linee di finanziamento agevolate, previste dalla norma che si intende modificare, anche la Fondazione Taormina Arte Sicilia che, a seguito della trasformazione da Comitato, ai sensi dell’articolo 35 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, ha acquisito i requisiti necessari per essere inserita”.

Disposizioni in materia dei beni della Regione

“Gli immobili facenti parte del Demanio e del patrimonio della Regione siciliana di diversa natura (compendi immobiliari, case popolari, terreni, ex opifici, etc..) ed ubicati in tutti i comuni della Regione, sono in minima parte utilizzati dall’Amministrazione regionale risultando nella maggior parte dei casi assegnati in uso a terzi o ad alcun soggetto. Anche lo stato degli immobili riversa in diverse condizioni, risultando, in particolare, quelli privi di utilizzazione, in stato di degrado, sia per vetustà che per assenza di manutenzione”.

“Il controllo e la vigilanza sugli immobili, non essendo in atto rientrante nella competenza di un Dipartimento articolato in uffici periferici non può essere esercitato validamente. L’amministrazione regionale è pertanto esposta al rischio del verificarsi di danni a cose e persone, sia in considerazione dello stato di degrado degli immobili che del verificarsi di danni originati da eventi tipo: incendio, furto, atti vandalici, eventi atmosferici, fenomeni meteorici, elettrici, danneggiamenti”.

“Dagli eventi dannosi possono derivare, sia la perdita patrimoniale connessa al danneggiamento ed alla perdita degli immobili che responsabilità verso terzi per i danni subiti. Per quanto sopra si ritiene indispensabile assicurare la copertura assicurativa degli immobili facenti parte del demanio e del patrimonio della Regione siciliana, per tenere indenne l’Amministrazione regionale dalle azioni di rivalsa e di risarcimento della responsabilità civile verso terzi relative alla proprietà, possesso, conduzione, gestione, affidamento”.

“L’acquisizione al patrimonio regionale dell’immobile in oggetto consente l’utilizzo dello stesso per il trasferimento presso un’unica struttura di uffici attualmente ubicati in sedi diverse con conseguente notevole riduzione dei costi di locazione attualmente sostenuti e della razionalizzazione ed efficientamento dell’organizzazione regionale”.

Importante il Comma 6:

“La disposizione si rende necessaria per precisare che la destinazione alla vendita dei beni sdematerializzati dovrà essere disposta dalla Giunta di Governo solo a seguito di ponderata valutazione della convenienza rispetto alla alternativa valorizzazione attraverso la conduzione in locazione degli stessi”.

Insomma, si vogliono vendere i beni della Regione: prepariamoci al peggio!

“E’ autorizzata la spesa per numerosi interventi urgenti di manutenzione ordinaria e straordinaria relativi al demanio fluviale e marittimo”.

Disposizioni in materia di riparto dei trasferimenti ordinari di parte corrente ai Comuni

“Il procedimento relativo al riparto delle assegnazioni di parte corrente è regolato dall’art. 6 della legge regionale n. 5/2014 e s.m.i. Queste disposizioni, in sede di riparto, vanno integrate con quanto disposto da altre norme prioritarie, da cui discendono ulteriori vincoli che rendono il modello di calcolo particolarmente rigido e complesso:

1) comma 15, articolo 7 della l.r. n. 3/2016 e s.m.i. in virtù del quale ai comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti deve essere garantita un’assegnazione di parte corrente non inferiore a quella dell’anno 2015;
2) comma 3, lett. b) articolo 6 1.r. 5/2014 che garantisce ai comuni un’assegnazione che si discosti il meno possibile dall’anno precedente;
3) comma 10, lettera a) e comma 11 dell’art. 3 della 1.r. n. 27/2016 che impongono di garantire in sede di riparto delle risorse di parte corrente da assegnare ai comuni, il fabbisogno finanziario relativo ai contratti a tempo determinato degli enti locali non coperto dal Fondo per i precari degli enti locali ed a carico degli enti medesimi fino al 2016 (c.d. Quota complementare)”.

“Ulteriori vincoli sono posti a carico dei Comuni che sono tenuti a destinare le risorse di parte corrente, per il 2% alla realizzazione di interventi da individuare mediante forme di democrazia partecipata (art.6, comma 1, l.r. 5/2014) e per il 10% ad assicurare l’assistenza ai disabili gravi (art. 1, comma 9, l.r. 8/2017). Il comma 1, che non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale, mira a semplificare il procedimento per pervenire al riparto dei trasferimenti regionali in favore dei Comuni, anche al fine di evitare l’inutile e complessa attività di rilevazione dei dati occorrenti per l’applicazione dei criteri previsti dalla vigente disciplina”.

“Il comma 2 prevede l’autorizzazione di spesa per i liberi consorzi”.

Disposizioni in materia di associazionismo comunale

“Le disposizioni del comma 1 si rendono necessarie per autorizzare il cofinanziamento regionale del contributo statale in materia di sostegno ed incentivo all’associazionismo comunale, per il quale la Regione ha presentato apposita istanza alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Si evidenzia che, in mancanza di tale cofinanziamento, non potrà essere attivato il corrispondente intervento statale. Con la proposta si conferma, altresì, la disposizione già prevista per gli anni 2016 e 2017 secondo la quale, al fine di qualificare la spesa e realizzare effettive economie di scala, si consente la concessione dei contributi alle Unioni di comuni in relazione all’effettivo esercizio associato di funzioni a seguito di delega esclusiva da parte di tutti i comuni aderenti. L’emendamento non comporta oneri aggiuntivi, in quanto la nuova spesa autorizzata grava sui trasferimenti regionali in favore dei comuni già iscritti nel bilancio regionale per il triennio 2017/2019, ai sensi della lett. a) del comma 1 dell’art. 1 della 1.r. n. 8/2017. Con il comma 2 si intende procedere ad una semplificazione dei rapporti istituzionali in sede di Conferenza Regione-Autonomie locali, tenuto anche del processo di integrazione tra ANCI-Sicilia ed URPS che la Regione ha inteso supportare con un apposito contributo triennale previsto dal comma 11 dell’art. 7 della 1.r. n. 3/2016.

Interventi per il recupero e la tutela e lo sviluppo dello sport

“Come previsto nel DEFR 2018-2020, la promozione dell’attività sportiva è funzionale ad incidere sulla crescita socio-economica del territorio in relazione a diversi aspetti, tra cui si rilevano quelli relativi all’inclusione sociale e alla lotta alle discriminazioni di genere, alla salute e al benessere psico-fisico della popolazione di tutte le età, alla diffusione di valori educativi in senso lato, specie nei confronti dei giovani, ed infine alle significative ricadute di tipo economico. Poiché nel panorama nazionale la Sicilia, risulta essere la regione con il minor numero di impianti sportivi rispetto al numero di abitanti, l’intervento previsto consentirà di recuperare, in parte, tale divario anche al fine di utilizzare lo sport anche come veicolo di attrazione turistica attraverso il supporto alle manifestazioni sportive di grande richiamo in grado di generare una proiezione dell’immagine della Sicilia su scala internazionale”.

E i soldi per lo sport dove sono?

Tassa automobilistica regionale

“A seguito dell’esenzione dalla tassa automobilistica regionale prevista per la prima auto di cilindrata fino a 1200 c.c. e fascia di I.S.E.E. Con decorrenza dall’anno 2019 la modifica normativa prevede, ai sensi quanto stabilito dall’articolo 20 del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472, l’applicazione del termine quinquennale della prescrizione per l’accertamento e il rimborso della tassa automobilistica, regionalizzata, a decorrere dall’anno 2016, con l’articolo 1 della legge regionale 11 agosto 2015, n. 16. L’estensione del termine della prescrizione, in analogia a quanto già realizzato da altre regioni, mira ad agevolare l’emersione di sacche di evasione del tributo recentemente regionalizzato”.

Insomma, caccia agli evasori.

“Il nuovo termine di prescrizione decorre dall’anno 2019 e si applica agli avvisi di accertamento relativi al periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2018 e ai periodi successivi. L’articolo 2, comma 2, della legge regionale 11 agosto 2015, n. 16 prevede che ‘La tassa automobilistica è frazionabile in relazione al periodo di possesso annuo. Con regolamento di esecuzione, emanato dal Presidente della Regione, su proposta dell’Assessore regionale per l’economia, sono disciplinate le relative modalità applicative’. Come noto, i casi nei quali il bollo auto può essere calcolato in modo frazionato sono già previsti dalla vigente normativa statale (acquisto di un’auto nuova, di prima immatricolazione; auto che rientra da esenzione o della quale si rientra in possesso); in particolare, in questi ultimi due casi, qualora le scadenze annuali non coincidessero con la prima immatricolazione o con il rientro in possesso, il bollo è dovuto per la quota di mesi utili al raggiungimento di una delle tre finestre di scadenza es. aprile, agosto, dicembre. Pertanto, in ossequio, ai principi di semplificazione, si ritiene che il previsto regolamento di esecuzione costituisca un superfluo aggravio normativo e amministrativo. Per quanto sopra si propone la norma abrogativa del sopracitato articolo 2, comma 2, della 1.r. n. 16/2015”.

Valorizzazione dei beni del demanio marittimo regionale

“I beni immobili che insistono sulle aree demaniali marittime della regione individuati con decreto dell’Assessore per il territorio e l’ambiente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente norma, possono essere concessi a titolo oneroso, con procedura di evidenza pubblica, per un periodo non superiore a cinquanta armi, anche con l’introduzione di nuove destinazioni d’uso finalizzate allo svolgimento di attività economiche compatibili con gli utilizzi del demanio marittimo. Lo svolgimento delle attività economiche è comunque soggetto al rispetto delle disposizioni contenute nel Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e s.m.i”.

Articolo di legge pericolosissimo, quello di cui sopra, che apre la strada a speculazioni lungo le coste!

Attività degli uffici del Genio civile

“Con la norma in questione, i diritti fissi dovuti dai privati per i servizi resi dagli Uffici del Genio Civile vengono destinati alla parziale copertura delle spese per il funzionamento degli uffici nell’ottica della razionalizzazione e dell’efficienza amministrativa”.

Disposizioni in materia di sottoconti di Tesoreria

“L’articolo rappresenta una norma tecnica che abroga i sottoconti di tesoreria Unica regionale, in quanto tale strumento risulta incompatibile ai fini dell’armonizzazione della contabilità regionale al D.L. 118/2011, che non contempla tra le previsioni normative la gestione di partite sospese fuori bilancio. Al contempo detta le regole per la gestione delle partite giacenti nei predetti sottoconti definendo la procedura per il recupero delle somme giacenti ed il loro riutilizzo nel bilancio”.

Stanno raschiando il barile: il decreto 118 non c’entra una mazza, perché quando vogliono se lo mettono sotto i piedi!

Norme per il personale regionale e degli enti

“Comma 1
La norma prevede l’autorizzazione di spesa per il triennio 2018-2020 al fine di consentire il comando di personale presso l’Assessorato regionale dell’economia appartenente ad enti pubblici anche economici nonché ad amministrazioni ed enti soggetti a controllo e/o vigilanza della Regione o dello Stato con uffici in Sicilia e ad uffici statali, soprattutto per la Centrale Unica di Committenza istituita presso la Ragioneria Generale per la gestione degli acquisti anche per gli enti ed aziende sanitarie”.

“Comma 2
Il personale comandato svolge presso l’Assessorato Salute attività istituzionale ascritta alle competenze della Regione, la cui spesa non può gravare sul Fondo sanitario regionale che è destinato esclusivamente al finanziamento dei Livelli essenziali di assistenza, incluse le spese generali ed amministrative delle Aziende sanitarie. Le risorse disponibili fino al 2017, pari a 1.020 migliaia di euro, hanno consentito l’attivazione del comando per sette posizioni dirigenziali e due del comparto non dirigenziale, a fronte di un numero massimo di quindici unità consentito dalla norma. L’incremento dell’autorizzazione di spesa di 1200 migliaia di euro è indispensabile per attivare le ulteriori posizioni, prevalentemente dirigenziali, nel rispetto del limite massimo di quindici unità, indispensabili per assicurare la funzionalità di alcuni settori strategici per il perseguimento degli obiettivi del Governo, ascritti alla competenza dell’Assessorato salute, e per le quali è necessaria una specifica competenza nei diversi settori sanitari, non rinvenibile tra il personale di ruolo dell’Amministrazione regionale”.

Sfacciataggine totale: con i fondin della sanità pubblica pagano di tutto e di più – ARPA, rate dei mutui della Regione, SAS e altro ancora – e vanno a ‘sparagnare’ sul personale comandato: ipocrisia!

“Comma 3
La norma consente la presentazione delle domande di pensionamento ai dipendenti regionali in possesso dei requisiti previsti che, per gravi motivi, non avevano potuto presentarla entro i termini previsti.

Comma 4
Il comma modifica la proposta precisa le modalità di fruizione dei permessi ai dipendenti regionali che assistono familiari con handicap, superando in tal modo i contenziosi sorti a causa di un’errata interpretazione della norma.

Comma 5
Il comma modifica il periodo durante il quale possono essere prorogati i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato stipulati dall’Amministrazione regionale.

Commi 6-10
I commi prevedono disposizioni rivolte ad attuare la normativa nazionale contenuta nel decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 in merito al superamento della dotazione organica e valorizzazione della programmazione triennale dei fabbisogni. La programmazione triennale diventa lo strumento per quantificare i fabbisogni e programmarli nel rispetto dei vincoli finanziari della Regione, degli enti locali e degli enti pubblici.

Commi 11- 15
I commi intendono autorizzare le C.C.LA.A. Siciliane a costituire il Fondo unico di quiescenza del Personale delle Camere di Commercio della Sicilia al quale affidare tutte le funzioni e gli oneri relativi al trattamento pensionistico e di fine servizio del personale camerale assunto prima dell’entrata in vigore della Legge Regionale 4 aprile 1995, n. 29 ed in atto gestiti direttamente dalle medesime Camere. A tale Fondo unico di quiescenza del Personale delle Camere di Commercio della Sicilia dovrà essere riconosciuta piena autonomia gestionale e funzionale, mentre l’organizzazione della governance ed il funzionamento gestionale del Fondo verranno demandati all’emanazione di un decreto del Presidente della Regione, su proposta dell’Assessore regionale alle Attività Produttive di concerto con l’Assessore regionale per l’economia, da produrre entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge che qui si propone. Al fine di non disperdere le professionalità acquisite in materia pensionistica camerale, il Fondo di cui si propone l’istituzione si avvarrà unicamente del personale dipendente in servizio presso le stesse Camere di Commercio. Si sottolinea che non è previsto alcun onere a carico del bilancio regionale per l’istituzione e la gestione del Fondo in argomento”.

Norme sulla stabilizzazione dei precari delle autonomie locali

“Commi 1-5
Scopo dell’emendamento è quello dell’accelerazione dei processi di stabilizzazione dei precari siciliani attraverso l’eliminazione dell’ostacolo della mobilità obbligatoria del personale delle ex Province siciliane posto che vi è una oggettiva concorrenza tra la mobilità obbligatoria del personale delle ex Province e la stabilizzazione dei precari: infatti, entrambi i bacini di lavoratori – che fanno però riferimento a risorse finanziarie diverse – concorrono agli stessi posti vacanti nelle dotazioni organiche dei Comuni.
Com’è noto, l’art. 37 della legge regionale n. 15/2015, recante ‘Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e Città metropolitane’, detta disposizioni sul personale degli enti di area vasta, dirette al superamento della fase transitoria e del conseguente avvio della piena operatività dei nuovi enti”.

“Il comma 1 della predetta norma, in particolare, recita: ‘I liberi Consorzi comunali e le Città metropolitane stabiliscono, in relazione alle funzioni ad essi attribuite, le dotazioni organiche entro tre mesi dalla definizione da parte dell’Osservatorio dei criteri di cui all’articolo 25. In questa prospettiva, il comma 2 introduce una serie di adempimenti finalizzati alla rideterminazione delle dotazioni organiche, in funzione delle nuove attribuzioni degli enti intermedi, assumendo quale dies a quo la definizione, da parte dell’Osservatorio regionale (art. 25), dei criteri per la riallocazione delle funzioni e delle risorse finanziarie, umane e strumentali, anche sulla base di parametri perequativi di natura economico-demografica; in pratica: “Entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, con uno o più decreti del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, previo parere della Commissione Affari istituzionali e della Commissione Bilancio dell’Assemblea regionale siciliana, è individuato il personale che resta assegnato agli enti di area vasta e quello eventualmente da destinare alle procedure di mobilità verso altri enti, secondo i criteri definiti dall’Osservatorio di cui all’articolo 25”.

“In forza del comma 3, ‘La ricollocazione del personale è effettuata a seguito dell’emanazione dei decreti di individuazione delle risorse necessarie al finanziamento delle funzioni di cui agli articoli 27,28, 29 e 33.’
I commi 3 e 6 del già citato articolo 37 precisano inoltre che, nelle more di tale ricollocazione: “Il personale delle ex Province regionali conserva la posizione giuridica ed economica in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge nonché l’anzianità di servizio maturata”; “Il personale delle ex province regionali continua ad essere utilizzato dai liberi Consorzi comunali e dalle Città metropolitane, nei limiti delle disponibilità finanziarie in atto esistenti”.

“Nelle more del compimento dei predetti adempimenti, ed in particolare quelli riferiti alla definizione dei criteri per la riallocazione delle funzioni e delle risorse finanziarie, umane e strumentali da parte dell’Osservatorio regionale per l’attuazione della l.r. 15/2015, l’articolo 2 della l.r. 29 dicembre 2016, n. 27 ha introdotto una complessa procedura ai fini dell’avvio, anche in Sicilia, della mobilità obbligatoria del personale in esubero degli enti di area vasta. Tale norma cristallizza la dotazione organica delle Città metropolitane e dei liberi Consorzi comunali in misura corrispondente alla spesa del personale di ruolo al 31 dicembre 2015 ridotta complessivamente del 15 per cento”.

“Recita infatti l’art. 2, comma 1, della l.r. 29 dicembre 2016, n. 27 ‘La dotazione organica delle Città metropolitane e dei liberi Consorzi comunali è stabilita, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, in misura corrispondente alla spesa del personale di ruolo al 31 dicembre 2015 ridotta complessivamente del 15 per cento. Per le unità soprannumerarie si applica la disciplina di cui al comma 2’. Ai fini della ricollocazione del personale soprannumerario, il comma 2, dell’articolo 2 della l.r. n. 27/2016, statuendo quanto segue, introduce la mobilità obbligatoria del personale delle ex province regionali: “Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è individuato secondo modalità e criteri definiti nell’ambito delle procedure e degli osservatori di cui alla legge regionale 4 agosto 2015, n. 15, e successive modifiche e integrazioni, il personale che rimane assegnato agli enti di cui al comma 1 e quello da destinare alle procedure di mobilità, nel rispetto delle forme di partecipazione sindacale previste dalla normativa vigente, secondo le procedure previste dall’articolo 1, commi 423 e 424, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché, previo accordo con lo Stato, ai sensi dell’articolo 1, collima 425, della legge n. 190/2014”.

“Le disposizioni contenute nell’art. 2 della l.r. n. 27/2016 riprendono concetti e percorsi già individuati dall’articolato normativo statale (art. 1, commi da 421 a 429, della L. 23 dicembre 2014, n. 190 – Legge di Stabilità 2015 e s.m.i.) volto alla rimodulazione organizzativa delle province e delle Città metropolitane di cui alla L. n. 56/2014 attraverso la rideterrninazione delle dotazioni organiche e la ricollocazione mediante mobilità verso le Regioni, i Comuni e le altre Pubbliche Amministrazioni, del personale risultante in soprannumero. Il legislatore nazionale (e successivamente quello regionale), con le precitate disposizioni ha quindi creato un regime assunzionale speciale, limitato al biennio 2015-2016, finalizzato all’assunzione dei vincitori di procedure concorsuali vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della disposizione (1 gennaio 2015) e al riassorbimento del personale delle Province (o ex Province in Sicilia) dichiarato in eccedenza, in applicazione delle disposizioni dei commi 420 e ss. del medesimo articolo 1”.

“Detto regime dà luogo alla creazione di una sorta di “binario preferenziale” per quel personale provinciale (o ex provinciale in Sicilia) che, posto in posizione di esubero a seguito del riordino della propria Amministrazione, rischierebbe, ove non riassorbito presso altri enti, di essere collocato in posizione di disponibilità prima e successivamente perfino in licenziamento, qualora dovessero fallire tutte le procedure di salvaguardia dei livelli occupazionali, previste dagli artt. 34 e 34bis del D.lgs n. 165/2001.
Ciò premesso, va comunque osservato che, in Sicilia (a differenza di quanto avvenuto a livello nazionale dove gli enti di area vasta hanno da tempo concluso le operazioni di mobilità del personale e riavviato – alle condizioni dettate dalla specifica normativa di settore – le assunzioni di personale), nonostante il lungo lasso di tempo trascorso e le numerose manovre poste in essere, gli enti di area vasta non hanno realizzato quella riduzione della spesa del personale in misura pari al 15% della spesa del personale di ruolo in servizio al 31 dicembre 2015, richiesta dalla normativa vigente.
I dati acquisiti dal Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali nel settembre 2017 (riportati nella Tabella sottoindicata) dimostrano che (a parte il caso Siracusa che, nell’anno 2017 ha erogato al personale alcune spettanze riferite ad armi precedenti, determinando un aumento delle spese per il personale stesso) solo tre su nove ex province (Catania, Enna e Palermo) hanno raggiunto e superato l’obiettivo della riduzione della spesa del personale in misura pari al 15%; uno di questi enti (Enna) dichiara di non avere unità di personale in soprannumero.

Ente spese 2015 spese 2017 %
L.C. Agrigento 18.348.032,48 16.833.222,11 -8,26%
L.C. Caltanissetta 9.079.095,40 7.993.541,33 -11,96%
C.M. Catania 25.387.609,00 20.865.787,00 -17,81%
L.C. Enna 4.687.445,00 3.404.096,88 -27,38%
C.M. Messina 31.146.368,93 27.479.428,08 -11,77%
C.M. Palermo 29.596.895,91 23.938.819,48 -19,12%
L.C. Ragusa 15.269.551,92 13.681.972,69 -10,40%
L.C. Siracusa 18.133.619,45 18.659.749,55 2,90%
L.C. Trapani 11.381.191,65 10.271.000,00 -9,75%

Né sembra che il predetto obiettivo possa essere raggiunto attraverso i prossimi pensionamenti. Infatti, secondo i dati comunicati dagli enti di area vasta siciliani, il totale dei pensionamenti di personale a tempo indeterminato previsti per l’anno in corso, si attesta a n. 81 unità:

Ente dipendenti in servizio
a tempo indeterminato pensionamenti previsti personale a tempo indeterminato a tempo determinato pensionamenti previsti personale a tempo determinato
Agrigento 461 4 133
Caltanissetta 304 5 12
Catania 598 18 73 2
Enna 172 5 101 1
Messina 776 19 96
Palermo 831 15
Ragusa 347 4
Siracusa 509 7
Trapani 258 4 175
Totali 4.256 81 590 3

Ad oggi, l’incertezza sulle funzioni da attribuire agli enti di area vasta siciliani e il mancato raggiungimento del tetto della riduzione della spesa del personale , non sembrano consentire l’avvio della mobilità obbligatoria del personale delle ex province.
Se poi si pensa ai contenuti della l. r. 11 agosto 2017, n. 17, recante “Disposizioni in materia di elezione diretta del Presidente del libero Consorzio comunale e del Consiglio del libero Consorzio comunale nonché del Sindaco metropolitano e del Consiglio metropolitano” che – com’è noto all’articolo 5, modificando le disposizioni contenute nell’articolo 18 della citata l.r. n. 24 del 15/2015 e s.m.i., ha, tra l’altro, reintrodotto nell’ordinamento regionale siciliano, l’elezione diretta degli organi degli enti di area vasta e all’obiettivo del nuovo Governo Regionale di rilanciare le province siciliane, attribuendo nuove funzioni, tutti i contenuti del tessuto normativo indicato in premessa, primo tra tutti il concetto di “mobilità obbligatoria del personale delle ex province”, appaiono del tutto “contraddittori”.
La norma in esame non comporta oneri a carico del Bilancio della Regione Siciliana e costituisce una forma di recepimento delle disposizioni in materia di stabilizzazioni contenute del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

Commi 6-7
Le disposizioni riportate ai commi 10 e 11 dell’articolo 3 della l. r. n. 27/2016 assicurano la copertura, del fabbisogno finanziario della c.d. quota complementare del costo del personale precario non coperta dalle provvidenze del Fondo Straordinario di cui al comma 7 dell’art. 30 della L.r. 5/2014 ai Comuni utilizzatori.
La norma proposta interpreta autenticamente i predetti commi prevedendo l’estensione dell’utilizzo del Fondo delle Autonomie di cui al comma 1 dell’art. 6 della L.r. 5/2014 e s.m.i. ai Comuni utilizzatori per l’onere afferente la quota complementare relativa al personale a tempo determinato di cui al Fondo Nazionale Occupazione e quelli della ex Pirelli di Villafranca e Siracusa.
L’onere stimato in complessivi euro 1.350.000 è afferente alla stima del costo complessivo del predetto personale non coperto dal Fondo ex art. 30, comma 7, della L.r. 5/2014 e dai trasferimenti correnti ex comma 1 dell’art. 6 della L.r. 5/2014 già assegnati per l’anno 2017”.

Disposizioni in materia finanziaria

“Comma 1
A seguito dell’abrogazione della norma che sosteneva l’attività di servizio pubblico da trasporto non di linea in servizio di piazza, erogando a tutti i titolari di licenza taxi o autorizzazione di noleggio con conducente un contributo sulle spese di gestione dell’autoveicolo, si è instaurato un notevole contenzioso nel quale la Regione potrebbe risultare soccombente ed i cui oneri con lo stanziamento finanziario previsto nella presente norma si tendono a contenere.

Comma 2
In analogia a quanto già disposto, per gli esercizi 2016, 2017 e 2018, dal comma 5 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, al fine di assumere l’onere dell’Iva sui corrispettivi dovuti a Trenitalia S.p.A. per l’esercizio dei servizi di trasporto ferroviario regionale per gli anni 2019 e 2020, la norma prevede l’autorizzazione di spesa per ciascuno degli esercizi finanziari corrispondenti.

Comma 3
La norma prevede misure a sostegno delle famiglie numerose che versano in condizioni di disagio economico, con riferimento all’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche, e autorizza l’Assessore regionale per l’Economia a verificare con le competenti Amministrazioni Finanziarie Statali l’introduzione, a decorrere dall’armo 2019, di una “no Tax Area” limitata ai contribuenti, con quattro o più familiari fiscalmente a carico di cui almeno tre figli, tenendo conto della soglia Istat di povertà , moltiplicata per i coefficienti della scala di equivalenza ISEE.

Commi 4-5
L’articolo 33 dispone l’allungamento dei termini per contrarre mutui destinati a spese di investimento già previsti nella norma precedente ed i cui termini risultavano scaduti. La norma prevede anche ulteriori finalità rispetto alla norma originaria al fine di ottimizzare la novella legislativa alle esigenze di acquisizione al patrimonio regionale di cespiti ritenuti indispensabili per la Regione siciliana”.

Rifinanziamento della spesa per gli Enti

“La norma autorizza la spesa necessaria per il pagamento degli stipendi del personale dipendente dell’EAS anche in servizio presso l’Istituto Regionale della Vite e dell’Olio, l’IRSAP e gli ERSU”.

Fondo regionale per la disabilità e la non autosufficienza

“La proposta di modifica normativa di cui al comma 1 discende dalla circostanza che, ad oggi, non è stato redatto il Piano Regionale degli interventi sociosanitari integrato con il piano sanitario regionale e con gli altri interventi statali e degli Enti locali, così come disposto al comma 5 dell’art. 9 della legge regionale n. 8/2017 e l’emanazione conseguente delle disposizioni attuative con Decreto Presidenziale. La mancata emanazione del D.P.R.S, che avrebbe dovuto definire i criteri di attuazione dei livelli di assistenza e la mancata redazione del Piano, così come definito al comma 5, di fatto impediscono l’attuazione dell’art. 9 e di conseguenza l’erogazione dei benefici per gli aventi diritto”.

“La presente proposta di modifica normativa, consente, per l’esercizio 2018, l’emanazione di un D.P.R.S attuativo della norma nel rispetto di quanto disposto ai commi 1 e 3 della medesima legge e di quanto disposto dall’art. 2 del D.M. 26 settembre 2016 e dall’art.2 del D.P.C.M 2017 che disciplinano le modalità di erogazione del Fondo Nazionale per Non autosufficienza rendendo possibile l’utilizzo delle risorse nazionali e regionali in modo integrato. L’emanazione di tale D.P.R.S consente di procedere alla programmazione del Fondo Nazionale per la non autosufficienza 2017 ed il conseguente trasferimento delle risorse destinate alla Regione Siciliana, rendendole disponibili entro il corrente esercizio finanziario. Inoltre, l’emanazione di un decreto attuativo dell’art. 9 si rende indispensabile al fine di dare attuazione a quanto disposto dall’art. 91 della L.R. 12 maggio 2010, n. 11 “Piani personalizzati per i minori affetti da disabilità” ……e con una quota non inferiore al 50% del Fondo della non autosufficienza della disponibilità dell’Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro; nonché di ottemperare a quanto disposto al comma 1 della legge in argomento che destina il “Fondo” ai soggetti di cui alla legge n. 104 del 5.02.1992 art. 3 comma 3 e di quelli con disabilità gravissima.
In ultimo, al fine di non posticipare ulteriormente l’erogazione del sostegno per i disabili gravissimi già censiti, si propone di erogare, a far data dal 1 gennaio e fino al 30 aprile 2018, un assegno di cura mensile pro capite pari a € 1.500,00 a titolo di acconto rispetto alla quota annuale spettante che sarà stabilita dal D.P.R.S della presente proposta normativa.
Nella previsione che, il su indicato D.P.R.S possa essere emanato entro il mese di aprile p.v., la quantificazione complessiva delle risorse necessarie a copertura del periodo gennaio-aprile 2018 sono quantificate nella seguente tabella:

TABELLA PER LA QUANTIFICAZIONE MONETARIA PER DISABILI GRAVISSIMI
dall’1 gennaio al 30 aprile 2018
numero disabili gravissimi quota mensile

TOTALE periodo gennaio-aprile 2018
€. 1.500,00 c.d.
13.000 € 19.500.000,00 € 78.000.000,00

L’incremento della dotazione del “Fondo” rispetto alla dotazione finanziaria prevista dal comma 9 dell’articolo 10 della 1.r. 8/2017 risponde all’esigenza di programmare gli interventi di assistenza anche per la disabilità grave.

Rifinanziamento leggi di spesa. Disposizioni finanziarie

Norma tecnica per il finanziamento delle spese previste negli allegati indicati nello stesso articolo.

Abrogazioni e modifiche di norme: fusione Resais SAS

“La necessità di abrogare l’art. 63 della legge regionale 17 marzo 2016 n. 63, che prevede il passaggio all’EMS in liquidazione dell’intero pacchetto delle quote di Resais SpA detenute dell’ESPI in liquidazione, riporta l’art. 5 della legge regionale 10/1999 alla sua originaria formulazione che prevedeva il passaggio alla regione Siciliana delle azioni della Resais SpA alla chiusura della liquidazione di ESPI. La norma si rende necessaria al fine di operare una prossima aggregazione di Resais SpA con SaS scpa alla luce dell’oggetto sociale che è in parte sovrapponibile, onde rispettare il dettato degli articoli 4 e 20 del D. Lgs 175/2016 (necessità di aggregazione di società esercenti attività consentite)”.

“La cessazione dell’efficacia della garanzia solidale che la Regione presta ad EAS in ragione dei costi dell’approvvigionamento idrico presso Sicilacque SpA deriva dall’interruzione, a far data dal 30 giugno 2018, di qualunque attività di gestione idrica. La norma prevede una riduzione dell’autorizzazione di spesa delle spese del personale dell’E.A.S. per adeguarla alle effettive esigenze finanziarie dell’Ente. La presente norma ridetermina la scadenza già fissata al 31/12/2017, spostandola al 31/12/2018, per consentire l’ultimazione dei lavori sugli immobili in regola con l’inizio dei lavori che non si sono potuti concludere a causa di difficoltà, anche economiche, dei richiedenti e per la salvaguardia degli interventi previsti”.

“La presente norma definisce in modo autentico il dettame dell’art. 8 della 1.r. 8/2017 (Irfis) al fine della corretta contabilizzazione delle poste in argomento sia nel bilancio della Regione siciliana che dell’IRFIS.
L’art. 6 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 14, al comma 2, sancisce che “Il piano forestale regionale ha validità quinquennale e può essere aggiornato in ogni momento ove insorgano ragioni di opportunità ovvero esigenze di adeguamento a nuove disposizioni di legge o a norme comunitarie”. A tale riguardo si evidenzia che il Piano Forestale Nazionale ha una durata di 10 anni e che anche i Piani Forestali Regionali di altre regioni italiane hanno la medesima durata. Peraltro, le recenti “Linee guida per la redazione del Piano di Gestione Forestale”, approvate con D. A. n. 85 del 2016, prevedono che il Piano di Gestione Forestale ha una durata di dieci anni e utilizza rilievi inventariali particolareggiati su base endometrica al fine di determinare, su cartografia di dettaglio, la compartimentazione colturale dell’area pianificata. Dunque, il periodo di validità (quinquennale) del Piano Forestale Regionale della Regione Siciliana, considerato anche i tempi con cui si evolvono i soprassuoli forestali, risulta oggi non adeguato agli obiettivi di gestione sostenibile, oltre che determina un aggravio improprio del processo amministrativo connesso all’aggiogamento. Il periodo di validità dovrebbe essere di dieci anni. Tale modifica comporta una riduzione della spesa, oltre che un miglioramento dell’efficienza amministrativa”.

“La proposta di modifica dell’art. 15 della 1.r. n. 33/1997 concerne l’adeguamento alla norma nazionale in materia di aggiornamento del piano regionale faunistico-venatorio. Infatti, il comma 7, ultimo periodo, dell’art. 14 della legge n. 157/92, prevede testualmente che “Le regioni provvedono ad eventuali modifiche o revisioni del piano faunistico-venatoria e del regolamento di attuazione con periodicità quinquennale”, mentre il comma 1 dell’art. 15 della L.R. n. 33/1997 prevede che “Il piano regionale faunistico-venatoria predisposto dall’Assessore regionale per l’Agricoltura e le foreste…. ha durata quinquennale. Il vigente piano regionale, approvato con D.P.Reg. n. 227 del 25/07/2013, scadrà il 24/07/2018 a prescindere dalla necessità di sue sostanziali revisioni o modifiche; per l’elaborazione di un nuovo strumento di pianificazione occorre avviare una complessa fase di confronto con tutti gli stakeholder coinvolti e il reperimento di finanziamenti non indifferenti per l’Amministrazione Regionale per redigere il nuovo Piano faunistico. Nella considerazione che il piano vigente non necessita al momento di particolari ed urgenti revisioni o modifiche, si ravvisa la necessità di proporre alla S.V. di uniformare la norma regionale a quella nazionale, eliminando l’automatismo e stabilendo in alternativa la possibilità di aggiornare il Piano solo per eventualità ben determinate, sulla base di un articolato innovato come in Allegato n. 3”.

“Tale norma consente la copertura finanziaria per gli studenti ammessi alle borse di studio già iscritti al 1° anno, per il secondo e terzo anno della borsa di studio. La norma ridefinisce l’ambito dei soggetti che possono essere nominati quale componente del collegio dei revisori del Teatro Massimo Bellini di Catania per superare le difficoltà dell’individuazione dei soggetti indicati nella norma originale”.

“L’articolo nasce dall’esigenza di fronteggiare le difficoltà riscontrate dai beneficiari di un sostegno economico ai sensi dell’art. 128 della legge regionale 11/2010 in quanto il contributo è stato definito il 29 dicembre 2017. Esso dà la possibilità agli enti, alle associazioni, alle fondazioni ed in genere ai soggetti beneficiari di rendicontare le iniziative, presenti nei rispettivi bilanci, fino a giugno del 2018. Non comporta oneri a carico del bilancio”.

“Il comma abroga la norma che dispone il rimborso ai pazienti siciliani affetti da grave sindrome di Arnold Chiari e da craniostenosi grave delle spese sostenute per le cure effettuate fuori dal territorio regionale, non finanziabili nell’ambito dei Livelli Essenziali di Assistenza. Detta abrogazione ha lo scopo di dar seguito all’indicazione contenuta nel verbale della riunione congiunta tenutasi in data 20 luglio 2017 tra Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali e Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza. Tavolo e Comitato hanno rilevato l’esigenza di ‘ritirare’ la predetta norma regionale “in quanto dispone l’erogazione di extra LEA in una regione sottoposta a Piano di rientro. Tale previsione contrasta con il principio, enunciato anche dalla Corte Costituzionale (cfr. sentenza n. 104/2013) secondo il quale «l’assunzione a carico del bilancio regionale di oneri aggiuntivi per garantire un livello di assistenza supplementare si pone in contrasto con gli obiettivi di risanamento del Piano di rientro»”.
La norma abroga il contributo regionale relativo agli oneri retributivi del personale addetto alla vigilanza e al salvataggio in favore dei Comuni costieri”.

“Con la presente norma si modificano i termini della riduzione dei trasferimenti ordinari per i crediti non riscossi nei confronti degli enti locali, a qualsiasi titolo, dovuti alla Regione. Per effetto dell’art 57 della L.r. 14/5/2009 n.6, a decorrere dal 1° gennaio 2009, come prevede l’art. 79 comma 2 della stessa legge, il comma 11 dell’art. 2 della L.r. n. 6/97 era stato modificato nella parte relativa all’avviso di accertamento per il caso di omessa presentazione della dichiarazione: ‘“Al comma 11 dell’articolo 2 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, nell’ultimo periodo dopo le parole “nel caso di omessa presentazione” sostituendo le parole da “entro il 31 dicembre” a “presentata.” con “entro cinque anni dal giorno in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata”.

“Successivamente il legislatore regionale con l’art. 48 della L.R. 12 maggio 2010 n. 11 ‘Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2010’, al comma 2, ha nuovamente modificato il comma 11 dell’art. 2 della L. R. 7 marzo 1997 n. 6, prevedendo che “all’articolo 2, comma 11, della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 come modificato dall’articolo 57 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 le parole “entro cinque anni dal giorno in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata” venissero sostituite con le seguenti “entro tre anni dalla presentazione della dichiarazione inesatta o infedele o da quando la stessa avrebbe dovuto essere presentata”.
La ratio delle disposizioni sopra citate, non predisposte dall’Amministrazione finanziaria regionale, è stata quella di unificare ed abbreviare i termini concessi all’Amministrazione per procedere alla notifica dell’avviso di accertamento sia in caso di inesatta o infedele dichiarazione, sia di omessa presentazione della stessa. Il ripristino del termine di decadenza previsto nel testo originario del citato comma 11 dell’art. 2 della L.r. n. 6/97 rientra nelle iniziative volte ad far emergere fenomeni di evasione e ad incrementare il gettito del tributo e risulta in linea con quanto disposto da norme analoghe dalla maggioranza delle altre Regioni d’Italia”.
Per quanto sopra si propone emendamento abrogativo dell’art. 57 della L.r. 14/5/2009 n. 6 e dell’articolo 48, comma 2, della 1.r. n. 12/5/2010 n. 48, allo scopo di ripristinare il testo originario del comma 11 dell’art. 2 della L.r. n. 6/97, facendo salvi gli effetti degli avvisi di accertamento notificati. La norma introduce criteri di efficienza e di efficacia nell’iter di approvazione delle proposte concernenti i programmi generali della programmazione regionale unitaria e successive modifiche finanziarie e di merito, relative agli obiettivi Telematici dei programmi operativi dei fondi strutturali di investimento Europei o dei settori strategici di intervento degli strumenti attuativi della politica unitaria di coesione.

 

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE SULLA FINANZIARIA 2018 STRALCIATO

TITOLO I

 

NORME DI RAZIONALIZZAZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
E DEGLI ENTI REGIONALI

(Gli argomenti illustrati nella relazione sopra e non presenti nel disegno di legge che potete qui di seguito sono stai stralciati dalla commissione Bilancio e Finanze) 

 

Art. 1
Concentrazione dei fondi degli Enti finanziari regionali

 

STRALCIATO

 

Art. 2

Agenzia per la Casa (ARCAS) e l’abitare sociale

 

  1. Al fine di migliorare le politiche abitative e razionalizzare la gestione del patrimonio immobiliare degli Istituti Autonomi Case Popolari è istituita l’Agenzia Regionale per la Casa e l’abitare sociale (ARCAS).

 

  1. STRALCIATO

 

  1. STRALCIATO

 

  1. STRALCIATO

 

  1. STRALCIATO

 

Art. 3

Soppressione dell’Ente di sviluppo agricolo e disposizioni

per l’Ente Acquedotti Siciliani

 

  1. STRALCIATO

 

  1. STRALCIATO

 

  1. STRALCIATO

 

  1. STRALCIATO

 

  1. Le procedure di cui all’articolo 4 comma 2 della legge regionale 11 agosto 2017 n. 16 devono essere completate entro e non oltre il 30 giugno 2018.

 

  1. La gestione residua delle reti idriche e degli impianti di cui al comma 1 dell’art. 4 della legge regionale 11 agosto 2017, n. 16 rimane in carico all’Ente Acquedotti Siciliani in liquidazione sino al completamento delle attività di cui al comma 5.

 

  1. Le procedure previste all’articolo 4 comma 4, della legge regionale 11 agosto 2017, n. 16 sono attuate con tempi e con modalità compatibili con le attività ed i termini di cui al comma 5, al fine di assicurare il regolare espletamento del servizio idrico e comunque non oltre il 31 dicembre 2019.

 

  1. L’articolo 4, comma 7, della legge regionale 11 agosto 2017, n. 16 trova applicazione a far data dal completamento della consegna di reti idriche ed impianti da parte dell’Ente Acquedotti Siciliani in liquidazione, ed in ogni caso entro e non oltre il 30 giugno 2018.

 

Art. 4

Istituto zootecnico e per l’incremento ippico di Sicilia

 

  1. L’Istituto Incremento Ippico per la Sicilia è incorporato nell’Istituto sperimentale zootecnico per la Sicilia, che ne assorbe le funzioni, i beni ed il personale ed assume la denominazione di Istituto zootecnico e per l’incremento ippico di Sicilia.

 

  1. Lo statuto dell’Istituto è approvato, previa deliberazione della Giunta regionale, con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea di concerto con l’Assessore per l’economia.

 

  1. All’attuazione del presente articolo si provvede con decreto del Presidente della Regione, da emanarsi entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, su proposta dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, di concerto con l’Assessore per l’Economia, previa delibera della Giunta regionale e sentita la competente Commissione legislativa.

 

Art. 5
Principi da adottare per l’emanazione dei regolamenti

 

STRALCIATO

 

Art. 6

Disposizioni per l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente e per il Corpo forestale della Regione Siciliana

 

  1. STRALCIATO

 

  1. Il personale del Corpo di Vigilanza del Parco dei Nebrodi, equiparato ai sensi della Legge Regionale 9 agosto 1988, n. 14 ai fini giuridici ed economici al personale del Corpo Forestale della Regione Siciliana, è immesso nel ruolo organico del Corpo Forestale medesimo mantenendo il profilo, l’anzianità e la qualifica posseduti nell’Amministrazione di provenienza.

 

  1. Al personale di cui al comma 2, ai fini dell’inquadramento giuridico e economico, si applica quanto previsto dalla vigente legislazione in materia di personale del Corpo Forestale della Regione.

 

  1. Il personale del Corpo di Vigilanza del Parco del Nebrodi é assegnato in servizio per cinque anni nei Distaccamenti Forestali dipendenti dall’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Messina. Al compimento del quinto anno, a domanda, lo stesso può chiedere di essere trasferito ad altra sede.

 

  1. Con Decreto dell’Assessore Regionale per il Territorio e per l’Ambiente, da emanarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di immissione del personale di cui al presente articolo nei ruoli del personale del Corpo forestale della Regione.

 

  1. Il personale del Corpo di Vigilanza del Parco del Nebrodi transita nei ruoli del Corpo forestale Regionale in deroga all’articolo 49, comma 5 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, così come modificata dall’articolo 1 della legge regionale 10 luglio 2015, n. 12.

 

  1. Il Ragioniere generale è autorizzato ad apportare le modifiche necessarie al bilancio della Regione siciliana, per lo spostamento delle risorse finanziarie necessarie alla corresponsione del trattamento economico al personale di cui al presente articolo dalla Rubrica ‘Ambiente’ a quella ‘Comando del Corpo Forestale’.

 

  1. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

 

  1. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 23, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni, è incrementata per l’esercizio finanziario 2018 dell’importo di 70.000 migliaia di euro (Missione 20, Programma 3, Capitolo 215746).

 

Art. 7

Istituzione dell’Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia

 

STRALCIATO

 

Art. 8

Disposizioni attuative sul Testo Unico delle società a partecipazione pubblica e dotazione della società IRFIS Finsicilia Spa

 

  1. STRALCIATO

 

  1. STRALCIATO

 

  1. Il sistema delineato dall’articolo 64 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, e successive modifiche ed integrazioni, deve intendersi volto a garantire, a regime, la tutela dei dipendenti delle società partecipate dalla Regione, in servizio nelle stesse al momento della relativa liquidazione, mediante la previsione dell’inserimento nell’albo di cui al comma 1 del medesimo articolo 64.

 

  1. Al comma 1 dell’articolo 61 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, come da ultimo modificato dall’articolo 65 della legge regionale 17 marzo 2016 n. 3, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

 

  1. a) al rigo primo, la parola “PMI” è sostituita dalla parola “imprese”;
  2. b) al secondo rigo, le parole da “è costituito nel” sino alle parole “patrimonio di vigilanza per”, sono sostituite dalle seguenti parole: “il patrimonio netto dell’IRFIS FinSicilia S.p.A., valido ai fini del patrimonio di vigilanza, è finalizzato, nell’ambito delle riserve statutarie della società, anche alla”;
  3. c) al quinto rigo, le parole “da piccole e” a “nei settori dell’industria, compresa l’agroindustria”, sono sostituite dalle parole “imprese operanti in tutti i settori economici, compresi quelli dell’industria, dell’agroindustria”;
  4. d) al dodicesimo rigo, le parole da “di concessione dei finanziamenti,” sino alle parole “de minimis”, sono sostituite dalle parole “di concessione dei finanziamenti.”;
  5. e) al tredicesimo rigo le parole da “Il suddetto Fondo è costituito mediante” sono sostituite dalle parole “Nel suddetto patrimonio netto confluiscono”;
  6. f) al trentaduesimo rigo, dopo le parole “Tutti i successivi rientri” sono aggiunte le parole “e disponibilità a qualunque titolo”;
  7. g) al trentaduesimo rigo, dopo le parole “alle citate leggi”, sono abrogate le parole da “al netto delle somme” sino alle parole “12 giugno 1976, n. 78”;
  8. h) al trentacinquesimo rigo, le parole “fondo costituito dal”, sono sostituite dalle parole “patrimonio netto di cui al”;
  9. i) al trentaseiesimo rigo, dopo le parole “IRFIS FinSicilia S.p.A.”, sono aggiunte le parole “l’amministrazione e”.

 

  1. All’articolo 61 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni, è aggiunto il seguente comma 4:

“4. Le risorse di cui alla legge 1 febbraio 1965, n. 60, giacenti presso l’IRFIS FinSicilia S.p.A., sono confermate nella titolarità della Regione siciliana per le finalità di sostegno al credito ed allo sviluppo delle imprese operanti in Sicilia”.

 

 

TITOLO II

DISPOSIZIONI PER LA CRESCITA E LO SVILUPPO

 

Art. 9

Biglietto unico per il trasporto locale

 

  1. Per favorire l’integrazione tariffaria tra i servizi urbani ed extraurbani, nonché l’integrazione modale gomma-ferro, l’Assessorato regionale alle infrastrutture e mobilità è autorizzato a promuovere progetti sperimentali di integrazione tariffaria tra i servizi urbani delle Città di Palermo, Catania e Messina e i servizi ferroviari regionali.

 

  1. I progetti di cui al comma 1, predisposti d’intesa tra i Comuni metropolitani, i gestori del trasporto pubblico locale, Trenitalia S.p.A. e la Ferrovia Circumetnea, sono approvati con decreto dell’Assessore regionale per le Infrastrutture e Mobilità e hanno durata non superiore a ventiquattro mesi, prevedendo l’intervento finanziario della Regione a compensazione dei costi e/o dei minori introiti delle aziende di trasporto.

 

  1. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa complessiva di 100 mila euro per l’esercizio finanziario 2018, di 400 mila euro per l’esercizio finanziario 2019 e di 300 mila euro per l’esercizio finanziario 2020.

 

Art. 10

Interventi finanziari per il sostegno delle piccole e medie imprese mediante
l’utilizzo del Fondo di Garanzia Regionale

 

  1. Al fine di favorire l’accesso al credito delle PMI operanti in Sicilia, le risorse del Fondo di cui al comma 2, articolo 21 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8, sono prioritariamente utilizzate per l’attivazione di strumenti finanziari riferibili alla costituzione di garanzie a copertura del segmento delle perdite registrate su tranches junior di portafogli segmentati di affidamenti (c.d. tranched cover). Tali misure sono adottate mediante l’attivazione di convenzioni con banche, intermediari finanziari e confidi intermediari vigilati dalla Banca d’Italia, operanti sul territorio della Regione siciliana.

 

  1. Le disposizioni attuative del precedente comma sono emanate con decreto dell’Assessore per l’economia di concerto con l’Assessore per le attività produttive.

 

Art. 11

Interventi per la prima casa

 

  1. Al fine di agevolare l’acquisto, la costruzione e/o l’intervento di recupero edilizio della prima casa, il Dipartimento per le Infrastrutture e per la Mobilità è autorizzato a concedere contributi in conto capitale.

 

  1. Sono beneficiari i nuclei familiari a basso reddito nelle forme previste dalla legge costituitisi da non oltre tre anni.

 

  1. Per le finalità del presente articolo è autorizzata per l’esercizio finanziario 2018 la spesa di 9.000 migliaia di euro.

 

  1. Con decreto del dirigente generale del Dipartimento per Infrastrutture e per la Mobilità sono determinate le modalità di intervento.

 

Art. 12

Norme a sostegno dell’agricoltura

 

  1. All’articolo 80, commi da 1 a 5, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

 

  1. a) al comma 1 la parola “risorse” è sostituita dalla parola “politiche” e alla fine sono aggiunte le seguenti parole: “, nonché danneggiate da organismi nocivi ai vegetali.”;
  2. b) al comma 2 la parola “e/o” è sostituita dalla parola “e”, sono eliminate le parole “oltre che a finanziare gli interventi compensativi previsti dalle declaratorie regionali” e il numero “8.500” è sostituito dal numero “10.000”;
  3. c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:

“2 bis. Il Fondo di cui al comma precedente è destinato altresì a compensare i danni causati alle colture da organismi nocivi ai vegetali, in conformità alla normativa unionale in materia.”;

  1. d) dopo il comma 3 bis è aggiunto il seguente comma:

“3 ter. Per le finalità di cui ai commi 2 e 2 bis del presente articolo, per il triennio 2018-2020, il Fondo ha una dotazione pari a 10.000 migliaia di euro, cui si fa fronte con le risorse disponibili a valere della legge 23 dicembre 1999, n. 499.”;

  1. e) i commi 4 e 4 bis sono abrogati a decorrere dalla data della presente legge;
  2. f) il comma 5 è così sostituito:

“5. Gli interventi di cui al presente articolo sono attuati conformemente alle disposizioni di cui agli articoli 25 e 26 del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L193 del 1° luglio 2014.”.

 

  1. L’articolo 7 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, e successive modifiche ed integrazioni è così sostituito:

“Art. 7

  1. L’Assessorato regionale dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea é autorizzato a corrispondere indennizzi alle imprese agricole, nella misura massima del 60 per cento, per i danni non altrimenti risarcibili, arrecati dalla fauna selvatica alla produzione agricola, al patrimonio zootecnico ed alle opere approntate sui terreni coltivati o destinati a pascolo, nonché su quelli vincolati per le finalità di protezione, rifugio e riproduzione di cui alla presente legge.

 

  1. Non sono comunque indennizzabili i danni a carico delle produzioni agricole e zootecniche destinate all’autoconsumo.

 

  1. L’Assessorato regionale dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea concede gli indennizzi di cui al comma 1, in conformità alla vigente normativa europea in materia di aiuti di Stato ed in particolare ai sensi del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo pubblicato nella GUUE L 352 del 24 dicembre 2013.

 

  1. Gli investimenti connessi alle misure di prevenzione sono finanziate con il programma di sviluppo rurale.

 

  1. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione, altresì, per le istanze presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore degli Orientamenti dell’Unione Europea per gli aiuti di stato nei settori agricoli e forestali e delle zone rurali 2014/2020, per le quali non e stato riconosciuto l’indennizzo.

 

  1. Con decreto dell’Assessore regionale dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, da adottare entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni applicative del presente articolo.”.

 

 

TITOLO III

 

NORME DI ARMONIZZAZIONE IN MATERIA AMMINISTRATIVA E CONTABILE E REVISIONE DELLA SPESA

 

Art. 13

Norme in materia di approvazione dei bilanci degli enti regionali

 

  1. Il comma 3 dell’articolo 6 della legge regionale 11 agosto 2017, n. 16 “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2017. Legge di stabilità regionale. I Stralcio”, è così modificato:
  2. a) dopo le parole “successivo decadono” sono aggiunte: “ed ogni atto adottato successivamente a detto termine è nullo.”;
  3. b) le parole “nomina immediatamente” sono sostituite dalle parole “nomina entro trenta giorni”;
  4. c) dopo le parole “dell’organo di amministrazione decaduto” è aggiunto il seguente periodo: “Qualora, decorso l’indicato termine di trenta giorni l’Amministrazione che esercita la vigilanza amministrativa non abbia provveduto alla nomina del commissario o dei commissari, vi provvede l’Assessore per l’Economia mediante nomina di funzionari dell’Assessorato”.

 

Art. 14

Disposizioni in materia di beni culturali

 

  1. STRALCIATO

 

  1. STRALCIATO

 

  1. STRALCIATO

 

  1. STRALCIATO

 

  1. All’articolo 7 della legge regionale 29 aprile 1999, n. 10 sono apportate le seguenti modifiche:
  2. a) al comma 1 sono soppresse le parole “fino ad una quota massima del trenta per cento,”;
  3. b) E’ aggiunto il seguente comma: “1 bis. Per l’anno 2018, gli introiti di cui al comma precedente sono destinati all’Assessorato regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana fino ad una quota massima del 50% e, per l’anno 2019, fino ad una quota massima del 70%.”.

 

  1. A decorrere dal 2018 i contributi previsti dall’articolo 35 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni sono concessi nel limite massimo di 1.000 migliaia di euro annui per il triennio 2018-2020. Tali contributi sono concessi con decreto dell’Assessore regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana, di concerto con l’Assessore regionale per l’Economia, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge secondo le modalità stabilite e nel rispetto dei predetti limiti di spesa.

 

  1. I contributi di cui al comma precedente sono destinati al concorso alla spesa sostenuta dal proprietario, possessore o detentore di edifici a destinazione d’uso abitativo che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano stati dichiarati di interesse culturale ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42.

 

Art. 15

Contributi alle Associazioni di Comuni e loro Amministratori

 

  1. I contributi alle Associazioni di Comuni e loro Amministratori, previsti dal comma 8 dell’articolo 21 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni, sono erogati annualmente a valere sulle risorse di cui al comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e sono determinati dalla Conferenza Regione Autonomie Locali nella misura massima di 800 migliaia di euro.

 

Art. 16

Interventi per l’istruzione e l’edilizia scolastica

 

  1. L’Assessorato regionale per l’istruzione e la formazione professionale attua iniziative e progetti in materia di istruzione di ogni ordine e grado, anche universitaria e dell’Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM), e della formazione professionale, compresi quelli riguardanti l’autonomia scolastica, i valori di legalità, dell’etica pubblica e dell’educazione civica, la diffusione dell’identità siciliana, la realizzazione di manifestazioni e gemellaggi.

 

  1. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, a decorrere dall’esercizio finanziario 2018, la spesa annua di 250 migliaia di euro.

 

  1. L’Assessorato regionale dell’istruzione e della formazione professionale è autorizzato a finanziare interventi di manutenzione straordinaria, aventi carattere di urgenza, negli Istituti scolastici pubblici.

 

  1. Per le finalità di cui al comma 3 è autorizzata per ciascuno degli esercizi finanziari 2018, 2019 e 2020 la spesa di 1.000 migliaia di euro.

 

  1. Per il finanziamento degli interventi in materia di pubblica istruzione di cui al D.P.R. 14 maggio 1985, n. 246 – cap. 372514 – è autorizzata, per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, la spesa di 180 migliaia di euro.

 

  1. Per consentire l’attuazione di quanto previsto dall’articolo 7, comma 4, della legge 11 gennaio 1996, n. 23, è autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari 2018, 2019 e 2020, la spesa di 200 migliaia di euro.

 

Art. 17

Sostegno finanziario all’istruzione

 

  1. A decorrere dall’anno scolastico 2017/2018 alle scuole primarie paritarie aventi sede in Sicilia, in alternativa al contributo di cui alle convenzioni previste dall’articolo 1 bis comma 6 del decreto legge 5 dicembre 2005, n. 250 convertito con legge 3 febbraio 2006, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni, ed alle scuole secondarie di primo grado paritarie aventi sede in Sicilia, è riconosciuto, nei limiti dello stanziamento di bilancio, un contributo annuo determinato in relazione al numero di:

 

  1. a) classi con composizione minima di dieci alunni ciascuna;
  2. b) alunni portatori di disabilità diverse per i quali si renda necessario il ricorso all’insegnamento di sostegno;
  3. c) alunni in difficoltà di apprendimento che abbiano avuto necessità di insegnamento integrativo.

 

  1. L’Assessorato regionale dell’istruzione e della formazione professionale, è autorizzato per l’esercizio finanziario 2018 alla spesa di 37 migliaia di euro a favore dell’Università di Catania finalizzata all’attività sportiva. All’onere in questione si provvede con le maggiori entrate derivanti dalla restituzione delle somme erroneamente erogate agli altri beneficiari dell’intervento.

 

Art. 18

Fondo di rotazione per gli interventi straordinari (R.I.S)

 

  1. All’articolo 59 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, sono apportate le seguenti modifiche: al comma 1 dopo le parole “Fondazione ‘The Brass Group’” sono inserite le parole “Fondazione Taormina Arte Sicilia” ed al comma 1, lettera a), le parole “31 dicembre 2013” sono sostituite dalle parole “31 dicembre 2017”.

 

  1. Per le finalità dell’articolo 59 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 è autorizzata la spesa di 2.000 migliaia di euro per ciascun anno del triennio 2018­2020.

 

Art. 19

Disposizioni in materia di beni della Regione Siciliana

 

  1. STRALCIATO

 

  1. STRALCIATO

 

  1. STRALCIATO

 

  1. STRALCIATO

 

  1. Il Centro direzionale del Consorzio ASI di Palermo, in liquidazione, è acquisito al patrimonio della Regione.

 

  1. Il comma 2 dell’articolo 27 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 è così modificato:

“2. L’inventario deve contenere gli elementi atti a farne conoscere la consistenza e il valore. I beni patrimoniali disponibili provenienti da procedura di sdemanializzazione possono essere venduti, accertatane la convenienza economica, previa iscrizione in apposito elenco contenente i valori del canone annuo di locazione e quello di vendita, determinati dall’Organo tecnico regionale, da sottoporre alle determinazioni della Giunta regionale.”.

 

  1. Al fine di far fronte all’esigenze per la realizzazione e gestione degli interventi finalizzati ad assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria, compresi gli interventi di urgenza e somma urgenza sul demanio idrico fluviale, esclusi i bacini montani, e gli interventi di cura e pulizia di fiumi e torrenti è autorizzata la spesa di 15.000 migliaia di euro per l’anno 2018.

 

  1. Al fine di provvedere alla rimozione dei rifiuti abbandonati sul demanio marittimo, ai sensi dell’articolo 192 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata per l’anno 2018 la spesa di 500 migliaia di euro. L’Assessore per il territorio e per l’ambiente provvede ad assegnare le necessarie risorse su richiesta degli enti locali.

 

  1. Al fine di consentire la corretta gestione, il controllo di polizia amministrativa sul demanio marittimo, la vigilanza estesa anche ai S.I.C. marini ed alle fasce costiere delle riserve naturali terrestri, ai sensi dell’articolo 23 della legge 31 dicembre 1982, n. 979 e successive modifiche ed integrazioni, nonché la verifica della corretta riscossione dei canoni concessori, è autorizzata la spesa di 300 migliaia di euro per l’anno 2018. L’Assessore per il territorio e per l’ambiente è autorizzato a stipulare apposita convenzione con il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto.

 

  1. È autorizzata la spesa, per l’esercizio finanziario 2018, di 500 migliaia di euro per consentire la redazione dei piani regolatori generali e di 500 migliaia di curo per la redazione dei piani di utilizzo del demanio marittimo da parte dei Comuni. Ai relativi oneri si provvede a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione.

 

 

Art. 20

Disposizioni in materia di riparto dei trasferimenti ordinari
di parte corrente agli Enti locali

 

  1. Il comma 3 dell’art. 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni è così modificato: le parole da “in proporzione alla base imponibile” a “e la popolazione residente” sono sostituite dalle seguenti: “ripartita in proporzione ad un coefficiente pro capite determinato secondo la fascia demografica di appartenenza dei Comuni ed un’altra quota ripartita in proporzione diretta all’assegnazione dell’anno 2016. In sede di riparto sono fatte salve le disposizioni di cui al comma 15 dell’art. 7 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 e quelle dei commi 10, lett. a), e 11 dell’art. 3 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27.”.

 

  1. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 2, comma 1, della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni, è incrementata per l’esercizio finanziario 2018 dell’importo di 12.000 migliaia di euro (Missione 18, Programma 1, Capitolo 191302).

 

Art. 21

Disposizioni in materia di associazionismo comunale

 

  1. A sostegno ed incentivo delle Unioni di Comuni previste dall’art. 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni è autorizzata la spesa di 800 migliaia di euro, quale compartecipazione regionale ai contributi statali per l’anno 2018, cui si fa fronte a valere sui trasferimenti regionali di parte corrente per l’anno 2018 di cui al comma 1 dell’art. 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni. I contributi sono concessi in relazione all’effettivo esercizio associato di funzioni da parte dell’unione a seguito della delega esclusiva delle medesime da parte di tutti i Comuni aderenti.

 

  1. L’articolo 26 della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 è così modificato: le parole “con i Sindaci metropolitani ed i Presidenti dei Liberi consorzi comunali” sono sostituite dalle seguenti “con un Sindaco metropolitano e con due Presidenti dei Liberi consorzi comunali designati dall’Assessore regionale alle autonomie locali e della funzione pubblica.”.

 

Art. 22

Interventi per il recupero e la tutela e lo sviluppo dello sport

 

  1. Per le finalità di cui all’articolo 13 della legge regionale 29 settembre 2016, n. 20, come modificato dall’articolo 21, comma 5, della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8, è autorizzata la spesa di 24.000 migliaia di euro per l’esercizio finanziario 2018 a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione.

 

  1. Per la realizzazione di impianti sportivi è autorizzata la spesa di 5.000 migliaia di euro per l’esercizio finanziario 2018 a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione.

 

Art. 23

Tassa automobilistica regionale

 

  1. All’articolo 2 della legge regionale 11 agosto 2015, n. 16 dopo il comma 2 bis sono inseriti i seguenti commi:

“2 ter. A decorrere dal 1° gennaio 2019 ed a seguito della introduzione della esenzione della tassa automobilistica limitatamente ad un’unica auto di cilindrata non superiore a 1.200 c.c. e per famiglie in fascia di I.S.E.E., il termine di prescrizione per l’accertamento e il rimborso della tassa automobilistica è fissato, ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento è stato o doveva essere eseguito o la violazione è stata commessa.” .

2 quater. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano agli avvisi di accertamento relativi al periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2018 e ai periodi successivi.”.

 

  1. L’articolo 2, comma 2, della legge regionale 11 agosto 2015, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni è abrogato.

 

Art. 24

Valorizzazione dei beni del demanio marittimo regionale

 

  1. Il primo comma dell’art. 41 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 è sostituito dal seguente:

“1. I beni immobili che insistono sulle aree demaniali marittime della Regione di cui all’articolo precedente, individuati con decreto dell’Assessore regionale per il Territorio e per l’Ambiente entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge,possono essere concessi a titolo oneroso con procedure ad evidenza pubblica, per un periodo non superiore a cinquanta anni, anche con l’introduzione di nuove destinazioni d’uso finalizzate allo svolgimento di attività economiche compatibili con gli utilizzi del demanio marittimo. Lo svolgimento delle attività economiche è comunque soggetto al rispetto delle disposizioni contenute nel Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”.

 

Art. 25

Attività degli uffici del Genio civile

 

  1. L’articolo 37, comma 2, della legge regionale 3 dicembre 2003 n. 20 è così sostituito:

“2. I diritti fissi a carico dei privati di cui al comma 1 sono incrementati annualmente in misura pari all’ultima variazione ISTAT dei prezzi al consumo. Con successivo decreto, emanato dall’Assessore regionale per le Infrastrutture e per la Mobilità sentito l’Assessore regionale per l’Economia, sono determinate le modalità di versamento degli importi di cui al comma 1 in entrata del bilancio della Regione siciliana che saranno destinati in misura pari al 30% per il funzionamento degli uffici del Dipartimento Regionale Tecnico.”.

 

Art. 26

Sottoconti di Tesoreria

 

  1. A decorrere dall’entrata in vigore della presente legge l’art. 21 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche e integrazioni è abrogato.

 

  1. Per effetto dell’abrogazione di cui al comma 1, tutte le somme relative alle assegnazioni o trasferimenti di parte corrente ed in conto capitale accreditate in favore dei comuni, province, enti ed aziende del settore pubblico regionale negli appositi sottoconti di Tesoreria unica regionale, sono eliminate dai pertinenti sottoconti con decreto del Ragioniere generale della Regione da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ai fini della relativa notifica agli enti interessati. Copia di detto decreto è allegata al Rendiconto Generale della Regione dell’esercizio finanziario 2018.

 

  1. Le predette somme sono versate in appositi capitoli di entrata del bilancio della Regione a destinazione vincolata.

 

  1. All’eventuale pagamento delle spese relative alle somme eliminate ai sensi del comma 2, corrispondenti ad assegnazioni o trasferimenti senza vincolo di specifica destinazione, si provvede, entro e non oltre il 31/12/2021, nel caso in cui sussista l’obbligo nei confronti dei titolari degli originari sottosconti di Tesoreria unica regionale, previa istanza documentata alle competenti Amministrazioni regionali che hanno dato luogo alle originari assegnazioni o trasferimenti, da presentarsi entro il 30/11/2021.

 

  1. Per le somme eliminate ai sensi del comma 2, corrispondenti ad assegnazioni o trasferimenti con vincolo di specifica destinazione, non si applicano i termini previsti nel precedente comma e all’eventuale pagamento delle relative spese si provvede con le modalità di cui al comma 4 o, qualora l’Amministrazione competente dimostri che non sussista più l’obbligo nei confronti dei titolari degli originari sottosconti di Tesoreria unica regionale, nel rispetto del vincolo di destinazione delle somme.

 

  1. Con provvedimento del Ragioniere generale, su istanza dell’Amministrazione competente, si provvederà all’iscrizione delle relative somme sui pertinenti capitoli di spesa.

 

 

TITOLO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE

 

Art. 27

Norme per il personale regionale e degli enti

 

  1. Per le finalità di cui all’articolo 26, comma 12, della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 e successive modifiche ed integrazioni è autorizzata la spesa di 345 migliaia di euro per l’esercizio finanziario 2018, 380 migliaia di euro per l’esercizio finanziario 2019 e 382 migliaia di euro per l’esercizio finanziario 2020 (Missione 1, Programma 3, capitolo 212025).

 

  1. Per le finalità di cui all’articolo 1, comma 10, della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni è autorizzata la spesa di 1.200 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2018, 2019 e 2020 (Missione 13, Programma 7, capitolo 412016).

 

  1. All’articolo 60 della legge regionale 11 agosto 2017, n. 16, dopo la parola “irregolarità” sono inserite le parole “ovvero che non abbiano potuto presentare istanza in quanto in aspettativa, in malattia o temporaneamente sospesi, possono presentarla entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge”.

 

  1. Al comma 20 dell’articolo 49 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, dopo le parole “esclusivamente in ore”, sono aggiunte le parole “ad eccezione dei permessi di cui all’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modifiche ed integrazioni.”.

 

  1. Al comma 12 dell’articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27, le parole “per il biennio 2017-2018” sono sostituite con le parole “per il triennio 2017-2019.”.

 

  1. In attuazione dei principi di cui agli articoli 6 e 6-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, in merito al superamento della dotazione organica come limite alle assunzioni, la Regione, gli enti pubblici regionali e gli enti locali del territorio definiscono i propri fabbisogni con la programmazione triennale dei fabbisogni.

 

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge il riferimento alla dotazione organica non dirigenziale negli atti e nelle leggi di riferimento è sostituito con la programmazione triennale dei fabbisogni.

 

  1. Con decreto dell’Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica sono stabilite le modalità di definizione dei fabbisogni al fine di perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, razionalizzazione della spesa e qualità dei servizi ai cittadini nonché di individuare i fabbisogni prioritari o emergenti di nuove figure e competenze professionali. il documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti apicali, che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti.

 

  1. La Regione siciliana e gli enti locali predispongono le programmazioni triennali dei fabbisogni 2018-2020 entro il 30 giugno 2018 e le inviano all’Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica, secondo le modalità individuate nel decreto di cui al comma 8.

 

  1. Gli enti pubblici regionali predispongono le programmazioni triennali dei fabbisogni 2018-2020 entro il 30 giugno 2018 e le inviano agli Assessorati e agli organi di vigilanza competenti, secondo le modalità individuate nel decreto di cui al comma 8.

 

  1. Le Camere di Commercio della Regione sono autorizzate a costituire il “Fondo unico di quiescenza del personale delle Camere di Commercio della Sicilia” al quale sono affidati le funzioni e gli oneri relativi al trattamento economico pensionistico e di fine servizio del personale, attualmente in quiescenza e in servizio, assunto anteriormente alla data di entrata in vigore della legge regionale 4 aprile 1995, n. 29, previsto a carico delle rispettive Camere.

 

  1. Al Fondo unico, istituito ai sensi del comma 11, è riconosciuta piena autonomia gestionale e funzionale.

 

  1. L’organizzazione e il funzionamento del Fondo sono disciplinate con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell’Assessore regionale per le attività produttive di concerto con l’Assessore per l’economia, da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

  1. Per l’espletamento delle proprie funzioni il Fondo si avvale unicamente di personale in servizio presso le stesse Camere di Commercio.

 

  1. L’istituzione e la gestione del Fondo di cui al comma 11 non implicano oneri diretti e indiretti a carico del bilancio della Regione.

 

Art. 28

Norme sulla stabilizzazione dei precari delle autonomie locali

 

  1. L’articolo 3, comma 22, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 è così sostituito:

“22. Nelle more dell’individuazione degli esuberi di personale di cui alle procedure previste dall’articolo 2 della presente legge sono consentiti i percorsi di stabilizzazione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo nonché ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.”.

 

  1. All’articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 comma 8 sono apportate le seguenti modifiche: le parole “31 dicembre 2018” sono sostituite dalle parole “31 dicembre 2019” e le parole “a decorrere dal 2019” sono sostituite dalle parole “a decorrere dal 2020.”.

 

  1. All’articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27, comma 9, sono apportate le seguenti modifiche: le parole “in armonia con la disposizione prevista dall’art. 1, comma 426, della legge 23 dicembre 2014, n. 190” sono soppresse; le parole “31 dicembre 2018” sono sostituite dalle parole “31 dicembre 2019” .

 

  1. Al comma 21 dell’art. 3 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27, dopo le parole “dai commi 7 e 17” aggiungere “nonché per le proroghe dei contratti e la stabilizzazione del personale presente nelle graduatorie delle procedure di stabilizzazione di cui all’art. 6 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 24.”.

 

  1. La copertura finanziaria di cui al comma 3 é assicurata allo stanziamento del capitolo 191310 e 191301.

 

  1. Le disposizioni di cui all’articolo 3, commi 10 e 11 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni si applicano anche in favore dei lavoratori a tempo determinato utilizzati nella prosecuzione dei progetti di cui all’articolo 4, comma 4 della medesima legge regionale.

 

  1. Agli oneri di cui al comma 6, quantificati in 1.350 migliaia di euro, si provvede per il 2018 per la durata dell’esercizio provvisorio nei limiti dello stanziamento 2018 come definito dalla legge regionale 29 dicembre 2017, n. 19 quanto a 103 migliaia di euro, con parte delle risorse iscritte nel bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 2018 (Missione 18, Programma, capitolo 191301) e riferite alle economie realizzate in attuazione dell’articolo 7, comma 4, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, come modificato dalla lettera b) del comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 29 settembre 2016, n. 20 e, quanto alla parte residuale, con le maggiori entrate derivanti dai recuperi da operare nel corrente esercizio ai sensi del comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni.

 

 

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

 

Art. 29

Disposizioni in materia finanziaria

 

  1. Per gli oneri discendenti dal contenzioso relativo alle attività di servizio pubblico da trasporto non di linea in servizio di piazza di cui al comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 29 è autorizzata, per gli esercizi finanziari 2018 e 2019, la spesa annua di 1.300 migliaia di euro (Missione 10, Programma 4, Capitolo 478106).

 

  1. Per le finalità del comma 5 dell’articolo 48 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 è autorizzata la spesa di 11.154 migliaia di curo per ciascuno degli esercizi finanziari 2019 e 2020.

 

  1. Al fine di intervenire con misure a sostegno delle famiglie numerose che versano in condizioni di disagio economico, con riferimento all’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche, l’Assessore regionale per l’Economia è autorizzato a verificare con le competenti Amministrazioni Finanziarie Statali l’introduzione, a decorrere dall’armo 2019, della «no Tax Area» limitata ai contribuenti, con quattro o più familiari fiscalmente a carico di cui almeno tre figli, tenendo conto della soglia Istat di povertà, moltiplicata per i coefficienti della scala di equivalenza ISEE.

 

  1. Al comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 29 settembre 2016, n. 20, come modificato dal comma 9 dell’articolo 8 della legge regionale 5 dicembre 2016, n. 24 le parole “nell’esercizio finanziario 2017” sono sostituite dalle parole “nell’esercizio finanziario 2018” e dopo le parole “Terme di Acireale s.p.a. in liquidazione” sono aggiunte le parole “e di immobili di interesse regionale”.

 

  1. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del precedente comma, quantificati in euro 999.399,82 per l’esercizio finanziario 2019 e in euro 984.786,09 per l’esercizio finanziario 2020, così come specificati nella tabella sottostante, si provvede a valere sulle disponibilità della Missione 50, Programma 2, capitolo 900002, per il rimborso della quota capitale e della Missione 50, Programma 1, capitolo 214903 per la quota interessi:

 

ANNO INTERESSI CAPITALE
2019   476.837,82  522.562,00
2020   462.206,09  522.562,00

 

Art. 30

Rifinanziamento della spesa per gli Enti

 

  1. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 6, comma 1, della legge regionale 11 giugno 2014, n. 13 è determinata, per ciascuno degli esercizi 2019 e 2020, in 7.300 migliaia di euro (Missione 1 – Programma 3 – capitolo 214107).

 

  1. Il contributo concesso all’Istituto regionale vini e oli di Sicilia ai sensi del comma 2- quinquies dell’articolo 23 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 è determinato, per ciascuno degli esercizi 2019 e 2020, in 207 migliaia di euro (Missione 16 – Programma 1 – capitolo 147325).

 

  1. Il contributo concesso all’Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive ai sensi del comma 2-quinquies dell’articolo 23 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 è determinata, per ciascuno degli esercizi 2019 e 2020, in 1.107 migliaia di euro (Missione 14 – Programma 2 – capitolo 343315).

 

  1. Il contributo concesso agli Enti regionali per il diritto allo studio universitario della Sicilia ai sensi del comma 2-quinquies dell’articolo 23 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 è determinato, per ciascuno degli esercizi 2019 e 2020, in 2.708 migliaia di euro (Missione 4 – Programma 4 – capitolo 373347).

 

Art. 31

Fondo regionale per la disabilità e la non autosufficienza

 

  1. Il comma 5 dell’articolo 9 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni è così sostituito:

“5. A decorrere dall’esercizio finanziario 2018, nelle more della definizione dei L.E.A. per la disabilità gravissima da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e della redazione dei piani personalizzati, le modalità ed i criteri attuativi di cui al comma 1 sono determinati con Decreto del Presidente della Regione, da emanarsi entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, su proposta dell’Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro e dell’Assessore regionale per la salute, previo parere della VI Commissione legislativa.

 

5 bis. Nelle more della definizione delle procedure di cui al comma 5 e della determinazione dell’importo annuo dovuto, nei limiti dello stanziamento di bilancio, agli aventi diritto sulla base delle istanze presentate nell’anno 2017, è erogato, salvo conguaglio, il beneficio nella misura prevista all’articolo 1 della legge regionale 1 marzo 2017 n. 4 e determinato con il Decreto del Presidente della Regione 545/2017, previa sottoscrizione di un nuovo “patto di cura”.”

 

  1. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 9, comma 10, della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8, per le finalità di cui al comma 2, lettere a) e b) del medesimo articolo, è incrementata, per gli esercizi finanziari 2018 e 2019, dell’importo annuo di 30.000 migliaia di euro.

 

  1. Sono abrogati il comma 9 dell’articolo 1 e il comma 16 dell’articolo 9 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8.

 

Art. 32

Rifinanziamento leggi di spesa. Disposizioni finanziarie

 

  1. Gli interventi individuati nell’Allegato 1 – Parte A allegato alla presente legge sono rideterminati, per ciascuno degli anni del triennio 2018-2020, negli importi dalla stessa indicati.

 

  1. Gli interventi individuati nell’Allegato 1 – Parte B allegato alla presente legge sono rideterminati, per ciascuno degli anni del triennio 2018-2020, negli importi dalla stessa indicati.

 

Art. 33

Abrogazioni e modifiche di norme

 

  1. STRALCIATO

 

  1. A far data dal 1 luglio 2018 cessa di avere efficacia la garanzia solidale di cui al comma 2, articolo 23, della legge regionale n. 15 del 5 novembre 2004, anche in attuazione dell’articolo 6 della legge regionale 11 agosto 2015 n. 19.

 

  1. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 28, comma 1, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni (Missione 1 Programma 3 capitolo 214107) per l’esercizio finanziario 2018 è ridotta di euro 581 migliaia di euro.

 

  1. Al comma 2 dell’articolo 49 della legge regionale 11 agosto 2017, n. 16 la parola “2017” è sostituita con la parola “2018”.

 

  1. All’articolo 8 della legge regionale del 9 maggio 2017 n. 8, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma 2 bis:

“2 bis: A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la somma risultante dal combinato disposto di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo ha natura di finanziamento, nelle forme previste dalla normativa civilistica e di settore.”.

 

  1. STRALCIATO

 

  1. STRALCIATO

 

  1. All’articolo 16 della legge regionale 11 agosto 2017, n. 16 è aggiunto il seguente comma:

“2. Il contributo di cui al comma 1 è incrementato, per l’esercizio finanziario 2018 di 200 migliaia di euro per consentire l’erogazione della seconda annualità e di 400 migliaia di euro a decorrere dal 2019 per il finanziamento della terza annualità in favore di coloro che hanno beneficiato della borsa di studio rispettivamente per la prima e per la seconda annualità .”

 

  1. STRALCIATO

 

  1. Le iniziative a valere sul fondo di cui all’articolo 128 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, finanziate per l’anno 2017 possono essere realizzate entro il 30 giugno 2018.

 

  1. STRALCIATO

 

  1. STRALCIATO.

 

  1. STRALCIATO

 

  1. STRALCIATO

 

  1. Il comma 3 dell’articolo 50 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente:

“3. Le proposte concernenti i programmi generali della programmazione regionale unitaria e le successive modifiche finanziarie e di merito, relative agli Obiettivi Tematici dei programmi operativi dei fondi Strutturali d’Investimento Europei (O.T. S.I.E.) o dei settori strategici di intervento degli strumenti attuativi della Politica Unitaria di Coesione, sono approvate dalla Giunta regionale, previo parere della Commissione Bilancio dell’Assemblea Regionale Siciliana da rendersi nel termine di 20 giorni dalla presentazione in Assemblea, sentita la Commissione per l’esame delle questioni concernenti l’attività dell’Unione europea. Nel caso in cui il parere non sia reso nel termine previsto, la Giunta ne prescinde. In caso di mancato accoglimento delle indicazioni contenute nel parere, la Giunta fornisce adeguata motivazione.”.

 

Art. 34

Fondi speciali e tabelle

 

  1. Gli importi da iscrivere nei Fondi speciali di cui all’articolo 49, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo l’approvazione del bilancio, destinati ad interventi di spese correnti, restano determinati per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 nelle misure indicate nella tabella “A”.

 

  1. Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera g), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, gli stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione è demandata alla legge finanziaria sono determinati nell’allegata tabella “G”.

 

Art. 35

Effetti della manovra e copertura finanziaria

 

  1. Gli effetti della manovra finanziaria della presente legge e la relativa copertura sono indicati nel prospetto allegato.

 

  1. Le disposizioni della presente legge si applicano, ove non diversamente disposto, a decorrere dall’1 gennaio 2018.

 

Art. 36

Entrata in vigore

 

  1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

 

  1. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

 

 

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