Amministrative, ecco le istruzioni per lo scrutinio: “I presidenti di seggio si attengano alle regole”

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L’ufficio elettorale della Regione ha dato chiare indicazioni: si devono registrare contemporaneamente i voti per il sindaco e per i consiglieri comunali. L’auspicio è che lo siano anche per i presidenti di seggio… Tutto quello che c’è da sapere nel vademecum che pubblichiamo all’interno dell’articolo

“Noi abbiamo dato chiare indicazioni per le operazioni di scrutinio e l’auspicio è che i presidente di seggio vi si attengano alla lettera. Noi non possiamo controllarli materialmente tutti. Si conta sulla loro correttezza e, perché no, sui rappresentanti di lista”.

E’ questo il commento che arriva dall’ufficio elettorale della Regione Siciliana in vista delle operazioni di scrutinio per le elezioni amministrative di domenica 11 Giugno.

L’argomento, come vi abbiamo già detto qui, è in questi giorni al centro di un vivace dibattito non solo per il timore sempre presente di possibili brogli o per il rischio di uno spoglio confusionario che potrebbe gettare ombre sulle elezioni (cinque anni fa, a Palermo, lo spoglio delle schede per l’elezione del Consiglio comunale finì nel caos), ma anche perché c’è una nuova legge elettorale che introduce alcune novità, tra queste l’effetto ‘trascinamento’: il voto dato alla lista per il Consiglio comunale andrà automaticamente anche al sindaco sostenuto da questa lista.

Cinque anni fa questo meccanismo non c’era e lo scrutinio, in teoria, sarebbe dovuto essere più semplice: prima i voti al sindaco e poi lo spoglio per le elezioni comunali.

Oggi, con la nuova legge, la Regione ha optato- come era logico- per la lettura contestuale dei voti espressi per il sindaco e per il consiglio comunale, anche perché la scheda è unica (c’è una seconda scheda solo per le elezioni nelle circoscrizioni).

Le regole sono contenute nella pubblicazione n.3 del servizio 5 ‘Ufficio elettorale’ dell’assessorato regionale alle Autonomie Locali (che alleghiamo in calce). Si tratta di una sorta di vademecum che contiene tutte le istruzioni relative alle operazioni di voto, alla composizione dei seggi, alle funzioni di scrutatori, segretari presidenti e rappresentanti di lista e a tutto quello che è necessario sapere (validità dei voti, annullamento schede, ecc…).

A pagina 48, paragrafo 73 c’è il capitolo: ‘Spoglio delle schede e registrazione dei voti’ (queste istruzioni sono valide sia per i comuni con meno di 15mila abitanti che per quelli con una popolazione superiore a questo numero, come confermato a pagina 56).

Ebbene, le indicazioni sono le seguenti:
“Assegnati i compiti per le operazioni di scrutinio ai singoli componenti del seggio, il presidente deve rimuovere dal suo bloccaggio l’urna contenente le schede votate e, senza aprirla, deve agitarla perché le schede possano opportunamente mescolarsi. Dopo di ciò il presidente fisserà nuovamente l’urna al tavolo e, dopo averla aperta, dichiarerà l’inizio della procedura delle operazioni di spoglio.
Lo scrutatore designato dalla sorte estrae successivamente dall’urna una scheda per volta e la consegna al presidente. Questi  legge ad alta voce il nominativo del candidato alla carica di sindaco cui è dato il voto (ove l’elettore abbia tracciato un segno sul relativo rettangolo) e successivamente enuncia ad alta voce il contrassegno della lista alla quale è dato il voto (anche se non collegata al candidato alla carica di sindaco votato).
Nel caso in cui è contrassegnata solo la lista, il presidente ne enuncia il voto ad alta voce. Il voto espresso per la lista (e per i candidati al consiglio)si estende al sindaco collegato.
Quindi, il presidente legge il nominativo del candidato al consiglio comunale cui è data la preferenza.
Un altro scrutatore ed il segretario annotano contemporaneamente ma separatamente nella tabella di scrutinio e annunziano il numero dei voti raggiunti da ciascun candidato alla carica di sindaco, da ciascuna lista e i voti di preferenza di ogni candidato.
Un terzo scrutatore pone la scheda, il cui voto è stato spogliato, nella scatola dalla quale furono tolte le schede non usate.
Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio.
Si richiama la particolare attenzione dei presidenti di seggio sulla scrupolosa ed esatta osservanza delle presenti istruzioni e in particolar modo sull’ordine con il quale le operazioni di spoglio e registrazione dei voti, contenuti in ciascuna scheda, devono essere compiute.
Si rammenta, infatti, che la vigente normativa non consente che schede contenenti espressione di voti di preferenza siano accantonate al momento dello spoglio per essere prese in esame successivamente e separatamente rispetto alle altre schede. E vietato, quindi, estrarre dall’urna una scheda, se quella precedentemente estratta non sia stata posta nella scatola, dopo spogliato il voto (art. 68 del TU. n. 570)”.

Qui potete leggere l’intero documento: Istruzioni per le operazioni uffici sezione

 

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