Il nuovo Senato non può togliere le competenze della Regione siciliana sui Comuni

8 luglio 2016

Riforma costituzionale 2/ La riforma costituzionale-papocchio voluta dal Governo Renzi lede alcune delle prerogative dell’Autonomia della nostra Regione. Siamo davanti a “un gioco confusionario”. Basti pensare al fatto che la Regione ha competenza esclusiva sugli enti locali. Per capirci, un sindaco-Senatore può essere mandato a casa dal Governo regionale. Come la mettiamo? cediamo le nostre competenze? E perché? 

“Il Senato rappresenta le istituzioni territoriali” (Comuni, Città metropolitane e Regioni).

Che significa? Che cessa il rapporto diretto tra Stato e Regioni? Che si è istituito un nuovo canale istituzionale sostitutivo di quello diretto? Ovvero siamo di fronte a due forme di rappresentanza e che al canale preesistente se ne affianca un altro? Ecco un chiaro esempio di “gioco confusionario”.

Questo in generale. Se può essere comprensibile che i senatori rappresentino Comuni e Città metropolitane del resto del Paese il cui collegamento con l’amministrazione statale è diretto, per quanto riguarda la Regione siciliana, la norma presenta pericolosi profili di incongruità costituzionale. Ne presenta in ogni caso per le garanzie democratiche.

In Sicilia infatti la Regione ha competenza esclusiva in materia di enti locali e non si comprende come il Senato possa rappresentare (in un senso tutto ancora da chiarire) enti soggetti al controllo, alla vigilanza e la tutela di un ente ad essi gerarchicamente superiore (cioè la Regione).

E’ infatti lecito chiedersi se un sindaco eletto senatore in una Regione come la Sicilia, il cui Presidente ha il potere di sciogliere, o di non sciogliere un Consiglio comunale e di mandare, o di non mandare  a casa un qualsiasi sindaco, sia un senatore forte o debole, ricattabile politicamente o, al contrario, dotato di forti poteri di interdizione in un organo di cui non è parte (l’Assemblea regionale siciliana).

A ben vedere le stesse preoccupazioni si possono nutrire per il rapporto che l’Amministrazione dell’Interno ha nei confronti dei Comuni del resto d’Italia. Molti casi si presenteranno e saranno fonti di divisioni e di polemiche. Occorrerebbe una norma che chiarisca la portata delle funzioni di raccordo tra lo Stato e i Comuni e Città metropolitane, ove esercitate nei confronti degli enti locali siciliani, che eviti l’invasione delle sfere di competenza esclusiva della Regione.

Il nuovo Senato vota in seduta comune con la Camera per l’elezione del Presidente della Repubblica, per l’elezione dei componenti del Consiglio superiore della Magistratura ma, curiosamente, non per l’elezione dei giudici della Corte Costituzionale.

Il numero dei componenti del Parlamento in seduta comune scende da 945 a 725 (meno  220, cioè meno 23%). La rilevanza numerica della Camera sale dal 66% all’87%.

E ora attenzione! I tre quinti del totale equivalgono a 435 componenti. Una felice (!) combinazione tra questa norma e gli esiti delle elezioni di Senato e Camera potrebbe portare ad una maggioranza in seno al Parlamento in seduta comune di una sola forza politica.

Fantapolitica? Forse . . .

2/ Continua

 

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