Formazione professionale 2/ Il testo del ddl approvato dalla V commissione dell’Ars

8 giugno 2016

Ecco qui di seguito il testo del disegno di legge (ddl) approvato dalla quinta commissione dell’Assemblea regionale siciliana (Lavoro) e invita per il parere alla commissione Bilancio e Finanze. Come si può notare, è il testo che risale al 2014, quando assessore alla Formazione professionale era ancora Nelli Scilabra. Il testo è pronto per l’esame e per l’approvazione definitiva da parte dell’Aula

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

DISEGNO DI LEGGE   (n. 814)

presentato dal Presidente della Regione

(CROCETTA)

su proposta dell’Assessore per l’istruzione e la formazione professionale

(SCILABRA)

il  23  settembre  2014

Norme sul sistema regionale di istruzione e formazione professionale

 (OMISSIS)

RELAZIONE DELLA V COMMISSIONE LEGISLATIVA

CULTURA, FORMAZIONE E LAVORO: pubblica istruzione,

beni ed attività culturali, lavoro, formazione

professionale ed emigrazione

Composta dai deputati:

Greco Marcello, presidente e relatore, Malafarina Antonio, vicepresidente, Lo Sciuto Giovanni, vicepresidente, Milazzo Antonella, segretario, Cascio Francesco, Currenti Carmelo, Figuccia Vincenzo, Greco Giovanni, La Rocca Ruvolo Margherita, Maggio Maria Leonarda , Musumeci Nello, Panarello Filippo, Riggio Francesco, Tancredi Sergio, Zafarana Valentina

DISEGNO DI LEGGE DELLA V COMMISSIONE

TITOLO I

Disposizioni genera1i

CAPO I

Principi e finalità

Art. l

Principi

 

  1. La Regione con la presente legge, nel rispetto dei principi sanciti dalla Costituzione e dallo Statuto regionale, delle disposizioni comunitarie, dei principi fondamentali e delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale, istituisce e disciplina il sistema regionale di istruzione e formazione professionale.

 

  1. La Regione, nell’ambito del sistema regionale di istruzione e formazione professionale, promuove, nel rispetto delle potenzialità delle persone legate alla loro età evolutiva e delle differenze e dell’identità di ciascuno, interventi integrati qualitativamente e quantitativamente adeguati volti ad assicurare la continuità educativa durante tutto l’arco della vita, attraverso la garanzia di opportunità educative, di istruzione e di formazione rivolti a tutte le persone per agevolarne l’inserimento e la permanenza attiva nella vita sociale e nel mondo del lavoro e delle professioni a livello europeo, nazionale e locale.

 

  1. La Regione fonda il sistema regionale di istruzione e formazione professionale sui valori del pluralismo e della solidarietà sociale e tende alla realizzazione di un modello di sviluppo sostenibile, nel rispetto dell’autonomia regionale nelle sue specificità, attraverso l’articolazione integrata degli interventi dei sistemi dell’istruzione e della formazione professionale.

 

  1. La Regione nel sistema regionale di istruzione e formazione professionale informa le proprie politiche ai principi di centralità della persona e alla sua libertà di scelta, di riconoscimento della primaria funzione educativa della famiglia, nonché ai principi della libertà di insegnamento, del pluralismo, della pari opportunità di accesso ai percorsi.

 

Art. 2

Finalità e ambito di applicazione

 

  1. Gli interventi della Regione nel sistema regionale di istruzione e formazione professionale tendono a sostenere e innalzare il livello di istruzione della popolazione regionale fin dalla prima infanzia e durante tutto l’arco della vita, a contrastare la dispersione e l’insuccesso formativo, a elevare i livelli di qualità delle prestazioni e degli apprendimenti, a promuovere le eccellenze, ad assicurare il sostegno per l’inserimento nel mondo del lavoro, a costruire strumenti per la qualificazione e la riconversione professionale per coloro che vi sono già inseriti o che ne sono stati espulsi. Nel quadro degli obiettivi della programmazione economica regionale, nazionale ed europea, l’Assessorato regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale in modo esclusivo programma, finanzia, dirige, coordina e controlla la formazione professionale in tutti gli ambiti e settori di attività economica e produttiva.

 

  1. La Regione agevola l’inserimento nel sistema regionale di istruzione e formazione professionale delle persone a rischio di marginalità, con disabilità, con disturbi specifici dell’apprendimento e a rischio di esclusione, dei soggetti disoccupati, dei soggetti destinatari di ammortizzatori sociali e di quelli al di fuori di ogni ciclo di istruzione e formazione (NEET) nonché dei cittadini stranieri per favorire la piena realizzazione dell’autonomia personale, l’integrazione sociale, l’inserimento professionale nel mondo produttivo, promuovendo strumenti per la rimozione degli ostacoli al loro percorso educativo e formativo.

 

  1. La Regione sostiene azioni di accompagnamento per agevolare i passaggi reciproci tra il sistema di istruzione ed il sistema regionale di istruzione e formazione professionale, attraverso percorsi formativi flessibili.

 

  1. La Regione, al fine di garantire l’assolvimento dell’obbligo d’istruzione ed il soddisfacimento del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione professionale, riconosce e sostiene l’attività sussidiaria, integrativa e complementare svolta dagli istituti professionali statali e paritari.

 

  1. La Regione, al fine di potenziare l’efficacia dei percorsi formativi e di rafforzare la competitività del sistema economico regionale, promuove ed incentiva la ricerca e l’innovazione didattica e tecnologica, favorisce la stipula di accordi di collaborazione in regime di convenzione tra gli organismi formativi accreditati di cui al successivo articolo 21 e gli organismi pubblici e privati, nazionali ed internazionali, che svolgono attività di ricerca, sviluppo o trasferimento tecnologico.

 

  1. La Regione favorisce la flessibilità delle azioni formative nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni scolastiche e formative accreditate.

 

  1. La Regione promuove, riconosce e sostiene l’educazione e la formazione non formale e informale di tutti i cittadini italiani e degli stranieri presenti in Italia in conformità con la normativa vigente, ritenendola parte integrante dei processi di formazione personale e professionale.

 

Art. 3

Collaborazione istituzionale e concertazione sociale

 

  1. La Regione favorisce il metodo della concertazione quale strumento strategico per il governo del sistema regionale di istruzione e formazione professionale e a tal fine assume quali principi ispiratori della propria azione quelli di cui al Regolamento Delegato (UE) n. 240/2014.

 

  1. La Regione, al fine di rafforzare la competitività del sistema economico regionale e sostenere l’accesso alle opportunità occupazionali dei cittadini siciliani, individua, quale prioritaria modalità organizzativa per l’erogazione dei servizi di istruzione e formazione sul territorio regionale, la costituzione di reti stabili o la stipula di accordi di collaborazione di natura territoriale, tra università, istituzioni scolastiche e organismi formativi accreditati, soggetti privati del sistema produttivo regionale o del terzo settore.

 

  1. La Regione, al fine di accrescere l’efficienza del sistema regionale di istruzione e formazione professionale, collabora con le articolazioni territoriali del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca anche attraverso specifici accordi e intese.

 

  1. La Regione promuove la costituzione di accordi di rete tra istituzioni scolastiche e organismi formativi accreditati nel sistema regionale di istruzione e formazione professionale per la migliore utilizzazione delle risorse, l’efficace raggiungimento delle proprie finalità, il contenimento dei costi.

 

CAPO II

Ripartizione delle funzioni

 

Art. 4

Funzioni della Regione

 

  1. La Regione nell’ambito del sistema regionale di istruzione e formazione professionale svolge le seguenti funzioni:

 

  1. a) programmazione, indirizzo, coordinamento, vigilanza e controllo dell’offerta formativa per valutare gli effetti delle politiche e verificare il raggiungimento dei risultati previsti;

 

  1. b) determinazione, attraverso il Piano regionale integrato dell’istruzione e della formazione professionale di cui all’articolo 19, dell’offerta formativa complessiva sul territorio regionale degli obiettivi formativi sulla base dei fabbisogni professionali del sistema produttivo regionale, elaborati dall’Agenzia regionale per la formazione di cui all’articolo 26 della presente legge, con indicazione delle relative risorse per l’attuazione dei percorsi del sistema regionale di istruzione e formazione professionale;

 

  1. c) definizione, con le modalità previste dall’articolo 86 della legge regionale 7 maggio 2015 n. 9, dei criteri generali per l’accreditamento degli organismi formativi nel sistema regionale di istruzione e formazione professionale, nonché delle modalità e dei relativi requisiti di accesso;

 

  1. d) definizione, con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell’Assessore regionale per l’Istruzione e la Formazione professionale, delle linee guida per la realizzazione dei percorsi di istruzione e formazione volti ad assicurare l’assolvimento dell’obbligo d’istruzione e il soddisfacimento del diritto-dovere all’istruzione e formazione professionale;

 

  1. e) programmazione, con decreto dell’Assessore regionale per l’istruzione e la formazione professionale, su proposta del dirigente generale del dipartimento regionale dell’Istruzione e della Formazione professionale, dei poli formativi tecnico-professionali di filiera;

 

  1. f) approvazione, con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale dell’Istruzione e della Formazione professionale, del piano operativo territoriale dell’istruzione e della formazione professionale adottato dai liberi consorzi comunali o dalle città metropolitane di cui al successivo articolo 20;

 

  1. g) definizione, delle modalità di organizzazione, implementazione e funzionamento del Piano regionale integrato dell’istruzione e della formazione professionale di cui al successivo articolo 19;

 

  1. h) definizione, con decreto dell’Assessore regionale per l’Istruzione e la Formazione professionale, su proposta del dirigente generale del Dipartimento regionale dell’Istruzione e della Formazione professionale, del sistema di monitoraggio, controllo e valutazione del sistema regionale di istruzione e formazione professionale, nel rispetto della libertà d’insegnamento e dell’autonomia delle istituzioni scolastiche formative accreditate;

 

  1. i) definizione, con decreto dell’Assessore regionale per l’Istruzione e la Formazione professionale, delle modalità di organizzazione, implementazione e funzionamento del Catalogo regionale dell’Offerta formativa anche in apprendistato;

 

  1. l) gestione dei procedimenti amministrativi finalizzati all’attuazione degli interventi formativi e di orientamento di valenza o interesse regionale e la vigilanza tecnico-didattica e amministrativo-contabile delle attività;

 

  1. m) promozione e disciplina dell’offerta formativa pubblica per le diverse tipologie di apprendistato di cui all’articolo 33 della presente legge;

 

  1. n) esercita i poteri sostitutivi nei confronti degli organi dei liberi consorzi comunali e delle città metropolitane secondo le modalità di cui all’articolo 38;

 

  1. o) promozione di accordi tra le istituzioni scolastiche ed universitarie, gli organismi formativi accreditate e soggetti privati del sistema produttivo regionale e/o del terzo settore per la realizzazione e lo sviluppo qualitativo del sistema regionale di istruzione e formazione professionale.

 

Art. 5

Funzioni dei liberi consorzi comunali e delle città metropolitane

 

  1. I liberi consorzi comunali e le città metropolitane, nell’ambito del sistema regionale di istruzione e formazione professionale svolgono, nei territori di competenza, le funzioni relative alle attività amministrative, gestionali e di supporto concernenti la formazione professionale ad eccezione di quelle di competenza regionale.

 

  1. I liberi consorzi comunali e le città metropolitane in particolare:

 

  1. a) concorrono con la Regione, secondo le modalità di cui all’articolo 19, all’elaborazione del piano regionale integrato dell’istruzione e della formazione professionale;

 

  1. b) approvano, in coerenza con il piano regionale integrato dell’ istruzione e della formazione professionale, il Piano operativo territoriale dell’istruzione e della formazione professionale di cui all’articolo 20;

 

  1. c) organizzano e gestiscono, nell’ambito del territorio di competenza e nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, pubblicità, gli interventi di cui al piano operativo territoriale dell’istruzione e della formazione professionale;

 

  1. d) gestiscono i procedimenti amministrativi finalizzati all’attuazione degli interventi formativi di competenza ed esercitano la vigilanza tecnico-didattica e amministrativo-contabile delle attività comprendente la verifica del corretto utilizzo, da parte di singoli organismi formativi accreditati, delle risorse finanziarie pubbliche assegnate, il regolare svolgimento e la corretta gestione finanziaria delle azioni;

 

  1. e) forniscono alla Regione tutte le informazioni e i dati rilevati nell’esercizio delle attività di competenza utili per l’espletamento delle funzioni di vigilanza, monitoraggio e controllo nonché per l’esercizio dei poteri sanzionatori nei confronti degli organismi formativi accreditati.

 

CAPO III

Sistema educativo dell’infanzia

 

Art. 6

Servizi educativi per la prima infanzia

 

  1. La Regione riconosce i servizi educativi per la prima infanzia quali servizi volti ad assicurare il benessere psicofisico e lo sviluppo delle potenzialità cognitive, affettive e sociali delle bambine e dei bambini nel rispetto della libertà di scelta della famiglia, ed in conformità con i principi della Convenzione sui diritti del fanciullo, approvata a New York il 20 novembre 1989, resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176 nonché delle previsioni del diritto europeo e delle strategie adottate in tale materia dall’Unione europea.

 

  1. I servizi educativi di cui al comma 1 sono disciplinati dalle vigenti disposizioni regionali.

 

  1. I comuni al fine di assicurare l’offerta formativa riservata alla scuola dell’infanzia, possono stipulare apposite convenzioni con le istituzioni scolastiche statali, paritarie e con le agenzie educative accreditate del territorio.

 

Art. 7

Sezioni primavera

 

  1. La Regione, nell’ambito della scuola dell’infanzia, sostiene, d’intesa con le articolazioni territoriali del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e con il concorso dei comuni, progetti tesi all’ampliamento qualificato dell’offerta formativa rivolti a bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi, attuati e gestiti, nel rispetto delle disposizioni statali, con priorità per iniziative sperimentali improntate a criteri di qualità pedagogica, flessibilità e rispondenza alle caratteristiche della specifica fascia di età.

 

  1. L’Assessorato regionale dell’istruzione e della formazione professionale, d’intesa con le articolazioni territoriali del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, definisce annualmente la rete territoriale dell’offerta di servizi educativi di cui al comma 1.

 

  1. L’Assessorato regionale dell’istruzione e della formazione professionale e le articolazioni territoriali del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, concorrono, mediante iniziative congiunte, a potenziare e articolare un sistema di controllo e vigilanza dei servizi di cui al comma l, al fine di misurare l’incidenza delle ricadute delle iniziative educative su scala territoriale.

 

Art. 8

Scuole dell’infanzia

 

  1. La Regione riconosce la funzione sociale delle scuole dell’infanzia e ne sostiene l’attività mediante la concessione di contributi per il funzionamento e la gestione, integrativi rispetto a quelli previsti dalle disposizioni normative statali, anche al fine di contenere le rette a carico delle famiglie.

 

  1. Il Dirigente generale del Dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione professionale con proprio decreto determina le modalità di presentazione delle istanze per l’accesso ai contributi da parte delle scuole dell’infanzia statali e paritarie, che sono ripartiti nel rispetto dei criteri definiti dalle disposizioni statali.

 

TITOLO II

Sistema regionale di istruzione

e formazione professionale

 

CAPO I

Orientamento e offerta formativa

 

Art. 9

Orientamento scolastico e professionale

 

  1. La Regione riconosce il diritto all’orientamento scolastico e professionale quale strumento di valorizzazione del potenziale umano, delle attitudini e delle competenze di tutti i cittadini italiani e stranieri, anche in condizione di svantaggio e finalizzato alla scelta consapevole tanto dei percorsi formativi quanto dei percorsi professionali.

 

  1. Le istituzioni scolastiche secondarie e gli organismi formativi accreditati per i percorsi di istruzione e formazione volti ad assicurare l’assolvimento dell’obbligo di istruzione e il soddisfacimento del diritto-dovere all’istruzione e formazione professionale promuovono, anche attraverso collegamenti stabili con le istituzioni locali, le associazioni imprenditoriali, le camere di commercio e gli altri soggetti autorizzati o accreditati a erogare servizi per il lavoro, interventi e iniziative di orientamento scolastico e professionale, per sostenere gli studenti nell’elaborazione dei progetti formativi o professionali adeguati alle proprie capacità e aspettative.

 

  1. La Regione riconosce e valorizza il ruolo dei servizi di placement, orientamento e intermediazione offerti dai sistemi formativi, scolastici, universitari e dei soggetti che operano nell’ambito dell’erogazione delle misure di politica attiva di lavoro e dei servizi per il lavoro, che risultino autorizzati all’intermediazione ai sensi delle disposizioni nazionali, e impegnati in attività di accoglienza, orientamento e mediazione al lavoro.

 

  1. Le attività di cui ai commi 2 e 3 sono indirizzate anche alla promozione di dispositivi e misure di politica attiva del lavoro ed alla qualificazione dei servizi di intermediazione.

 

  1. I servizi per l’orientamento e l’accompagnamento al lavoro in ambito regionale sono erogati da soggetti, pubblici e privati, appositamente accreditati dalla Regione.

 

Art. 10

Articolazione dell’offerta formativa regionale

 

  1. Il sistema regionale di istruzione e formazione professionale si sviluppa in:

 

  1. a) percorsi in obbligo di istruzione e formazione volti ad assicurare l’assolvimento dell’obbligo d’istruzione e il soddisfacimento del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione professionale (IeFP);

 

  1. b) percorsi di formazione superiore, tecnica e non accademica successivi al secondo ciclo, nonché di formazione post-diploma e post-laurea;

 

  1. c) formazione per tutto l’arco della vita nelle modalità continua e permanente;

 

  1. d) formazione per soggetti con disabilità fisiche, psichiche o sensoriali, in condizione di emarginazione o disagio e a rischio di esclusione sociale;

 

  1. e) formazione in apprendistato.

 

Art. 11

Percorsi in obbligo di istruzione e formazione professionale

 

  1. I percorsi della formazione iniziale sono articolati in:

 

  1. a) percorsi formativi di secondo ciclo di durata triennale che si concludono con il rilascio di un attestato di qualifica non inferiore al terzo livello europeo;

 

  1. b) percorsi formativi di secondo ciclo di durata quadriennale, in prosecuzione dei percorsi di cui al punto a) che si concludono con il rilascio di un diploma professionale corrispondente al quarto livello europeo;

 

  1. c) percorsi formativi annuali per l’accesso all’esame di Stato di cui al Decreto ministeriale 18 gennaio 2011, n. 4 per gli studenti che hanno acquisito il titolo di cui al punto b);

 

  1. d) percorsi formativi integrati in alternanza scuola, formazione e lavoro, finalizzati al recupero dei soggetti in dispersione scolastica o NEET e al conseguimento di una qualifica professionale di cui al repertorio regionale;

 

  1. e) percorsi di apprendistato di primo e terzo livello come disposto dall’articolo 3 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 e successive modifiche ed integrazioni.

 

  1. La Regione, con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell’Assessore regionale per l’istruzione e la formazione professionale, adotta specifiche linee guida per la disciplina e l’attuazione dei percorsi di formazione iniziale.

 

  1. La Regione attraverso le linee guida di cui al comma 2, nel rispetto della normativa nazionale, definisce, tra l’altro, la durata, l’articolazione e gli obiettivi generali dei percorsi formativi, anche integrati, nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili, tenendo conto delle analisi dei fabbisogni del mercato del lavoro, delle specifiche esigenze educative e formative del territorio e delle vocazioni territoriali, nonché individua i requisiti di accesso, gli standard formativi, anche sotto il profilo qualitativo, le procedure e le modalità di certificazione dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione, i criteri di certificazione dei crediti formativi, delle qualifiche e dei diplomi rilasciati, i profili formativi e gli obiettivi specifici di apprendimento riferiti alle diverse aree, figure e profili professionali dei percorsi, le modalità di monitoraggio, valutazione e certificazione dell’efficacia dei risultati raggiunti.

 

  1. I percorsi formativi di cui al comma 1, per assicurare il successo formativo di ogni studente, sono progettati dalle istituzioni scolastiche e dagli organismi formativi accreditati dalla Regione per erogare servizi formativi nell’ambito dei percorsi in obbligo di istruzione e formazione, nel rispetto delle linee guida regionali e attuati almeno nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e tendendo al loro innalzamento qualitativo.

 

  1. I percorsi di cui al comma 1, lettera a) sono finalizzati al raggiungimento di obiettivi culturali, tecnici e professionali, nonché al conseguimento di un attestato di qualifica relativo al profilo professionale scelto.

 

  1. I percorsi di cui al comma 1, lettera a) possono essere completati con un quarto anno per l’acquisizione di un diploma tecnico professionale che costituisce titolo per l’accesso all’istruzione e formazione tecnica superiore.

 

  1. I diplomi conseguiti al termine dei percorsi di cui al comma 1, lettera b), previa frequenza del corso annuale di cui alla lettera c) del medesimo comma, consentono di sostenere l’esame di Stato per l’accesso all’università e all’alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché l’accesso agli ITS di cui al successivo articolo 13.

 

  1. I percorsi di cui al comma 1, lettera d) garantiscono un approccio personalizzato ed individualizzato, con una metodologia che integra e valorizza l’apprendimento non formale e informale.

 

  1. Le istituzioni scolastiche e gli organismi formativi accreditati dalla Regione per erogare servizi formativi nell’ambito dei percorsi in obbligo di istruzione e formazione, possono prevedere interventi personalizzati nell’ambito di laboratori di recupero e sviluppo degli apprendimenti (LARSA) le cui modalità di attuazione sono definite nell’ambito delle linee guida di cui al comma 2.

 

  1. Le istituzioni scolastiche e gli organismi formativi accreditati dalla Regione per erogare servizi formativi nell’ambito dei percorsi in obbligo di istruzione e formazione, al fine di agevolare il raggiungimento di una qualifica o di un diploma per tutti, favoriscono il passaggio reciproco dai percorsi di istruzione ai percorsi di istruzione e formazione professionale, anche mediante specifiche iniziative didattiche e di accompagnamento, nel rispetto dei relativi ordinamenti.

 

  1. La Regione, anche sulla base di intese con le articolazioni territoriali del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, promuove accordi, anche pluriennali, tra le istituzioni scolastiche e gli organismi formativi accreditati per la organizzazione di percorsi formativi flessibili personalizzati, comprendenti stage professionalizzanti, percorsi di apprendistato e di alternanza scuola-lavoro, nelle sue diverse modalità e forme di inserimento.

 

  1. Nell’ambito dei percorsi di cui al presente articolo ciascuna attività formativa è strutturata in unità formative di apprendimento cui corrisponde un numero di crediti formativi commisurato alla durata, al livello formativo e alla pertinenza delle unità rispetto alle competenze che compongono il profilo.

 

Art. 12

I Poli formativi tecnico-professionali

 

  1. La Regione, allo scopo di migliorare la qualità dell’offerta formativa tecnica e professionale, favorisce l’inserimento lavorativo dei giovani nonché la competitività e l’innovazione delle filiere produttive territoriali regionali. La Regione altresì istituisce poli formativi tecnico-professionali di filiera in aree e settori individuati come strategici ai fini dello sviluppo territoriale con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale per l’istruzione e la formazione professionale.

 

  1. I poli di cui al comma 1 costituiscono modalità organizzativa sul territorio. Essi si basano su accordi di rete ai quali prendono parte due o più istituti tecnici o professionali collegati con una o più organismi formativi accreditati e due o più imprese della filiera produttiva di riferimento. I Poli offrono percorsi, anche personalizzati, e servizi sull’intera filiera professionalizzante individuata tenuto conto della vocazione produttiva dei territori.

 

Art. 13

Formazione superiore e post diploma

 

  1. La Regione sostiene i processi di integrazione, promozione e miglioramento dell’istruzione superiore, post-diploma e post-laurea, al fine di promuovere e sviluppare la cultura tecnica e scientifica delle persone, accrescere le loro capacità professionali e le competenze specialistiche, agevolare e migliorare l’accesso e l’integrazione nel mercato del lavoro, perfezionare e sostenere l’occupabilità e favorire la mobilità professionale.

 

  1. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione sostiene la costituzione di un’offerta formativa rispondente ai nuovi fabbisogni di profili professionali ad alta qualificazione allo scopo di accrescere la competitività dell’economia siciliana, tenendo conto degli esiti sull’analisi dei fabbisogni formativi, finalizzata all’individuazione delle professionalità necessarie sul mercato del lavoro.

 

  1. La Regione, nell’ambito del Piano regionale integrato di cui all’articolo 19, prevede, oltre allo sviluppo dei poli di cui all’articolo 12, anche la costituzione, in specifici settori prioritari per lo sviluppo economico definiti a livello nazionale, degli ITS, istituti di eccellenza ed alta specializzazione tecnologica costituenti la formazione terziaria non universitaria.

 

  1. Gli ITS si configurano come Fondazioni di partecipazione, dotati di autonomia statutaria, didattica, di ricerca, organizzativa, amministrativa e finanziaria e sono composti almeno da un istituto di istruzione secondaria superiore tecnico o professionale, una struttura formativa accreditata dalla Regione per l’alta formazione, un’impresa del settore produttivo cui si riferisce l’ITS, un dipartimento universitario o struttura di ricerca scientifica e tecnologica.

 

  1. Gli ITS realizzano, nel rispetto degli indirizzi di programmazione regionale e degli standard nazionali, percorsi ordinamentali, che si collocano nel V livello EQF (European qualifications framework), rivolti a giovani e adulti in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore, della durata di quattro semestri comprendenti attività teorica, pratica e di laboratorio, finalizzati al conseguimento del diploma tecnico superiore che costituisce titolo per l’accesso ai pubblici concorsi.

 

  1. La Regione, per rispondere alla domanda di figure professionali tecniche di livello medio-alto, programma anche percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) rivolti a giovani e adulti diplomati e non diplomati, in connessione con le dinamiche occupazionali e lo sviluppo economico regionale, dando priorità a profili ad alto assorbimento occupazionale inseriti nei settori produttivi di interesse strategico nelle politiche di sviluppo regionale e locale, interessati da profonde trasformazioni tecnologiche e professionali.

 

  1. I percorsi IFTS, della durata di due semestri comprendono attività teorica, pratica e di laboratorio, e sono finalizzati al conseguimento di un certificato di specializzazione tecnica superiore, che costituisce titolo per l’accesso ai pubblici concorsi.

 

  1. I percorsi di cui al comma 6 sono realizzati dai poli di cui all’articolo 12 anche in collaborazione con le università e le imprese.

 

  1. La Regione, per consentire il miglioramento delle competenze linguistiche e tecnico-professionali attiva borse di studio per stage e tirocini, in Italia ed all’estero, riservate ai giovani che frequentano percorsi per il conseguimento del diploma di istruzione tecnica o professionale o di una qualifica professionale.

 

Art. 14

Alta formazione e ricerca

 

  1. La Regione, al fine di sostenere un’offerta adeguata di formazione superiore e universitaria, sostiene e promuove progetti di master universitari di I e II livello, dottorati di ricerca e corsi di specializzazione post-laurea, da tenersi presso le sedi amministrative e decentrate nel territorio regionale, con peculiarità di forte caratterizzazione professionalizzante nei settori di rilevanza strategica per lo sviluppo socio-economico del territorio.

 

  1. La Regione, al fine di promuovere la ricerca e la innovazione e rafforzare e innalzare la qualità del sistema economico e produttivo regionale, favorisce la creazione di reti tra università, centri tecnologici di ricerca, mondo produttivo e istituzionale, camere di commercio, nonché riconosce specifici incentivi prioritariamente a favore di laureati, dottorandi e assegnisti di ricerca.

 

  1. In particolare, per le finalità di cui al comma 2, la Regione:

 

  1. a) riconosce borse di ricerca per la realizzazione di progetti di ricerca applicata o di trasferimento tecnologico o di ricerca e sviluppo precompetitivo e di innovazione, da condurre d’intesa tra università, centri di ricerca e imprese;

 

  1. b) riconosce contributi per favorire il rientro di lavoratori siciliani altamente qualificati residenti all’estero da almeno 3 anni in posizione di occupato presso organismi di ricerca e/o formazione;

 

  1. c) finanzia percorsi in realtà produttive o di ricerca localizzate in Sicilia finalizzati a favorire l’ingresso dei dottori di ricerca, dei dottorandi e degli assegnisti di ricerca nel mondo produttivo, dei servizi e delle professioni.

 

  1. Per le finalità di cui ai commi 1, 2 e 3 la Regione, nell’ambito di appositi accordi o protocolli d’intesa stipulati con le università siciliane, con le imprese, reti di imprese, associazioni imprenditoriali e camere di commercio, in conformità con quanto previsto nel Piano regionale integrato di cui all’articolo 19, definisce modalità, criteri, procedure e programmi per la realizzazione delle attività di formazione post-universitaria e di ricerca, consentiti dalla legge secondo la normativa vigente sulla base dei seguenti principi:

 

  1. a) promuovere e disciplinare l’integrazione tra il sistema regionale di istruzione e formazione professionale e le università;

 

  1. b) informare i rapporti tra Regione ed università al principio della leale cooperazione;

 

  1. c) definire le linee generali della partecipazione delle università al sistema regionale di istruzione e formazione professionale;

 

  1. d) indicare i parametri per l’individuazione delle attività e delle strutture dipartimentali e di raccordo coinvolte nei programmi formativi di cui al comma 3, secondo criteri di efficacia ed economicità nell’impiego delle risorse professionali e di funzionalità e coerenza con le esigenze di cui al piano regionale integrato dell’istruzione e della formazione professionale;

 

  1. e) finanziare le attività di formazione post-universitaria e di ricerca di cui al presente articolo e all’articolo precedente e all’articolo precedente.

 

Art. 15

Formazione permanente

 

  1. La Regione favorisce la realizzazione di un sistema per dare effettività al diritto delle persone alla formazione lungo tutto l’arco della vita, indipendentemente dalla loro condizione lavorativa, quale strumento fondamentale per agevolarne l’adattabilità alle trasformazioni dei saperi e della modernità, e per un adattamento consapevole ai mutamenti che intervengono nei diversi ambiti di vita sociale e lavorativa al fine di accrescere le opportunità occupazionali, il rientro nel mondo del lavoro e l’invecchiamento attivo.

 

  1. I percorsi formativi di cui al presente articolo sono rivolti a:

 

  1. a) inoccupati;

 

  1. b) disoccupati;

 

  1. c) destinatari di ammortizzatori sociali;

 

  1. d) lavoratori.

 

  1. Per i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) i percorsi formativi si articolano in periodi di formazione in aula e periodi di apprendimento in situazione lavorativa che non costituiscono rapporto individuale di lavoro. Per i soggetti di cui al punto d) i percorsi formativi si articolano prevalentemente in periodi di formazione in aula e, laddove previsto, in un periodo di apprendimento in situazione lavorativa presso organizzazioni diverse da quelle presso le quali i soggetti sono occupati.

 

  1. I percorsi di cui ai commi 2 e 3 sono progettati ed attuati dagli organismi formativi accreditati sulla base di specifici accordi con i soggetti economici, sociali ed istituzionali che siano coerenti con il percorso formativo proposto.

 

  1. La Regione definisce nel Piano regionale integrato di cui all’articolo 19 l’articolazione dei percorsi formativi di formazione permanente.

 

  1. È ammessa la compartecipazione di soggetti privati alla realizzazione delle attività formative sempre che la quota di compartecipazione non si sovrapponga al finanziamento pubblico.

 

Art. 16

Formazione continua

 

  1. La Regione sostiene lo sviluppo culturale e professionale dei soggetti occupati con qualsiasi forma contrattuale, dei lavoratori autonomi e degli imprenditori attraverso la promozione di interventi, anche coordinati con quelli realizzati attraverso l’utilizzo dei fondi interprofessionali, volti all’adeguamento delle competenze, alla qualificazione, al perfezionamento, alla specializzazione e alla riqualificazione professionale.

 

  1. La Regione, al fine di accrescere la rispondenza e l’efficacia degli interventi di cui al comma 1 alle necessità del sistema produttivo regionale, sostiene i percorsi formativi anche sulla base di progetti aziendali o interaziendali anche di carattere individuale.

 

  1. Gli interventi di formazione continua, finanziati con risorse pubbliche, sono realizzati in conformità alle norme comunitarie.

 

Art. 17

Interventi a favore di soggetti svantaggiati

 

  1. La Regione promuove la realizzazione di interventi per favorire l’integrazione nei percorsi formativi e l’inserimento sociale e lavorativo dei soggetti svantaggiati appartenenti alle categorie di seguito individuate:

 

  1. a) persone diversamente abili, ossia riconosciute disabili ai sensi dell’ordinamento nazionale o caratterizzate da impedimenti che dipendono da un handicap fisico, mentale o psichico, accertati dagli uffici competenti per legge;

 

  1. b) minori e giovani adulti, in carico agli Istituti ed ai Servizi del Dipartimento Giustizia Minorile, nonché di quelli in situazione di devianza o a rischio di devianza segnalati dai Servizi sociali degli enti locali o in uscita da comunità alloggio, case famiglia o altri servizi residenziali;

 

  1. c) adulti in carico agli Istituti ed ai servizi del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, sottoposti a detenzione o alle misure alternative alla detenzione previste dalla legge;

 

  1. d) ex degenti di istituti psichiatrici, soggetti in trattamento psichiatrico, alcolisti e tossicodipendenti presi in carico dai servizi sanitari.

 

  1. I percorsi formativi di cui al presente articolo, tenuto conto della prioritaria necessità di perseguire obiettivi di inclusione sociale oltre che di carattere formativo e occupazionale dei destinatari, sono progettati e attuati dagli organismi formativi accreditati, anche in partenariato con:

 

  1. a) enti istituzionali deputati all’intervento a favore dei soggetti di cui al comma 1;

 

  1. b) enti del terzo settore con esperienza nell’ambito dei servizi socio-educativi e di inclusione socio-lavorativa;

 

  1. c) associazioni di categoria e imprese.

 

  1. La Regione, inoltre, per sostenere i giovani a rischio di esclusione sociale e agevolarne l’inserimento nel mondo del lavoro nonché per recuperare territori ad elevato rischio di devianza sociale e con alti tassi di dispersione ed insuccesso scolastico, promuove progetti-pilota finalizzati alla creazione di modelli di impresa sociale educativa, attraverso percorsi fortemente incentrati sulla valorizzazione dei mestieri e della manualità.

 

  1. Gli interventi formativi direttamente o indirettamente correlati ai processi di formazione e aggiornamento inerenti alla lingua e cultura dei Sordi, devono produrre, ai fini dell’approvazione dei progetti, parere di conformità dell’articolazione didattica e delle modalità organizzative, dall’Ente Nazionale Sordi o da altro organismo operante nel linguaggio dei segni, accreditato dal MIUR.

 

Art. 18

Apprendimento permanente degli adulti

 

  1. La Regione, promuove l’apprendimento permanente degli adulti per l’innalzamento del livello di istruzione della popolazione adulta al fine di favorire il pieno sviluppo della persona ed il suo inserimento nel contesto socio-culturale e lavorativo del territorio di riferimento, in sintonia con gli obiettivi fissati dall’Unione europea.

 

  1. L’apprendimento permanente degli adulti si connota come un sistema articolato di percorsi formativi, caratterizzati da didattica innovativa e motivante, rivolto ad adulti di ogni età e condizione sociale ed aventi per obiettivo l’acquisizione di competenze personali di base in aggiunta o in alternativa a competenze professionalizzanti certificabili, e l’arricchimento del patrimonio formativo.

 

  1. La Regione riconosce i centri di cui all’articolo 1, comma 632, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e al d.P.R. del 29 ottobre 2012, n. 263, quali istituzioni, articolate territorialmente, privilegiate per poter promuovere iniziative in favore degli adulti in genere e dei giovani adulti, e ne sostiene la programmazione educativa e didattica.

 

CAPO II

Strumenti di programmazione degli interventi

 

Art. 19

Piano regionale integrato dell’istruzione e della formazione professionale

 

  1. La Regione programma l’offerta di istruzione e formazione territoriale attraverso la definizione del Piano regionale integrato dell’istruzione e della formazione professionale (P.R.I.F.).

 

  1. Il Piano regionale integrato dell’istruzione e della formazione professionale, di durata triennale, individua, nell’ambito delle risorse finanziarie regionali, nazionali e comunitarie disponibili e in coerenza con gli atti della programmazione economica regionale, le linee di indirizzo per la programmazione degli interventi formativi, anche in apprendistato, su base regionale in relazione alle specifiche esigenze educative e formative emergenti nel territorio, delle vocazioni locali di sviluppo, delle analisi dei fabbisogni del mercato del lavoro svolte a livello nazionale e locale.

 

  1. In particolare il Piano regionale integrato dell’istruzione e della formazione professionale contiene:

 

  1. a) l’analisi economica, sociale, produttiva e occupazionale del contesto territoriale regionale, suddivisa per singoli ambiti territoriali e per settori produttivi, finalizzata a far emergere le vocazioni allo sviluppo, le criticità presenti e i settori produttivi ritenuti stratetigici per l’economia regionale;

 

  1. b) i settori economici e produttivi di intervento;

 

  1. c) le strategie e le linee di intervento generali del sistema regionale di istruzione e formazione professionale;

 

  1. d) gli obiettivi specifici, le tipologie, la durata, l’articolazione e i destinatari degli interventi regionali dei percorsi formativi, anche integrati, del sistema regionale di istruzione e formazione professionale, ripartiti per ambiti di attività, per aree territoriali di intervento e per tipo di iniziative, con l’indicazione di quelli riservati alla Regione;

 

  1. e) le risorse finanziarie destinate a ciascuna misura di intervento con l’indicazione della fonte del finanziamento;

 

  1. f) gli standard professionali di riferimento per la progettazione dei percorsi formativi;

 

  1. g) le linee guida per l’elaborazione dei Piani operativi territoriali dell’istruzione e della formazione professionale di cui all’articolo 20;

 

  1. h) le direttive generali contenenti le disposizioni tecniche ed amministrative per orientare l’attività dei soggetti deputati all’organizzazione e all’attuazione degli interventi, ivi compresa la previsione di una clausola contenente la prescrizione di cui al successivo articolo 24, comma 5, nonché della clausola sociale di prioritario assorbimento, ai fini della salvaguardia occupazionale, degli operatori ai quali è riconosciuta priorità ai sensi dell’articolo 25, comma 7;

 

  1. Il Piano regionale integrato dell’istruzione e della formazione professionale è definito dalla Regione sulla base delle proposte elaborate a livello territoriale da appositi tavoli costituiti, secondo i principi del Regolamento Delegato (UE) n. 240/2014, per ciascun ambito territoriale, da rappresentanti dei liberi consorzi comunali o delle città metropolitane, delle organizzazioni sindacali, imprenditoriali e sociali più rappresentative, delle università, delle camere di commercio, delle articolazioni territoriali provinciali del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca operanti nel territorio di riferimento, degli organismi accreditati che operano nell’ambito della formazione professionale e degli organismi che operano nell’ambito dei servizi per il lavoro, ed elaborate tenuto conto delle analisi dei fabbisogni educativi, formativi e professionali locali.

 

  1. La Regione sulla base delle proposte avanzate dai tavoli di cui al comma 4, approva, in sede di prima applicazione entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge e, per gli anni successivi, entro il 30 settembre, il Piano regionale integrato dell’istruzione e della formazione professionale con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell’Assessore regionale per l’istruzione e la formazione professionale, sentito il Consiglio regionale di cui all’articolo 36.

 

  1. La proposta di piano regionale integrato dell’istruzione e della formazione professionale presentata dal dirigente generale del dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione professionale è corredata da:

 

  1. a) una relazione previsionale sugli obiettivi e sui risultati che si intendono conseguire nell’annualità di riferimento attraverso gli interventi previsti nel piano;

 

  1. b) un’apposita relazione di monitoraggio finale in cui si esprimono le valutazioni di efficacia dell’azione condotta nell’annualità precedente sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti;

 

  1. c) un’analisi degli scostamenti principali intervenuti rispetto alla previsione, evidenziandone le cause che li hanno determinati.

 

  1. Il Piano regionale integrato dell’istruzione e della formazione professionale è aggiornato annualmente secondo le medesime modalità e i termini di cui ai commi 4 e 5.

 

Art. 20

Piani operativi territoriali

 

  1. I liberi consorzi comunali e le città metropolitane per l’attuazione degli interventi di competenza adottano annualmente con deliberazione dell’assemblea del libero consorzio o della Conferenza metropolitana, entro 30 giorni dall’approvazione del Piano regionale di cui all’articolo 19, il Piano operativo territoriale dell’istruzione e della formazione professionale di durata triennale.

 

  1. Il Piano di cui al comma 1 individua, su base territoriale, in coerenza con le previsioni del Piano regionale integrato dell’istruzione e della formazione professionale e nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili:

 

  1. a) le linee di indirizzo per la programmazione degli interventi formativi di competenza dei liberi consorzi comunali e delle città metropolitane;

 

  1. b) gli specifici settori economici e produttivi di intervento;

 

  1. c) i percorsi formativi e le qualifiche professionali da attivare sul territorio, con la relativa durata e i destinatari;

 

  1. d) le risorse finanziarie destinate a ciascuna misura di intervento con l’indicazione della fonte del finanziamento;

 

  1. e) le disposizioni tecniche ed amministrative per l’attuazione del Piano operativo territoriale dell’istruzione e della formazione professionale nel rispetto delle direttive generali regionali.

 

  1. I liberi consorzi comunali e le città metropolitane adeguano il Piano operativo territoriale dell’istruzione e della formazione professionale alle modifiche apportate dalla Regione al Piano regionale di cui all’articolo 19 entro gli stessi termini di cui al comma 1.

 

  1. I liberi consorzi comunali e le città metropolitane adottano il Piano operativo territoriale dell’istruzione e della formazione professionale, lo trasmettono, entro sette giorni dall’adozione, all’Assessorato regionale dell’istruzione e della formazione professionale che, verificatane la coerenza con le previsioni del Piano regionale di cui all’articolo 19, lo approva entro trenta giorni dalla ricezione, con decreto del Dirigente generale del Dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione professionale, e assegna le risorse.

 

  1. Nel caso in cui il Piano operativo territoriale dell’istruzione e della formazione professionale non risulti essere coerente con le previsioni del Piano regionale, l’Assessorato regionale dell’istruzione e della formazione professionale, entro trenta giorni dalla ricezione, lo restituisce al libero consorzio comunale o alla città metropolitana indicando le modifiche da apportare. Entro i successivi quindici giorni, apportate le modifiche, il libero consorzio comunale o la città metropolitana ritrasmette il Piano all’Assessorato regionale dell’istruzione e della formazione professionale il quale, entro quindici giorni dalla ricezione, espletate con esito positivo le verifiche di compatibilità lo approva e attribuisce le risorse.

 

  1. Qualora i liberi consorzi comunali e le città metropolitane non adeguino il Piano operativo territoriale dell’istruzione e della formazione professionale alle modifiche indicate dalla Regione, entro quindici giorni dalla ricezione delle stesse, l’Assessorato regionale dell’istruzione e della formazione professionale non approva il Piano e procede in via sostitutiva, ai sensi dell’articolo 38, all’adeguamento del Piano operativo territoriale al Piano regionale.

 

  1. Il Piano operativo territoriale dell’istruzione e della formazione professionale deve essere corredato da una relazione previsionale sugli obiettivi e sui risultati che si intendono conseguire nell’annualità di riferimento attraverso gli interventi previsti nel Piano, nonché da apposita relazione contenente le valutazioni di efficacia dell’azione condotta nell’annualità precedente sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti. Quest’ultima relazione analizza altresì gli scostamenti principali intervenuti rispetto alle previsioni, evidenziando le cause che li hanno determinati.

 

  1. I liberi consorzi di comuni e le città metropolitane predispongono l’avviso per la realizzazione del piano operativo territoriale destinato agli organismi formativi di cui all’articolo 21 e provvedono all’istruttoria, alla valutazione ed all’approvazione della graduatoria definitiva sulla base delle disposizioni tecniche di cui alla lettera e) del comma 2.

 

CAPO III

Rete degli operatori

 

Art. 21

Organismi formativi

 

  1. L’offerta formativa nel sistema regionale di istruzione e formazione professionale è garantita sia da organismi pubblici sia da organismi privati, accreditati secondo le disposizioni approvate ai sensi dell’articolo 86 della legge regionale 7 maggio 2015 n. 9. Gli organismi privati possono avere o meno finalità lucrative purché il loro statuto preveda lo svolgimento anche non prevalente di attività formative o orientative finanziate senza scopo di lucro. La presente norma trova immediata applicazione anche rispetto ad eventuali disposizioni regolamentari vigenti.

 

  1. Gli organismi formativi erogano un servizio di interesse generale e hanno lo scopo di progettare e realizzare interventi, anche di carattere non formale e informale, secondo il fabbisogno determinato dalla Regione e godono, nei limiti previsti dalla presente legge, di autonomia didattica, organizzativa, di ricerca e sperimentazione.

 

  1. Gli istituti professionali statali e paritari che possono fornire percorsi di qualifica, in regime di sussidiarietà integrativa o complementare secondo quanto previsto dalla normativa nazionale, possono erogare servizi formativi nell’ambito dei percorsi di formazione iniziale e non sono soggetti all’accreditamento.

 

  1. Non necessitano di accreditamento i datori di lavoro, pubblici e privati, che svolgono attività formative per il proprio personale nonché le imprese presso le quali vengono realizzate attività formative.

 

  1. Lo status di soggetto accreditato non è trasferibile.

 

Art. 22

Organismi formativi accreditati

 

  1. Gli organismi formativi di cui all’articolo 21 per potere espletare attività di formazione nell’ambito del sistema regionale di istruzione e formazione professionale devono essere accreditati secondo quanto previsto dalle disposizioni regolamentari di cui all’articolo 86 della legge regionale 7 maggio 2015 n. 9.

 

  1. Tutti gli organismi formativi, pubblici e privati, operanti nel territorio regionale erogano interventi formativi subordinatamente al completamento delle procedure di accreditamento di cui all’articolo 86 della legge regionale 7 maggio 2015 n. 9. Per specifiche tipologie formative riconducibili ai settori professionali di pertinenza di altri Assessorati possono essere previsti da ciascun ramo di amministrazione ulteriori requisiti per l’esercizio dell’attività formativa.

 

Art. 23

Trasparenza dell’azione amministrativa

 

  1. È fatto divieto all’Amministrazione regionale di affidare appalti, forniture di beni e servizi in favore di soggetti che ricoprano cariche elettive, di gestori e/o controllori o comunque responsabili a qualsiasi titolo degli enti di formazione e/o soci, anche occulti, la cui qualità sia accertata giudizialmente che siano stati condannati con sentenza passata in giudicato per delitti contro la pubblica amministrazione.

 

  1. Il divieto di cui al comma 1 si applica anche nei confronti dei coniuge non legalmente separato, del convivente more uxorio, di loro ascendenti o discendenti, parenti o affini sino al secondo grado dei soggetti indicati nel presente articolo.

 

CAPO IV

Attuazione degli interventi

 

Art. 24

Erogazione degli interventi formativi

 

  1. Gli interventi formativi o di orientamento vengono erogati sulla base dei singoli avvisi che contengono indicazioni in merito a: soggetti ammissibili, modalità di partecipazione, azioni previste, destinatari, durata, dotazione finanziaria, spese ammissibili.

 

  1. Tutti gli interventi formativi di cui agli articoli 13, 14, 15, 16, 17 e 18, nonché la formazione in apprendistato, possono essere attuati anche attraverso l’erogazione di voucher formativi agli utenti che ne facciano direttamente richiesta in risposta a specifici avvisi pubblici. I voucher sono spendibili presso organismi accreditati i cui progetti siano inseriti nel Catalogo di cui all’articolo 27 a seguito di apposito avviso pubblico.

 

  1. Per la partecipazione da parte degli utenti ai percorsi formativi di cui alla presente legge non è prevista alcuna indennità. È possibile prevedere un rimborso spese di viaggio secondo le modalità previste dai singoli avvisi, anche per la sola partecipazione a stage aziendali.

 

  1. Gli organismi formativi accreditati, nell’esecuzione degli interventi affidati dai soggetti di cui agli articoli 4 e 5 devono garantire gli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro, rispettare il contratto collettivo nazionale di lavoro, nonché adempiere agli obblighi in materia di assicurazione, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

 

  1. Nei casi di accertata inadempienza da parte dell’organismo formativo degli adempimenti contributivi e retributivi previsti dalle vigenti disposizioni normative, trovano applicazione le disposizioni degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche e integrazioni.

 

Art. 25

Albo regionale del personale della formazione

 

  1. È istituito, presso l’Agenzia regionale per la formazione, l’Albo regionale del personale della formazione, distinto in sezione erogazione e sezione amministrativa. Ciascuna sezione è articolata in aree disciplinari e per mansioni. L’Albo è suddiviso per circoscrizioni territoriali coincidenti con gli attuali Centri per l’impiego, operanti nella Regione siciliana.

 

  1. Gli iscritti all’Albo possono fare richiesta di variazione della sezione di assegnazione previa presentazione di titoli o competenze certificabili idonei.

 

  1. Ogni operatore della formazione può richiedere l’iscrizione ad entrambe le sezioni, secondo le articolazioni interne e per più circoscrizioni territoriali.

 

  1. Gli aspiranti all’iscrizione all’Albo di cui al comma 1 presentano istanza all’Agenzia regionale per la formazione, corredata da titoli idonei. Gli aspiranti devono, in ogni caso, essere esenti da condanne penali passate in giudicato e godere dei diritti civili e politici. La perdita anche di uno dei due predetti requisiti determina la cancellazione dall’Albo.

 

  1. Le modalità di iscrizione, sospensione e cancellazione dall’Albo sono determinate con provvedimento del direttore dell’Agenzia regionale per la formazione.

 

  1. Il trattamento economico e giuridico del personale dell’Albo è disciplinato dagli enti nel rispetto delle norme stabilite dai contratti collettivi vigenti per la categoria.

 

  1. Gli organismi di formazione accreditati ai sensi dell’articolo 86 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, per l’espletamento delle attività formative e di orientamento finanziate con risorse pubbliche, sono obbligati a ricorrere al personale iscritto al vigente Albo del personale della formazione, attingendo prioritariamente al personale assunto dagli organismi formativi entro il 31 dicembre 2008. L’accertata inosservanza dell’obbligo e della predetta priorità determina la revoca dell’accreditamento e la conseguente non ammissione a rendiconto del costo del personale utilizzato in violazione della presente disposizione.

 

  1. Gli organismi formativi che hanno necessità di assumere personale inoltrano all’Agenzia regionale per la formazione richiesta nominativa di personale iscritto all’Albo, autonomamente individuato, rispettando la circoscrizione territoriale di appartenenza del personale, in relazione alla sede in cui lo stesso personale viene utilizzato. L’assunzione del personale è subordinata al previo rilascio di positivo parere del Direttore dell’Agenzia che accerta la coerenza dei titoli e delle competenze del personale indicato nella richiesta nominativa con le mansioni da ricoprire. La richiesta nominativa tiene conto della priorità di cui al comma 7.

 

  1. Nel caso di collaborazioni a tempo determinato, al termine del contratto di lavoro, gli organismi di formazione inviano all’Agenzia regionale per la formazione una valutazione della prestazione dei soggetti che, nel caso del personale a diretto contatto con gli utenti, tiene conto dei risultati dei questionari di soddisfazione dell’utenza. I dati della valutazione sono resi disponibili degli organismi formativi interessati, a richiesta.

 

  1. La mancata accettazione di una proposta di lavoro da parte del personale per il quale sia stato rilasciato parere di coerenza positivo, a meno di gravi e documentati motivi, determina la perdita della priorità di cui al comma 7.

 

  1. L’Albo di cui al comma 1 è costituito entro il termine perentorio di sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge. Nelle more di tale costituzione trova applicazione l’attuale Albo adottato ai sensi dell’articolo 14 della legge 6 marzo 1976, n. 24 e successive integrazioni e approvato con decreto dell’Assessore competente e successivamente più volte aggiornato con decreti assessoriali e dirigenziali.

 

  1. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche rispetto agli avvisi già pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

Art. 26

Agenzia regionale per la formazione

 

  1. È istituita l’Agenzia regionale per la formazione la quale ha sede a Palermo ed è posta sotto la vigilanza e il controllo dell’Assessorato regionale dell’Istruzione e della Formazione professionale. Con decreto dell’Assessore regionale per l’Istruzione e della Formazione professionale possono essere istituite sedi secondarie in altre città della Regione in base alle esigenze. L’Agenzia è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia amministrativa, contabile e gestionale.

 

  1. Per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti assegnati dalla presente legge, l’Agenzia può avvalersi degli organismi in house della Regione tra cui in primo luogo il CIAPI di Priolo disciplinato alla legge regionale 6 marzo 1976 n. 25 e successive modifiche ed integrazioni, degli uffici centrali e periferici, e degli enti strumentali, comunque denominati, dell’amministrazione regionale, nonché, in regime di sussidiarietà concordata, dell’amministrazione statale.

 

  1. Al vertice dell’Agenzia è posto il Direttore nominato con decreto dell’Assessore regionale per l’Istruzione e della Formazione professionale. Il Direttore:

 

  1. a) ha la rappresentanza legale dell’Agenzia;

 

  1. b) predispone il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, dirige e coordina il personale, assicura l’unità di indirizzo e funzionale degli uffici e dei servizi, e cura l’esecuzione dei provvedimenti adottati dall’Assessorato regionale per l’Istruzione e della Formazione professionale;

 

  1. L’Assessore regionale per l’Istruzione e della Formazione professionale:

 

  1. a) adotta gli atti di indirizzo strategico e amministrativo-gestionale dell’Agenzia, e adotta i decreti che disciplinano gli aspetti organizzativi, amministrativi, gestionali e contabili in conformità alla presente legge ed allo Statuto;

 

  1. b) vigila sull’osservanza della legge, nel rispetto dei principi di corretta amministrazione.

 

  1. Lo Statuto dell’Agenzia è approvato dalla Giunta regionale su proposta dell’Assessore regionale per l’istruzione e la formazione professionale entro centottanta giorni dall’entrata in vigore delle presente legge. Con la medesima procedura sono deliberate le modifiche statutarie. Lo Statuto, tra l’altro, provvede a:

 

  1. a) determinare la dimensione della struttura amministrativa dell’Agenzia ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale 15 maggio 2000, n.10, e successive modifiche ed integrazioni, avuto riguardo alle competenze di cui al comma 6;

 

  1. b) definire l’organizzazione amministrativa, l’articolazione territoriale e la dotazione organica dell’ente;

 

  1. c) disciplinare lo svolgimento dell’azione amministrativa in conformità ai principi di efficacia, efficienza, trasparenza, imparzialità ed economicità.

 

  1. Nell’ambito dei propri poteri di vigilanza e controllo, l’Assessorato regionale dell’istruzione e della formazione professionale approva, su proposta del Direttore, il bilancio di previsione ed il conto consuntivo ed esercita l’attività ispettiva e sostitutiva secondo le previsioni dello Statuto.

 

  1. L’assessore regionale per l’istruzione e la formazione professionale con direttiva annuale individua gli indirizzi strategici per l’attività amministrativa e la gestione dell’Agenzia, assegna al direttore gli obiettivi operativi e gestionali, verifica la rispondenza dell’attività amministrativa agli indirizzi impartiti e valuta la gestione del direttore secondo i criteri vigenti per la dirigenza nella Regione Siciliana.

 

  1. All’Agenzia sono altresì attribuite le seguenti competenze:

 

  1. a) approva, gestisce e aggiorna l’Albo regionale del personale della formazione secondo quanto previsto dall’articolo 25;

 

  1. b) programma e gestisce gli interventi di aggiornamento e di riqualificazione professionale del personale di cui alla lettera a);

 

  1. c) rilascia, agli organismi formativi che ne fanno richiesta, il parere di cui all’articolo 25, comma 8;

 

  1. d) elabora e redige l’analisi dei fabbisogni formativi e professionali in ambito regionale;

 

  1. e) definisce e gestisce le procedure per la certificazione delle competenze ai sensi del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 e successive modifiche ed integrazioni;

 

  1. f) approva, gestisce e aggiorna il Repertorio regionale delle qualifiche e l’Albo regionale delle professioni specialistiche;

 

  1. g) approva, gestisce e aggiorna il Registro delle associazioni professionali;

 

  1. h) valida gli attestati di qualifica rilasciati dagli organismi di formazione accreditati;

 

  1. i) svolge attività di analisi, studio, statistica e documentazione nel settore della formazione, anche a supporto della programmazione regionale;

 

  1. l) definisce le coordinate grafico-descrittive del logo dell’Agenzia e ne disciplina l’utilizzo;

 

  1. m) svolge il monitoraggio qualitativo e la valutazione della performance delle attività formative e di orientamento degli organismi di formazione;

 

  1. n) gestisce ed aggiorna il libretto formativo del cittadino;

 

  1. o) adotta sistemi tariffari per i servizi rivolti agli utenti per assicurare l’economicità di gestione;

 

  1. p) promuove, attua e gestisce i tirocini in coerenza con le linee guida di cui all’Accordo raggiunto in Conferenza Stato-Regioni del 24 gennaio 2013;

 

  1. q) promuove, attua e gestisce interventi a valere su fondi regionali ed extraregionali che abbiano ricaduta sul sistema formativo regionale e sulle politiche attive del lavoro;

 

  1. r) nel rispetto della normativa statale e sovrastatale, svolge le funzioni di Ufficio regionale per le attività concernenti il rilascio della Tessera professionale europea di cui alla direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e dei regolamenti attuativi approvati dalla Commissione Europea;

 

  1. s) svolge ogni altra funzione demandatagli dallo Statuto nell’ambito delle attività di formazione previste dalla presente legge.

 

  1. Il sistema delle attività dell’Agenzia è sviluppato anche nell’ambito degli atti di programmazione approvati dalla Commissione europea, in conformità alle normative sovranazionali che li disciplinano.

 

  1. È fatto divieto all’Agenzia di bandire concorsi per il reclutamento di personale previsto in pianta organica, fino al perdurare del blocco delle assunzioni in ambito regionale. Al fabbisogno di personale del comparto dirigenziale e del comparto non dirigenziale dell’Agenzia regionale per la formazione si provvede anche ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5, e dell’articolo 49, comma 14, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9.

 

  1. Per lo svolgimento di specifici programmi di intervento, finanziati con risorse regionali, nazionali e comunitarie, l’Agenzia può utilizzare, attraverso procedure di evidenza pubblica, il personale iscritto all’Albo regionale del personale della formazione con priorità per i soggetti di cui all’articolo 25, comma 7.

 

  1. L’Agenzia può stipulare apposite convenzioni con le istituzioni pubbliche e private, inclusi gli organismi accreditati titolari di rapporto di lavoro con il personale di cui all’articolo 25, comma 7, per l’espletamento di iniziative formative.

 

  1. Trova applicazione per l’Agenzia la disposizione del comma 1 dell’articolo 12 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, come modificata ed integrata dall’articolo 14 delle legge regionale 11 giugno 2014, n. 13, per gli operatori della formazione iscritti all’Albo regionale del personale della formazione di cui articolo 25.

 

  1. Con regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell’Assessore regionale per l’istruzione e la formazione professionale, di concerto con gli assessorati regionali eventualmente interessati, possono essere trasferiti all’Agenzia ulteriori funzioni e compiti relativi ai settori della formazione.

 

CAPO V

Qualificazione del sistema

 

Art. 27

Catalogo regionale dell’offerta formativa

 

  1. La Regione, al fine di rendere disponibili per tutti i potenziali destinatari e gli operatori del sistema regionale di istruzione e formazione professionale le informazioni relative ai percorsi formativi finanziati con risorse pubbliche sul territorio regionale, istituisce il Catalogo regionale dell’ offerta formativa (COF).

 

  1. Il Catalogo dell’offerta formativa è suddiviso per sezioni territoriali e contiene indicazioni relative alla qualifica professionale prevista e alle competenze in uscita oggetto di certificazione, all’articolazione didattica, ai destinatari, alle modalità di svolgimento dello stage, se previsto, ai soggetti attuatori ed eventuali partner, alle sedi di svolgimento delle attività, alla procedura per l’iscrizione e ad eventuali rimborsi previsti per i partecipanti.

 

  1. L’implementazione e le modalità di funzionamento del Catalogo regionale dell’offerta formativa sono stabilite con decreto dell’ Assessore regionale per l’istruzione e la formazione professionale.

 

Art. 28

Sistema regionale di certificazione delle competenze

 

  1. La Regione, in armonia con le disposizioni comunitarie e nazionali, garantisce il riconoscimento e la spendibilità delle competenze formali, non informali ed informali dei cittadini, attraverso l’adozione di un sistema regionale di certificazione delle competenze in conformità a quando disposto dal decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 e successive modifiche e integrazioni.

 

  1. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale per l’istruzione e la formazione professionale, è istituito il Repertorio regionale dei titoli di istruzione e formazione, ivi compresi quelli di istruzione e formazione professionale, e delle qualificazioni professionali, in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 e successive modifiche e integrazioni.

 

Art. 29

Libretto formativo

 

l . La Regione istituisce il libretto formativo del cittadino nel quale vengono registrate le competenze acquisite dalla persona durante l’arco della vita nei percorsi formativi del sistema regionale di istruzione e formazione professionale, nonché le competenze acquisite in contesti informali e non formali purché riconosciute e certificate, in conformità alla normativa nazionale, avvalendosi dell’Agenzia regionale per la formazione.

 

  1. Il libretto formativo registra le informazioni personali, le esperienze formative, lavorative e professionali dell’individuo, i titoli conseguiti e le qualifiche ottenute, nonché ogni altra competenza acquisita nel suo percorso di apprendimento.

 

Art. 30

Repertorio regionale delle qualifiche e Albo regionale delle professioni specialistiche

 

  1. Presso l’Agenzia regionale per la formazione è istituito il Repertorio regionale delle qualifiche, di seguito definito «Repertorio». Una sezione autonoma del Repertorio è dedicata alle qualifiche professionali conseguite al termine di un percorso di istruzione e formazione tecnica superiore, di un percorso erogato da un istituto tecnico superiore, di un master, nonché di qualunque altro percorso non inferiore al sesto livello delleuropean qualifications framework (EQF). Tale sezione costituisce l’Albo regionale delle professioni specialistiche, di seguito definito «A.R.P.S.».

 

  1. Il Repertorio e l’A.R.P.S. costituiscono una piattaforma dinamica, aperta a modifiche ed a nuovi inserimenti in ragione della mutevolezza dei saperi e dei fabbisogni lavorativi, contenente tutte le figure professionali su cui il mondo del lavoro pubblico e privato fa riferimento e sulle quali l’amministrazione regionale programma gli interventi formativi, in conformità ai principi della massima utilità occupazionale e professionale.

 

  1. All’A.R.P.S. è annesso un elenco, suddiviso per qualifiche, contenente i nominativi dei soggetti che abbiano completato taluno dei percorsi di cui al comma 1.

 

  1. Il Repertorio e l’A.R.P.S. sono approvati dall’Agenzia regionale per la formazione secondo procedure e criteri dalla stessa stabiliti, in coerenza con le disposizioni e gli indirizzi definiti a livello regionale, statale e sovrastatale. In particolare, nel Repertorio e nell’A.R.P.S. è riportato il percorso elaborativo progettuale di ciascuna qualifica, declinato nei seguenti elementi:

 

  1. a) area professionale di appartenenza con la relativa riferibilità alle classificazioni ATECO delle attività. Nell’A.R.P.S. è riportata anche l’area tecnico-scientifica cui il percorso è ricollegabile;

 

  1. b) il percorso formativo, con la specificazione:

 

1) dei requisiti curriculari per accedervi;

 

2) della durata complessiva con indicazione delle ore riservate alla parte teorica ed a quella pratica;

 

3) delle materie oggetto di insegnamento e del tipo di esperienza pratica prevista;

 

4) del diploma o altro titolo che viene rilasciato alla sua conclusione;

 

5) del corrispondente livello EQF;

 

6) del corrispondente livello dell’international standard qualifications of occupations release 08 (ISCO-O8);

 

7) del corrispondente livello dell’international standard qualifications of educiation (ISCED-97);

 

8) dell’eventuale ulteriore distinzione specialistica riconosciuta da ordini o collegi;

 

9) degli eventuali crediti riconosciuti per la formazione obbligatoria;

 

10) degli eventuali crediti formativi universitari;

 

11) dell’eventuale idoneità per l’iscrizione in altri Albi od elenchi pubblici;

 

12) dell’eventuale associazione di appartenenza iscritta nel Registro di cui all’articolo 31;

 

  1. c) il codice identificativo della qualifica attribuito dall’Agenzia;

 

  1. d) il relativo sistema di certificazione e validazione delle competenze;

 

  1. e) la descrizione sintetica ed analitica delle competenze acquisite;

 

  1. f) i profili professionali collegati o collegabili alla qualifica, con indicazione delle denominazioni relative ai seguenti sistemi di riferimento:

 

1) nomenclatura e classificazioni delle unità professionali ISTAT;

 

2) repertorio delle professioni ISFOL;

 

3) sistema informativo EXCELSIOR.

 

  1. Con atto adottato dall’Agenzia sono altresì stabiliti:

 

  1. a) le procedure ed i criteri, inclusi quelli attinenti la fase elaborativo-progettuale della qualifica, in ogni caso informati alla concertazione con i competenti organi, di volta in volta interessati in relazione al livello EQF ed al tipo di qualifica, delle istituzioni amministrative, camerali, accademiche, scientifiche, scolastiche, nonché con le organizzazioni maggiormente rappresentative delle realtà imprenditoriali, commerciali, produttive e professionali, dei centri di studio e ricerca maggiormente accreditati nei settori dello sviluppo economico, del mercato del lavoro e nell’erogazione dei relativi servizi informativi e statistici;

 

  1. b) gli aspetti attinenti il periodico aggiornamento del Repertorio e dell’A.R.P.S., l’inserimento, il mantenimento, la sospensione o la cancellazione dei nominativi nell’elenco annesso all’A.R.P.S., inclusi i requisiti di ordine professionale e morale, in coerenza con quanto previsto nei codici deontologici delle professioni ordinistiche più diffuse, tenuto conto delle peculiarità professionali correlate a ciascuna qualifica;

 

  1. c) ogni altro aspetto attinente l’implementazione dell’A.R.P.S. e del Repertorio, in attuazione dei principi di massima utilità occupazionale e professionale. L’accesso all’elenco annesso all’A.R.P.S. è in ogni caso subordinato ad un periodo di pratica professionale, espletata durante o successivamente al percorso formativo, non inferiore ad un anno, sotto forma cumulativamente o alternativamente di stage apprendistato o esperienza lavorativa.

 

  1. In attuazione dei principi della massima utilità occupazionale e professionale, il conseguimento di taluna delle qualifiche contemplate nel Repertorio o nell’A.R.P.S. abilita il soggetto ad operare nel mercato del lavoro regionale sotto qualunque forma, autonoma o subordinata, individuale o associata, pubblica o privata , attraverso l’esercizio delle competenze direttamente riconducibili a quelle declinate nel Repertorio o nell’A.R.P.S. medesimi, certificate ai sensi della vigente normativa. Resta fermo, per l’accesso ai pubblici uffici, il principio del reclutamento attraverso procedure concorsuali. In attuazione dei medesimi principi, è altresì attribuito all’Agenzia il potere di:

 

  1. a) raccordarsi con le competenti autorità statali e sovrastatali per l’uniforme riconoscimento della qualifica professionale conseguita per tutti i settori delle professioni e dei saperi;

 

  1. b) stipulare appositi accordi o avviare procedure concertative con gli ordini o collegi professionali affinché questi riconoscano, per i propri iscritti, i crediti per la formazione obbligatoria nonché un’ulteriore distinzione specialistica in ragione del completamento di un percorso formativo che dà diritto all’iscrizione nell’elenco annesso all’A.R.P.S.;

 

  1. c) adottare ogni altro atto o provvedimento ed avviare ogni altra procedura utile, di concerto con altre agenzie o enti pubblici o partecipati, inclusi quelli previdenziali ed assistenziali, affinché le qualifiche conseguite siano idonee anche per l’inserimento in altri Albi od elenchi ed affinché alle qualifiche medesime consegua un profilo previdenziale e fiscale adeguato alle proprie competenze e specificità.

 

Art. 31

Registro delle associazioni professionali

 

  1. Presso l’Agenzia regionale per la formazione è istituito il Registro delle associazioni professionali, al quale possono registrarsi i soggetti, con la medesima qualifica, che si aggregano per la tutela e la valorizzazione della propria professionalità. Le procedure di registrazione delle associazioni professionali sono disciplinate da apposito atto adottato dall’Agenzia che tiene conto:

 

  1. a) dell’osservanza, da parte delle associazioni, dei principi e delle disposizioni attinenti agli aspetti costitutivi, organizzativi, informativi, qualitativi e di tutela della concorrenza e del consumatore previsti dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4;

 

  1. b) delle modalità di raccordo tra i codici deontologici delle associazioni e gli atti adottati dall’agenzia, con la definizione delle ipotesi in cui l’adozione di provvedimenti che incidono sullo status di associato hanno refluenze su quello di soggetto iscritto all’A.R.P.S.;

 

  1. c) dell’individuazione dei requisiti professionali costituenti, per le associazioni, condizione per la registrazione e la permanenza nel registro, in armonia con le vigenti normative di settore disciplinanti l’instaurazione e il mantenimento di rapporti giuridici con le pubbliche amministrazioni;

 

  1. d) delle modalità di partecipazione delle associazioni alle attività dell’Agenzia e di ogni altro aspetto attinente il ruolo delle associazioni stesse nell’ambito dei poteri attributi all’Agenzia dalla presente legge, in conformità ai principi della massima utilità occupazionale e professionale.

 

Art. 32

Valutazione, monitoraggio del sistema regionale di istruzione e formazione professionale

 

  1. Il sistema regionale di istruzione e formazione professionale è oggetto di valutazione e monitoraggio da parte dell’Assessorato regionale dell’istruzione e della formazione professionale al fine di determinarne la qualità, l’economicità, l’efficacia e l’efficienza delle azioni.

 

  1. L’Assessorato regionale dell’istruzione e della formazione professionale, nell’attività di valutazione e monitoraggio svolta nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni scolastiche e formative, verifica gli effetti delle politiche regionali di istruzione e formazione professionale, l’efficacia e l’economicità dei risultati raggiunti dalle istituzioni scolastiche e formative, gli impatti formativi, professionali, occupazionali, economici e sociali degli interventi, nonché la qualità delle loro azioni.

 

  1. L’Assessorato regionale dell’istruzione e della formazione professionale per le finalità di cui al presente articolo si avvale del supporto dei Liberi Consorzi dei Comuni e delle Città metropolitane, dell’Agenzia regionale di cui al precedente articolo 25, nonché della collaborazione dell’Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), dell’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI), dell’Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE).

 

  1. L’Assessorato regionale dell’istruzione e della formazione professionale redige un apposito rapporto che concorre a definire la relazione di monitoraggio finale di cui all’articolo 19, comma 6, lettera b).

 

CAPO VI

Altri interventi

 

Art. 33

L’apprendistato

 

  1. La Regione, in collaborazione con i Liberi Consorzi di Comuni e le Città metropolitane, promuove l’utilizzo dell’apprendistato quale strumento principale per la qualificazione e l’inserimento lavorativo dei giovani.

 

  1. Per le finalità di cui al comma l la Regione promuove interventi volti a valorizzare il ruolo delle imprese e a coinvolgere direttamente le istituzioni scolastiche, gli organismi formativi accreditati e le università.

 

  1. La Regione in particolare, promuove e disciplina l’offerta formativa per:

 

  1. a) l’apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale;

 

  1. b) l’apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere;

 

  1. c) l’apprendistato in alta formazione e ricerca.

 

  1. La Regione nell’ambito dei diversi livelli dell’apprendistato:

 

  1. a) programma l’offerta formativa, anche sulla base delle specifiche risorse pubbliche stanziate nell’ambito del Piano regionale integrato di cui all’articolo 19;

 

  1. b) disciplina l’offerta formativa e i profili formativi;

 

  1. c) disciplina le modalità di certificazione delle competenze e il riconoscimento delle qualifiche;

 

  1. d) promuove adeguate iniziative di divulgazione e supporto per i diversi livelli di apprendistato;

 

  1. e) favorisce l’assunzione e il mantenimento dell’apprendista presso l’impresa al termine del periodo formativo anche attraverso l’erogazione di specifici incentivi.

 

  1. La Regione definisce quanto previsto dalle lettere b), c), e d) del comma 4 con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell’Assessore regionale per l’’istruzione e la formazione professionale.

 

Art. 34

Tirocini

 

  1. La Regione, al fine di favorire l’arricchimento del bagaglio di conoscenze, l’inserimento o il reinserimento lavorativo e l’acquisizione di competenze professionali di disoccupati e inoccupati, promuove e sostiene iniziative per lo svolgimento di attività di tirocinio, anche in mobilità nazionale e transnazionale, presso imprese, istituzioni pubbliche o studi professionali.

 

Art. 35

Formazione nella pubblica amministrazione

 

  1. Al fine di accrescere la capacità di programmazione e di gestione la Regione promuove e favorisce l’aggiornamento del personale regionale e degli enti locali attraverso specifici interventi anche con risorse nazionali e comunitarie.

 

CAPO VII

Governance e sistemi informativi

 

Art. 36

Consiglio regionale di coordinamento

 

  1. L’Assessorato regionale per l’Istruzione e la Formazione Professionale, al fine di qualificare il sistema regionale di istruzione e formazione professionale e renderlo aderente alle necessità dei sistemi economico-produttivi regionali, istituisce il Consiglio regionale di coordinamento.

 

  1. Il Consiglio regionale di coordinamento affianca e supporta, sotto il profilo tecnico-scientifico, l’Assessorato regionale dell’Istruzione e della Formazione professionale nell’esercizio delle competenze di cui alla presente legge ed, in particolare, nell’attività di programmazione, di coordinamento, di indirizzo delle politiche dell’istruzione e della formazione professionale.

 

  1. Il Consiglio formula proposte per favorire lo sviluppo di attività di sperimentazione e ricerca nell’ambito delle attività formative, nonché per la individuazione di strumenti strategici per l’innovazione didattica e tecnologica, anche dell’informazione e della comunicazione, del sistema regionale di istruzione e formazione professionale. Inoltre esercita funzioni consultive ai fini della predisposizione del Piano regionale integrato di cui all’articolo 19.

 

  1. Del Consiglio di cui al comma l, oltre all’Assessore regionale per l’Istruzione e la Formazione professionale, o suo delegato, fanno parte il Direttore dell’Agenzia regionale per la formazione, e i rappresentanti delle organizzazioni imprenditoriali più rappresentative a livello regionale, delle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, delle università, delle camere di commercio, delle articolazioni territoriali del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, di enti o fondazioni di ricerca, individuati nel rispetto dei principi di cui al Regolamento Delegato (UE) n. 240/2014.

 

  1. L’Assessore regionale per l’istruzione e la formazione professionale disciplina con proprio decreto la composizione e le modalità di funzionamento del Consiglio e ne nomina i componenti in base alle designazioni effettuate dalle istituzioni e dalle associazioni di cui al comma 4.

 

  1. I componenti del Consiglio durano in carica tre anni ed esercitano le funzioni fino all’insediamento dei nuovi.

 

  1. La partecipazione al Consiglio non dà diritto ad alcun compenso né a rimborsi spese.

 

  1. Il Consiglio può essere articolato, oltre che in sede plenaria, anche settorialmente in ordine a tematiche specifiche e può avvalersi, a titolo gratuito dell’opera di soggetti di comprovata esperienza e professionalità nelle materie di cui alla presente legge.

 

  1. Alle riunioni del Consiglio possono essere invitati a partecipare, sia in sede plenaria che settoriale, rappresentanti di altri Assessorati regionali, nonché di altri soggetti pubblici o di altre organizzazioni riconosciute portatrici di interessi giuridicamente tutelati nelle materie di cui alla presente legge.

 

Art. 37

Banca dati unitaria

 

  1. L’Assessorato regionale per l’istruzione e la formazione professionale, al fine di perseguire i propri compiti di programmazione, indirizzo, coordinamento, vigilanza e controllo degli interventi formativi di cui alla presente legge, nonché al fine di rendere pubblica l’offerta formativa e assicurare l’integrazione e il coordinamento dei flussi informativi di valenza generale relativi alle diverse componenti del sistema regionale di istruzione e formazione professionale, istituisce la banca dati unitaria del sistema regionale di istruzione e formazione professionale.

 

  1. L’Assessorato regionale per l’istruzione e la formazione professionale attraverso l’Agenzia regionale per la formazione, per le finalità di cui al comma 1, si dota di una propria piattaforma informatica, accessibile a tutti, contenente, in apposite sezioni dedicate, tutte le informazioni relative a:

 

  1. a) albo delle istituzioni formative accreditate;

 

  1. b) catalogo regionale dell’offerta formativa;

 

  1. c) repertorio regionale dei profili professionali;

 

  1. d) sistema regionale di certificazione delle competenze;

 

  1. e) repertorio regionale delle qualificazioni;

 

  1. f) catalogo dell’offerta formativa in apprendistato;

 

  1. g) albo regionale del personale della formazione di cui all’articolo 25 della presente legge.

 

  1. La banca dati unitaria può contenere, altresì, ogni altra informazione di interesse generale attinente al sistema regionale di istruzione e formazione professionale.

 

  1. Con decreto del Dirigente generale del dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione professionale sono definite, nel rispetto delle previsioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, le modalità per l’organizzazione e la gestione dei dati contenuti nella banca dati di cui al presente articolo.

 

  1. La banca dati, al fine di garantire ai soggetti esercitanti competenze aventi rilevanza nell’ambito del sistema regionale di istruzione e formazione professionale lo scambio delle informazioni, si raccorda con i sistemi informativi gestiti dall’Amministrazione regionale, nonché da altri soggetti pubblici, da istituzioni scolastiche e formative accreditate e dal sistema camerale contenenti informazioni attinenti alle materie oggetto della presente legge.

 

TITOLO III

Disposizioni finali

 

Art. 38

Poteri sostitutivi

 

  1. L’Assessore regionale per l’istruzione e la formazione professionale, qualora i liberi consorzi comunali e le città metropolitane non ottemperino alle funzioni e ai compiti assegnati con la presente legge, previa diffida, esercita i relativi poteri sostitutivi tramite la nomina di commissari ad acta.

 

Art. 39

Programmi nazionali e comunitari

 

  1. L’attuazione e la gestione degli interventi di cui alla presente legge, previsti negli atti di programmazione della Regione e finanziati con risorse nazionali e comunitarie, è affidata nei limiti delle competenze e delle risorse assegnate, ai liberi Consorzi comunali e alle Città metropolitane.

 

Art. 40

Abrogazioni e modifiche di norme

 

  1. All’ articolo 10, comma 2 della legge regionale 24 marzo 2014, n. 8 dopo le parole ‘e di sviluppo economico’ sono aggiunte le parole ‘nonché le funzioni amministrative espressamente conferite dalla Regione con legge.’.

 

  1. La legge regionale 6 marzo 1976, n. 24 e successive modifiche e integrazioni, salvo quanto stabilito dall’articolo 39, comma 3, è abrogata.

 

  1. I commi 1, 2, 4 e 5 dell’articolo 39 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23 sono abrogati.

 

  1. L’articolo 34 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15 è abrogato.

 

  1. Sono altresì abrogate tutte le norme incompatibili con le disposizioni contenute nella presente legge.

 

Art. 41

Norme transitorie

 

  1. Le funzioni amministrative di cui alla presente legge, assegnate ai liberi consorzi comunali e alle città metropolitane sono esercitate, fino all’insediamento degli organi dei predetti enti, dalla Regione.

 

  1. Le relative risorse umane, finanziarie e strumentali per l’assolvimento delle funzioni di cui al comma l, attribuite ai liberi consorzi comunali e alle città metropolitane, sono previste dalla legge che ne disciplina il funzionamento e i compiti.

 

  1. L’Albo di cui all’articolo 25, comma 1, della presente legge, è costituito con atto del Direttore dell’Agenzia quale aggiornamento dell’Albo istituito ai sensi dell’articolo 14 della legge regionale 6 marzo 1976, n. 24 già più volte aggiornato.

 

Art. 42

Norma finanziaria

 

  1. Agli oneri finanziari derivanti dalle disposizioni della presente legge si provvede annualmente nei limiti delle risorse finanziarie iscritte nei pertinenti capitoli del bilancio di previsione della regione Siciliana, a valere sulla Rubrica dell’Assessorato regionale dell’Istruzione la Formazione professionale, e delle disponibilità delle risorse comunitarie del Fondo Sociale Europeo PO FSE 2014-2020, nonché delle altre risorse comunitarie e delle annuali assegnazioni statali di settore;

 

  1. Al fabbisogno finanziario per l’Agenzia di cui all’articolo 26 si provvede mediante istituzione di un apposito capitolo nel bilancio della Regione.

 

Art. 43

Norma finale

 

  1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

 

  1. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

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