L’elenco completo dei contributi erogati dal Comune di Palermo a Teatri, Associazioni e Fondazioni culturali

26 aprile 2018

Questo è un esempio di come non dovrebbero essere gestiti i fondi pubblici per le attività culturali. Risorse finanziarie pubbliche erogate senza bandi, con i soggetti scelti dall’amministrazione! Soggetti che, in alcuni casi, si vedono finanziati tre, quattro, cinque manifestazioni. Tutto questo è giusto? L’esposto integrale dei consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle all’Autorità Nazionale Anticorruzione e alla Corte dei Conti

Ricordate la Tabella H della Regione siciliana? E’ la lista dei contributi a fondo perduto da erogare a chi si occupa di attività culturali. In queste ore è in discussione in Assemblea regionale siciliana. La tabella H è passata dalla commissione legislativa di merito. Poi è stata esaminata e approvata dalla commissione Bilancio e Finanze. Ora dovrà essere approvata dal Parlamento siciliano con la manovra economica e finanziaria 2018. Anche il Comune di Palermo ha una propria Tabella H. Ma, a differenza di quanto avviene all’Ars, a decidere come spartire questi soldi è una sola persona: il sindaco Leoluca Orlando, che si è autoproclamato ‘monarca assoluto’ delle attività culturali della città!

Così il Comune di Palermo ha erogato poco più di 3 milioni di euro di fondi pubblici a soggetti privati!

Di questi, un milione e mezzo di euro fanno capo ai fondi del ‘Patto per il Sud’: denaro pubblico che dovrebbe servire per le infrastrutture e che, invece, viene utilizzato per spartire fondi ‘a pioggia’ alle associazioni culturali, a discrezione dell’amministrazione comunale!

I restanti fondi sono invece soldi del Comune di Palermo erogati con determine dirigenziali: cioè con la firma del dirigente del Comune responsabile del procedimento amministrativo che si assume la responsabilità contabile di tali atti.

Pensate un po’: prima di erogare i fondi della Tabella H la commissione Cultura dell’Ars esamina centinaia, se non migliaia di richieste; se il caso lo richiede, convoca i protagonisti delle attività culturali per conoscere meglio i progetti; poi elabora una proposta che, come già ricordato, deve essere approvata prima dalla commissione Bilancio e poi dal Parlamento dell’Isola.

Non solo. Chi usufruisce dei fondi della Tabella H deve rendicontare come spende i soldi, specie se, l’anno successivo, torna a chiedere i contributi.

Anche al Comune di Palermo è così? C’è un regolamento che, come nel caso della Tabella H, presuppone criteri e rendicontazione delle spese effettuate?

Sulla vicenda c’è un esposto dei consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle all’Autorità Nazionale Anticorruzione, alla Procura della Corte dei Conti per la Regione siciliana, al Segreteria generale del Comune di Palermo e alla Ragioneria generale dello stesso Comune di Palermo.

In calce a questo articolo potete leggere, per esteso, l’esposto presentato dai grillini di Sala delle Lapidi (la sede del Consiglio comunale di Palermo).

Qui di seguito pubblichiamo l’elenco delle associazioni culturali e, in generale, dei soggetti che hanno beneficiato di questi fondi pubblici, che ammontano a circa un milione e mezzo di euro.

Cominciamo con i soggetti finanziati con i fondi del Patto per il Sud, come già ricordato, poco più di un milione e mezzo di euro di fondi pubblici:

Associazione Piccolo Teatro Patafisico: 10 mila euro

Associazione culturale Lumpen: 40 mila euro

Federteatri Sicilia: 160 mila euro

Teatro Biondo Stabile di Palermo: 140 mila euro

Associazione siciliana Amici della Musica: 90 mila euro

Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana: 100 mila euro

Centro Interculturale Artistico Sicilia: 10 mila euro

Centro Culturale Tedesco Goethe Institut: 20 mila euro

Settimana di Studi Danteschi: 10 mila euro

Associazione Culturale Teatro Bastardo: 20 mila euro

Associazione Casa Fornovecchio: 20 mila euro

Mesme associazione Mediterranea: 35 mila euro

Associazione Accademia degli Offuscati: 40 mila euro

Centro di Ricerca per la Narrativa e il Cinema: 25 mila euro

Associazione Settimana delle Culture: 25 mila euro

Associazione culturale le Mosche: 30 mila euro

Associazione Pro.Vi.De.: 50 mila euro

Push Associazione No Profit: 20 mila euro

Associazione Culturale Nero: 24 mila e 631euro

Compagnia di Virgilio Siedi Danza: 90 mila euro

Associazione Culturale On Drop: 25 mila euro

Teatro Libero palermo Onlus: 50 mila euro

Associazione compagnia Franco Scaldati: 45 mila euro

Associazione Culturale Festival delle Letterature Migranti: 80 mila euro

ARS Nova Associazione siciliana per la Musica da camera: 15 mila euro

Sicilia Queer Associazione Culturale: 35 mila euro

Associazione Sole Luna: 20 mila euro

Consorzio Centro Commerciale naturale: 20 mila euro

Associazione Le Vie dei Tesori Onlus: 30 mila euro

Associazione Culturale Notte di Zucchero: 30 mila euro

Laboratorio di letizia battaglia: 50 mila euro

Associazione di Promozione Sociale Brusio: 10 mila euro

Associazione Culturale Curva Minore: 35 mila euro

Associazione Culturale Teatro Bastardo: 30 mila euro

Associazione Cassaro Alto: 10 mila euro

Segue la spartizione di un altro milione e 128 mila euro circa con determinazioni dirigenziali (cioè a firma del dirigente del Comune responsabile di tale atto amministrativo). Ecco di seguito l’elenco dei beneficiati:

Associazione Culturale Sicilia Quer 2016: 3 mila e 660 euro

Associazione Dirirammu: 15 mila euro

Comitato Solimusic: 500 euro

Associazione Culturale Teatro delle Beffe: 6 mila euro

Società cooperativa Cult Palermo: 4 mila euro

Associazione culturale Kleis: 8 mila e 800 euro

Associazione Centro studi della Città del Sole: mille e 500 euro

Parrocchia Basilica di San Francesco d’Assisi: 32 mila e 800 euro

Associazione Culturale Spazio Libero 2007 Misilmeri: 6 mila e 500 euro

Associazione culturale Nottedoro: 3 mila e 200 euro

Società Dante Alighieri Palermo: 4 mila 880 euro

Centro Ricerca per la Narrativa e il Cinema: 12 mila euro

Associazione Culturale Festival delle Letterature Migranti: 5 mila euro

Associazione Eidos: 13 mila 656 euro

Associazione Anfe: 25 mila euro

Associazione Culturale Teatro Carlo Magno: 25 mila euro

Associazione Teatrale e Culturale ‘Giuseppe Schiera’: 24 mila euro

Associazione Culturale Quadrelle: 26 mila 250 euro

VB Studio: 5 mila euro

Anpi e Anci Palermo: 5 mila euro

Associazione Elementi No profit: 25 mila euro

Associazione Sole e Luna: 10 mila euro

Studio Camera srl: 600 euro

Prologo Mostra Donna del Rotolo: mille e 500 euro

Palermo Pride 2017: quasi 40 mila euro

Associazione Il Dolce suono 32 mila e 500 euro

Associazione Figli d’Arte Cuticchio: quasi 40 mila euro

Associazione Pianeta Sud: quasi 40 mila euro

Associazione di studi danteschi: 8 mila euro

Le Vie dei Tesori: 10 mila euro

Associazione Culturale Germogli d’Arte: 10 mila euro

Associazione Culturale Scena Dinamica: 13 mila e 200 euro

Associazione Teatro Atlante: 4 mila euro

Associazione per la Conservazione delle Tradizioni Popolari: 5 mila euro

Associazione Culturale Kangardo: 8 mila e 800 euro

Associazione di Cultura, Sport e Tempo Libero: 8 mila euro

Ditta Angave srl: 10 mila euro

Associazione V&T Progetti per il Teatro e le Telecomunicazioni: 39 mila e 600 euro

Associazione Culturale Cammelli: 8 mila euro

Associazione Culturale Notte di Zucchero: 22 mila euro

Associazione Culturale Il Dolce Suolo: mille e 500 euro

Associazione Culturale Ditirammu: 35 mila euro

Associazione Lumpe: 24 mila e 400 euro

Associazione Culturale Il Tambuto di Aci: 14 mila euro

Associazione Culturale Officina dell’arte: 11 mila euro

Associazione Compagnia ‘Franco Scaldati’: 35 mila euro

Associazione Buskers: 20 mila euro

Associazione Lumpen: 33 mila euro

Parrocchia Basilica San Francesco d’Assisi: 33 mila euro

Ditta Produzioni Teatrali e Servizi per lo Spettacolo: 8 mila e 800 euro

Associazione Culturale Teatro Bastardo: 25 mila euro

Associazione Culturale Palermo in Danza: 10 mila e 450 euro

Accademia degli Offuscati: quasi 30 mila euro

Associazione Eidos: 13 mila e 656 euro

Associazione Culturale Pergamo: 9 mila e 500 euro

Parrocchia Basilica San Francesco d’Assisi: 33 mila euro

Centro Nazionale Studi Pirandelliani: 18 mila euro

Associazione Un Giorno Nuovo: 18 mila euro

Associazione Anfe: 25 mila euro

Associazione Lumpen: 8 mila e 500 euro

Associazione Un Nuovo Giorno: 2 mila euro

Ditta Produzioni Teatrali e Servizi per lo Spettacolo: 13 mila e 200 euro

Associazione Per esempio onlus: 10 mila euro

Associazione Pa.Ge.Mus.: mille e 500 euro

Umberto Allemandi & c: 3 mila e 500 euro

Associazione Culturale Kleis: 10 mila euro

Associazione Culturale Aindartes: 6 mila e 500 euro

Centro di Ricerca per la Narrativa e il Cinema: 18 mila e 200 euro

Associazione Culturale Teatro Nuova Palermo: 12 mila e 500 euro

Fondazione Ignazio Buttitta: 13 mila e 500 euro

Associazione Un Nuovo Giorno: 8 mila euro

Associazione Un Nuovo Giorno: 3 mila euro

Associazione Norman Zarcone: 13 mila euro

Si chiude con due determine dirigenziali a parte: la prima da 200 mila euro circa, la seconda da 278 mila euro in favore della Fondazione Sant’Elia.

Che dire? Che questo modo di gestire il denaro pubblico – soprattutto nelle attività culturali, che dovrebbero migliorare il senso civico dei cittadini – è molto, ma molto discutibile.

Non ci convince affatto, tanto per cominciare, l’avere inserito in questo calderone il Teatro Biondo Stabile di Palermo e l’Orchestra Sinfonica Siciliana.

Nulla da dire a a queste due istituzioni culturali. Ma il Teatro Biondo – per la parte che compete il Comune – ha già dei fondi dedicati. Mentre dell’Orchestra Sinfonica Siciliana deve essere sostenuta dalla Regione!

Se leggete attentamente la lista di questi soggetti vi accorgerete che alcuni di questi vengono finanziati due volte, tre volte, quattro volte!

Si dirà: sono manifestazioni culturali diverse. Certo. Ma siamo sicuri che questa manifestazioni culturali debbano essere svolte proprio da quai soggetti che godono di tre, quattro, cinque elargizioni?

Su questo punto si sofferma l’esposto che potete leggere qui di seguito:

I sottoscritti Consiglieri Comunali del MoVimento 5 Stelle, Salvatore Ugo Forello, Rosalia Lo Monaco, Giulia Argiroffi, Antonino Randazzo, Igor Gerarda e Concetta Amella, con la presente segnalazione alle SS.VVV. evidenziano profili di dubbia legittimità dell’operato
dell’amministrazione comunale di Palermo con riferimento a n. 38 determinazioni in oggetto, con cui si è proceduto a disporre affidamenti diretti per un importo complessivo di
€ 1.534.600,99.
PREMESSE
1. In data 15/03/2018 il gruppo del MoVimento 5 Stelle presso il Comune di Palermo, nell’esercizio delle proprie prerogative di Consiglieri Comunali, ha presentato richiesta di accesso agli atti presso la Ragioneria Generale, al fine di acquisire le determinazioni dirigenziali relative alle “iniziative strategiche del Patto per il Sud della città di Palermo”, emesse dal Capo Area del Settore Cultura.

Va rammentato che il diritto di accesso di cui il consigliere comunale è titolare, oltre che dalla Legge 241/90, è assicurato e rinforzato dalla norma speciale di cui all’“art. 43 c. 2 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267” che testualmente recita: “i consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del proprio mandato”. La norma accorda al Consigliere Comunale e Provinciale un diritto pieno e non comprimibile atteso che la speciale normativa, che detta il diritto di accesso dei Consiglieri Comunali non prevede alcun limite nemmeno a tutela di esigenze di riservatezza, fermo restando, tuttavia, il dovere per i Consiglieri medesimi di mantenere il segreto “nei casi specificamente determinati dalla legge” (così TAR SARDEGNA, SEZ. II – sentenza 30 novembre 2004, n. 1782). Inoltre, l’art. 54 dello Statuto del Comune di Palermo rubricato “Accesso dei Consiglieri agli atti, alle informazioni e ai locali comunali” enuncia il diritto dei Consiglieri di:
– prendere visione dei provvedimenti adottati dall’Amministrazione comunale, dalle aziende ed enti da questa dipendenti o controllati, dalle Circoscrizioni;
– avere tutte le informazioni necessarie all’esercizio del mandato, anche in forma diretta;
– ottenere, senza spesa, copia degli atti richiesti;
– libero accesso e di ispezione negli stabilimenti comunali e nelle relative pertinenze.

2. Il Ragioniere Generale, in data 23/03/2018, in riscontro alla richiesta di atti e documenti, ha trasmesso copia di nn. 38 determinazioni dirigenziali con le quali si è provveduto – nel periodo compreso tra il 06.02.2017 e il 5.03.2018 – a disporre 38 affidamenti diretti, a favore di associazioni e/o enti privati, per una somma complessiva di € 1.534.600,99, prelevati dal fondo del Patto per il Sud, area “Turismo e Cultura”, per la realizzazione
di progetti culturali, in forza dell’art. 63 c.2, lett. b), D.Lgs. 50/2016 (v. prospetto riepilogativo doc. nr.1).
3. Le citate determinazioni dirigenziali, analoghe nella formulazione e nella struttura, sono corredate dal certificato di impegno e di accertamento attestante la copertura finanziaria, la scheda del progetto, il relativo cronoprogramma, il parere di validità culturale e congruità della spesa, la dichiarazione sostitutiva relativa all’insussistenza dei motivi di
esclusione di cui all’ “art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016” e la dichiarazione sostitutiva relativa alla tipologia del progetto “ex art. 63. comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016” (???)
(v. cartella contente nn. 38 determinazioni consultabile nel seguente link
https://drive.google.com/open?id=1yrqM8jcWSmfLFcWea4RIcp0gw2aweiZL).
4. I progetti culturali de quibus sono stati inseriti nell’area di intervento strategica del Patto per il Sud “attività culturali della città” o “interventi tesi alla possibilità d’incontro tra i giovani del quartiere ed altre realtà cittadine ad esso distanti, con particolare riferimento alla dimensione multietnica vista come modello di sviluppo ed opportunità identitaria per la nuova Palermo, anche con il coinvolgimento delle scuole”.
5. Con atto di indirizzo n. 89 del 09/05/2016, la Giunta Comunale, ha preso atto del “Patto per lo sviluppo della città di Palermo”, sottoscritto in data 30/04/2016, dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Sindaco. Esso include interventi sinergici ed integrati sul territorio della Città, articolati in principali linee di sviluppo e relative aree di intervento ivi inclusa “Turismo e Cultura”, con specifici finanziamenti (v. doc. nr. 2).
Gli obiettivi prioritari del Patto sono:
 La realizzazione dell’infrastrutturazione del territorio;
 La creazione di nuovi investimenti industriali;
 La riqualificazione e ogni azione funzionale allo sviluppo economico, produttivo e occupazionale.
Tali finalità sono strettamente legate al più generale obiettivo teso a ridurre il divario tra il Meridione e le Regioni del Centro Nord. Le azioni considerate strategiche per questo asse di intervento tendono a migliorare l’accessibilità delle aree ad alta vocazione turistica, con particolare riferimento al turismo e al percorso arabo-normanno, riconosciuto dall’UNESCO patrimonio dell’Umanità, che vede coinvolti i comuni di Palermo, Cefalù e Monreale. Si
tende a realizzare opere di manutenzione, valorizzazione e rifunzionalizzazione delle strutture culturali ed artistiche di rilievo e a promuovere uno sviluppo turistico integrato e sostenibile.

CONSIDERAZIONI DI DIRITTO
A) I profili di dubbia legittimità dell’impiego dei fondi del patto per Palermo per le finalità e attività previste dalle determinazioni de quibus.
I. Come desumibile dal prospetto riepilogativo allegato (doc. nr. 1) e dalle determinazioni dirigenziali (doc. nr. 2), i progetti finanziati – per una somma complessiva di € 1.534.600,99 – riguardano nello specifico, una serie di manifestazioni culturali ed eventi quali mostre, concerti, rappresentazioni teatrali, festival e convegni.

Tali prestazioni, nella stragrande maggioranza dei casi, sono concentrate in poche giornate o addirittura in una giornata, affidati direttamente ad enti e associazioni culturali private.
Sembrerebbe che questo ventaglio di iniziative culturali siano scollegate, poco strutturate e non confacenti ai reali obiettivi funzionali e operativi del Patto per il Sud, che richiederebbe interventi più marcati.
Ci si chiede, pertanto, se la linea adottata dall’amministrazione comunale di destinare ingenti somme di denaro per questi eventi sia da considerare legittima.
Ciò che sembra mancante in questa vicenda è l’elaborazione di una visione, di un piano e di un progetto di carattere generale volto a favorire – in modo organico – lo sviluppo culturale della città. In altre parole, l’assenza di prodotti più strutturati, ottenibili solo dopo un’attenta analisi delle strategie necessarie da mettere in campo, per attivare il massimo coinvolgimento di tutti gli operatori e avere, così, significative e durature ricadute
sul territorio. Il compito di seguire tale virtuosa, trasparente e legittima strada sarebbe spettato all’amministrazione attiva.
II. È appena il caso di rilevare, inoltre, che per alcuni eventi finanziati è previsto, addirittura, un biglietto di ingresso che costituisce sicuramente una barriera per i potenziali utenti. Ciò si pone in antitesi con il principio di una cultura accessibile a tutti, manifestata dallo stesso Patto per il Sud e al più generale principio, di consentire l’accesso e la fruizione al più ampio numero di soggetti.
B) I profili di dubbia legittimità, per mancanza dei presupposti e/o in assenza di espressa motivazione, dell’applicazione dell’art. 63, c. 2, lett b) D. Lgs. 50/2016, delle determinazioni de quibus.

I. Dalla visione delle determinazioni dirigenziali, emerge un evidente profilo di criticità, poiché sono stati finanziati singoli progetti e associazioni con “affidamenti diretti” per un importo complessivo di € 1.534.600,99, mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, “ex art. 63 c.2 lett b) D. Lgs. 50/2016”. Tale articolo, contenuto nel codice dei contratti pubblici, prevede la possibilità di derogare ai principi di evidenza pubblica, dando conto con adeguata motivazione nella determina a contrarre, della sussistenza dei relativi presupposti nel primo atto della procedura. La stazione appaltante – in questi casi – sarebbe tenuta ad accertare l’esistenza dei requisiti che legittimano il ricorso a questa particolare procedura “in deroga”, valutando il caso concreto
e comprovando in modo rigoroso l’oggettiva impossibilità di ricorrere ad altri fornitori.
La norma richiamata, più in particolare, prevede che nel caso di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, la procedura negoziata senza previa pubblicazione può essere utilizzata quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni:
1) lo scopo dell’appalto consiste nella creazione o nell’acquisizione di un’opera d’arte o rappresentazione artistica unica;
2) la concorrenza è assente per motivi tecnici;
3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale.
II. Nel caso di specie, nelle varie determinazioni dirigenziali, sebbene sia richiamata la norma di cui “all’art. 63 c.2 lett b) del D.Lgs. 50/2016”, non viene data alcuna motivazione specifica, ad hoc. Non è un caso che tutte le determinazioni in oggetto siano “atti fotocopia”, facendo riferimento in modo identico e, certamente, non individualizzante al fatto “che il progetto culturale x, realizzato da y, si caratterizza per la sua unicità ed impossibilità di confronto con eventuali altri progetti che, per la natura intrinseca, quale opera dell’ingegno del progetto artistico, unico per definizione, darebbe
luogo a differenti esiti”.
Sulla base di tale errato e fallace assunto, nel settore culturale e artistico sarebbe impossibile ricorrere a procedure selettive e concorsuali perché – per definizione – ogni rappresentazione teatrale, musicale, fotografica, pittorica, letteraria, cinematografica, nonché ogni festival di teatro, musica, fotografia, pittura, letteratura, cinema sarebbe un prodotto unico per definizione. Ma così non è, come ha dimostrato anche lo stesso
Comune di Palermo che, quando ha svolto una corretta attività preliminare e
preparatoria di pianificazione e programmazione culturale, ha pubblicato bandi e gare aperte ad enti e associazioni culturali attive negli specifici settori di interesse. Questa condotta, tra l’altro, è rispettata e seguita da parte delle stazioni appaltanti (pubbliche) di tutta Italia.
Con le nn. 38 determinazioni dirigenziali, il Comune di Palermo sembrerebbe avere violato o, comunque, tentato di eludere la normativa prevista dal codice degli appalti. Tale circostanza emergerebbe anche da una semplice lettura dell’oggetto degli affidamenti diretti: infatti, se il Comune di Palermo avesse voluto realizzare un “festival delle letterature migranti”, un “centro internazionale della fotografia”, un “progetto cinema e teatro”, una “notte di zucchero”, un “film fest”, un “teatro per ragazzi, l’arte adotta un bambino”, una “settimana degli studi danteschi” etc. o, ancora,
un progetto su un determinato quartiere, come quello di Ballarò, avrebbe dovuto predisporre un bando nel quale indicare i termini, gli obiettivi e le finalità che intendeva perseguire, permettendo a tutti i soggetti culturali interessati di presentare un’adeguata offerta progettuale. Per altro verso risulta incomprensibile come si siano potuti finanziare in modo diretto iniziative, festival, fiere quali eventi che si susseguono anno per anno, con le medesime caratteristiche e condizioni, come la “34esima edizione
della macchina dei sogni”, la “XII edizione del film festival sole luna”, la seconda edizione della “via dei librai”, con affidamenti diretti di fondi strutturali come il patto per il sud, e destinati sempre a specifiche associazioni culturali private.
III. Inoltre, lascia molto perplessi la dichiarazione sostitutiva relativa alla tipologia del progetto che viene sottoscritta, dal legale rappresentante dell’associazione, attestante l’unicità e l’impossibilità di confronto con altre prestazioni (ex art. 63. comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016”, che appare anomala, di dubbia validità e, comunque, priva di efficacia.
Infatti, la mera autodichiarazione non può comprovare la presenza di tali requisiti, mancando, alla base, un controllo e una verifica da parte dell’Ente Locale della sussistenza dei presupposti di legge per gli affidamenti diretti. Anche in questo caso, con la richiesta e predisposizione di tale anomala autocertificazione sembrerebbe che il Comune intenda aggirare ed eludere l’obbligo di ricorrere a procedure concorsuali.
Non è un caso che la richiesta di una dichiarazione sostitutiva (ex art. 63, comma 2, lett b) risulti un unicum nel panorama delle stazioni appaltanti d’Italia.
IV. Concludendo, sembrerebbe assente nella fattispecie de qua un’attività da parte del Comune di pianificazione quadro che, dopo una preliminare fase di analisi dei propri fabbisogni, di ideazione e di studio, avrebbe potuto portare alla redazione di un bando e all’avvio di una procedura concorsuale. L’amministrazione, invece, si è limitata a finanziare in modo diretto un gran numero di associazioni e enti privati, così distribuendo, attraverso affidamenti diretti, la somma complessiva di € 1.534.600,99.
La programmazione degli interventi da realizzare è, e deve essere considerata, un elemento essenziale; essa, come più volte osservato dall’Autorità per la Vigilanza su Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (Determinazione n. 5 del 6 novembre 2013 “Linee guida su programmazione, progettazione ed esecuzione del contratto nei servizi e
nelle forniture”), rappresenta uno strumento fondamentale per garantire la trasparenza dell’azione amministrativa e la concorrenza nel mercato, per prevenire la corruzione e garantire il corretto funzionamento della macchina amministrativa. La programmazione deve avvenire in forma integrata, in una logica di governance, con il coinvolgimento degli attori della società civile.
Se ci fosse stata una gara pubblica avrebbero partecipato altre associazioni ed enti, le proposte culturali sarebbero state di numero maggiore e in grado di assicurare meritevoli prestazioni a costi più contenuti.
Si ritiene, pertanto, che manchi il presupposto giuridico per procedere tramite tale procedura o che, in subordine, non sia stato adeguatamente motivato, così mortificando il processo concorrenziale, senza alcun tipo di giustificazione e compensazione in termini di guadagni di efficienza. Viene impedito, ristretto e falsato in maniera consistente il gioco della
concorrenza, eludendo la norma esclusivamente per finalità autoreferenziali del Comune.
V. Ciò che viene meno è, da un lato, la comparazione di offerte provenienti da più operatori e, dall’altro, una competizione corretta e leale, nel rispetto dei principi di universalità, parità di trattamento, uguaglianza e non discriminazione.
Vengono meno, inoltre, la trasparenza e la libertà di accesso dei partecipanti, elementi che sarebbero stati assicurati mediante una procedura ad evidenza pubblica in cui, tipicamente, va favorita la massima partecipazione degli aspiranti concorrenti.
Come delineato anche dalle “linee guida n.8 per il ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili” dell’ANAC, poiché appunto si tratta di una deroga, è necessario che i presupposti per ricorrere alla stessa, siano accertati con particolare rigore e debitamente motivati nella delibera o determina a contrarre, nel pieno rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, ovvero dei principi di concorrenza, parità di
trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità.
Inoltre, nella Sentenza del Cons. St., sez. III, 8 gennaio 2013, n. 26, è stato affermato che: “la procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara riveste carattere di eccezionalità rispetto all’obbligo delle amministrazioni aggiudicatrici di individuare il loro contraente attraverso il confronto concorrenziale, per cui la scelta di tale modalità richiede
un particolare rigore nell’individuazione dei presupposti giustificativi, da interpretarsi restrittivamente, ed è onere dell’amministrazione committente dimostrarne l’effettiva esistenza”.
Con riferimento al previgente “art. 57, D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163”, che già disciplinava la procedura negoziata senza bando, con Sentenza del T.A.R. Palermo, sez. III, 04/07/2017, n. 1769 è stato affermato che: “la procedura negoziata, senza pubblicazione del bando, può essere utilizzata nella misura strettamente necessaria, ai fini dell’affidamento di un appalto
con la pubblica amministrazione, quando l’estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per le stazioni appaltanti e non da situazioni soggettive, contingibili, prevedibili e ad esse imputabili, anche per ritardo di attivazione dei procedimenti, non è compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte, ristrette o negoziate previa pubblicazione di un bando di gara; pertanto essa si sostanzia in una vera e propria trattativa privata e rappresenta un’eccezione al principio generale della pubblicità e
della massima concorsualità onde i presupposti per la sua ammissibilità devono essere accertati con il massimo rigore e non sono suscettibili di interpretazione estensiva e in particolare, per quanto riguarda l’urgenza di provvedere, essa non deve essere addebitabile in alcun modo all’Amministrazione per carenza di adeguata organizzazione o programmazione ovvero per sua inerzia o responsabilità”.
C) I profili di dubbia legittimità, con riferimento al parere di validità culturale e di congruità di spesa delle determinazioni de quibus.
Come già accennato sopra, tutte le determinazioni dirigenziali in oggetto, sono corredate da un parere di validità artistica e di congruità di spesa.
Non è indicato quale verifica abbia compiuto il responsabile culturale del Comune; il risultato, però, è stato quello di avere ritenuti congrui e accettati in toto i progetti culturali presentati, senza aver apportato alcuna modificazione.
Non è specificato, inoltre, in base a quali criteri, il Responsabile Culturale del Comune, riferendosi a ciascun progetto attesti che: “il compenso può essere considerato congruo e in linea con i costi di mercato delle medesime prestazioni, fatto salvo l’art. 2233, che tiene conto dell’importanza dell’opera e dal decoro della professione”.
In particolare, in tutte le deliberazioni il parere di validità artistica e di congruità di spesa sono state espresse dalla stessa persona. Tale esperto culturale, dalle informazioni tratte da internet, risulta laureato al DAMS e avrebbe prestato attività come mediatrice culturale in una realtà museale di Roma; da questi elementi appare di dubbia validità ed attendibilità l’attestazione resa sia dal punto di vista artistico sia, soprattutto, contabile per una cifra complessiva di € 1.534.600,99.
Ci si chiede: come può essere sempre lo stesso esperto rendere parere di validità artistica su progetti culturali di così differente genere, dal cinema al teatro, dalla fotografia alla letteratura e alla pittura? E ancora, con quali competenze contabili e finanziarie un esperto culturale ha espresso parere di congruità di spesa su tali progetti?

Sembrerebbe, così, che l’amministrazione si sia limitata a concedere un mero placet a tutti i progetti presentati e ai costi unilateralmente predisposti dall’associazione o ente privato beneficiari del finanziamento pubblico.
D) Valore ed efficacia della presente segnalazione anche quale esposto alla Procura della Repubblica presso la Corte dei Conti della Regione Siciliana.
Quanto fin qui rappresentato potrebbe avere causato al Comune di Palermo e allo Stato anche un nocumento di natura economico-finanziaria. Per questo si ritiene opportuno presentare – con il medesimo atto de qua – esposto all’Ill.ma Procura della Repubblica presso la Corte dei Conti per l’accertamento di un eventuale danno erariale prodotto alle
casse comunali nei confronti degli amministratori, dirigenti e funzionari comunali autori delle condotte (omissive e commissive) indicate nel presente atto. Certi della collaborazione, si porgono distinti saluti.
Palermo 19.04.2018
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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