I marchi sui grani antichi della Sicilia: la vicenda non è chiusa, parola dell’avvocato Musso!

15 luglio 2017

“Deve essere chiara una cosa – dice l’avvocato Lillo Massimiliano Musso -: l’unico rimedio certo e definitivo per impedire che un giorno qualche azienda possa rivendicare e imporre il pagamento di un corrispettivo per l’uso del marchio di questi grani antichi della Sicilia è la cancellazione sic et simpliciter del marchio commerciale dal registro dell’Ufficio Marchi e Brevetti del Ministero dello Sviluppo Economico“. Sennò…

Si è davvero chiusa la vicenda dei grani antichi siciliani i cui nomi sono stati registrati come marchi, con riferimento alle varietà Tumminìa, StrazzavisazziMaiorca? Sembrava di sì e noi ne abbiamo dato notizia, in seguito a un esposto di Mario Di Mauro, presidente di TerraeLiberazione, e di Giuseppe Li Rosi, presidente dell’associazione Simenza (come potete leggere qui). A sollevare dubbi è l’avvocato Lillo Massimiliano Musso, che è un esperto proprio in questo delicato campo del Diritto.

“Deve essere chiara una cosa – dice l’avvocato Musso -: l’unico rimedio certo e definitivo per impedire che un giorno qualche azienda possa rivendicare e imporre il pagamento di un corrispettivo per l’uso del marchio di questi grani antichi della Sicilia è la cancellazione sic et simpliciter del marchio commerciale dal registro dell’Ufficio Marchi e Brevetti del Ministero dello Sviluppo Economico. Se il marchio non viene cancellato, in futuro, si potrebbero avere brutte sorprese”.

Ci spiega il perché?

“E’ semplice: detti marchi registrati conservano un ragguardevole potenziale economico. Se c’è la volontà di chiudere per sempre questa storia bisogna cancellarli. Il tutto nel nome dei basilari principi di prudenza e precauzione”.

Cos’è un marchio commerciale? E si possono registrare come marchi i nomi delle cultivar del grano?

“In generale, il marchio commerciale registrato esiste per affermare il diritto esclusivo di sfruttamento economico in capo a chi l’ha registrato, tanto come denominazione (esempio, Coca Cola) , quanto come segno (esempio, Nike) o composizione (esempio, Intel). Fintanto che vi sarà un titolare assegnatario dei marchi Tumminìa, Strazzavisazzi e Maiorca, ebbene, a detti marchi corrisponderà un ‘padrone’. Questi può vietarne l’uso a chicchessia. La funzione del marchio commerciale è proprio questa, cioè di dare il diritto esclusivo di sfruttamento economico, a cui corrisponde un potere di inibizione dell’uso erga omnes”.

Quindi, a suo parare, coloro i quali hanno registrato questi marchi – e quindi non solo il titolare della società veronese Terre e Tradizioni – dovrebbero cancellare le registrazioni?

“Certamente”.

Ma alcuni sostengono che l’hanno fatto solo per tutela e danno a tutti la possibilità di utilizzare tali nomi?

“Ognuno può dare le sue spiegazioni. Ma nella sua domanda risiede la risposta: se questi signori danno a tutti la possibilità di utilizzare i nomi delle varietà di grani antichi siciliani che hanno registrato, ebbene, significa che ne sono i padroni, visto che la facoltà di autorizzare l’uso di un marchio commerciale appartiene al titolare, il quale oggi ti può autorizzare, come sembra avvenire in queste ore, ma domani chissà?”.

Insomma: la vicenda è più complicata di quanto sembrava.

“Per l’appunto”.

Quindi mantenendo le registrazioni potrebbero insorgere problemi?

“Sì, potrebbero insorgere grossi problemi”.

Tipo?

“L’articolo 13 del Codice della proprietà industriale, al suo primo comma, impedisce che possano costituire oggetto di registrazione, come marchio d’impresa, i segni privi di carattere distintivo. Però…”.

Però?

“Però sono previste due deroghe, che corrispondono a due ipotesi legate all’uso dello stesso marchio. Il secondo comma prevede che, in deroga al comma 1, possano costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa i segni che prima della domanda di registrazione, a seguito dell’uso che ne sia stato fatto, abbiano acquistato carattere distintivo”.

Se abbiamo ben capito, qualcosa che, in un primo momento, non può essere registrato come marchio, in un secondo momento potrebbe diventare suscettibile di registrazione?

“Sì, se, come ho detto, abbia acquistato un carattere distintivo. E’ sufficiente una campagna pubblicitaria oculata e la distribuzione nelle catene di vendita ed il gioco è fatto”.

Per le tre varietà di grani antichi siciliani si può parlare di caratteri distintivi?  

“No. Tale ipotesi è stata scongiurata grazie alla decisa reazione di numerosi esponenti della società civile siciliana. Tanti siciliani hanno colto la gravità dei fatti grazie ai reportage di giornalisti con la schiena dritta, fino alla resa della società che ha registrato le varietà di grani antichi della nostra Isola: parlo di Terra e Tradizioni Srl, che ha dichiarato di vendere al prezzo simbolico di un centesimo i marchi in questione. Tuttavia, va detto che la seconda deroga, prevista dal terzo comma dell’articolo 13, è ancora in fase di compimento”.

Che significa?

“Che non può essere esclusa la sanatoria”.

Quindi i marchi nulli per difetto del carattere distintivo possono diventare validi?

“Sì. Il terzo comma esclude espressamente che il marchio possa essere dichiarato o considerato nullo se prima della proposizione della domanda o dell’eccezione di nullità, che si rivolge al Tribunale delle Imprese, il segno che ne forma oggetto, a seguito dell’uso che ne è stato fatto, abbia nel frattempo acquistato carattere distintivo. Infatti, un marchio registrato è valido finché non vi sia una sentenza civile passata in giudicato che ne dichiari la nullità, per il tenore del terzo comma dell’art. 13”.

Che bisogna fare, allora, per eliminare alla radice l’ipotesi che qualcuno, un giorno, possa accampare diritti su questi tre grani antichi della Sicilia?

“Gli odierni titolari dei marchi, tutti, nessuno escluso, debbono cancellare i marchi. Lasciandoli registrati, un giorno qualcuno potrebbe utilizzarli. Sotto questo profilo, la norma non dà adito a dubbi. E’ inutile che ci prendiamo in giro: la norma prevede espressamente la sanatoria del marchio nullo, attraverso la decadenza generale dalla specifica azione di nullità. I produttori dovrebbero intimare un termine per la cancellazione ‘spontanea’, decorso il quale la questione dovrebbe essere posta al Tribunale per le Imprese per ottenere in tempi rapidi la cancellazione di marchi commerciali che esistono solo e soltanto per creare posizioni di dominio commerciale. Sostenere il contrario è segno di, mi limito a dire, imponderatezza della reale natura giuridica di un marchio commerciale”.

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