Torna a tremare la Formazione: rivelazioni su IAL Sicilia, Cefop, Ecap, Enfap e Aram (e su Genovese…)

9 maggio 2017

Nell’aprile del 2014 l’allora dirigente generale del Dipartimento del Lavoro della Regione siciliana, con l’interim del Dipartimento Formazione professionale, dottoressa Anna Rosa Corsello, inviava una lettera alla Guardia di Finanza. E’ un documento nel quale la dirigente ricostruisce come alcuni enti formativi ricevevano le risorse finanziarie dell’Avviso 20 e, contemporaneamente, usufruivano della Cassa integrazione. Emerge un quadro inedito con responsabilità descritte con precisione dall’allora dirigente generale

In una relazione scritta nell’aprile 2014 dalla dottoressa Anna Rosa Corsello, all’epoca dei fatti dirigente generale del Dipartimento regionale del Lavoro con l’interim del Dipartimento della Formazione professionale, emergono alcuni retroscena sull’erogazione della Cassa integrazione ad alcuni enti che operavano nella stessa Formazione professionale: IAL Sicilia, Cefop, l’Ecap, l’Enfap e l’Aram. Nella lettera si parla anche del parlamentare nazionale, Francantonio Genovese, coinvolto in una vicenda giudiziaria che riguarda proprio la Formazione professionale.

In questa relazione, inviata alla Guardia di Finanza, emergono particolari fino ad oggi inediti.

Si parla dell’Avviso 20. E di Cassa integrazione. Una ricostruzione puntuale di tutti i passaggi – alcuni, a dir la verità, molto ‘sofferti’ (noi utilizziamo questo aggettivo, i lettori, magari, potrebbero optare per descrizioni più ‘colorite’…) – contrassegnati dalla presenza di un fiume di denaro pubblico: per la precisione, circa 286 milioni di Euro.

Per la cronaca, l’Avviso 20 del 2011, che diventa operativo l’anno successivo, segna l’avvio della Formazione professionale siciliana che verrà finanziata soltanto con i fondi europei (per la precisione, con le risorse del Fondo Sociale Europeo). Adesso leggiamo insieme cosa scriveva la dottoressa Corsello nel 2014, quando è in piano svolgimento la ‘macelleria sociale’ nel settore della Formazione professionale della Sicilia:

“Con relazione prot. 55549 del 17/09/2013 è stato rappresentato all’Assessore all’Istruzione ed alla Formazione Professionale – scrive l’allora dirigente generale dei dipartimenti regionali Lavoro e Formazione professionale – che da una verifica effettuata presso gli uffici periferici del Dipartimento Lavoro, diretto da chi scrive unitamente a quello dell’Istruzione da novembre 2012, erano emerse irregolarità inerenti enti gestori di interventi formativi che avevano beneficiato, in determinati periodi, di ammortizzatori sociali. In considerazione del fatto che nelle criticità rilevate potevano sussumersi fatti penalmente rilevanti, si era evidenziata la necessità di rimettere, le circostanze rilevate, alle valutazioni della competente A.G. (Autorità Giudiziaria ndr). Orbene, ad integrazione di quanto già esposto e per una migliore intelligenza della complessa vicenda – leggiamo nella relazione – si ritiene dover chiarire quanto segue”.

Qui inizia un preciso resoconto di quanto avveniva allora:

“Con avviso pubblico n. 20 del 2011 (d’ora in avanti “Avviso 20”) il Dipartimento dell’Istruzione e della Formazione Professionale, Autorità di Gestione del POR F.S.E. 2007-2013, ha messo a bando l’importo complessivo di € 286.602.073,00 per la realizzazione di progetti formativi da attuarsi mediante la realizzazione di corsi attraverso i quali garantire ai partecipanti l’acquisizione di una qualificazione professionale. A seguito di ciò, previa valutazione delle proposte presentate dai concorrenti, è stata elaborata una graduatoria per punteggio dei soggetti ammessi a finanziamento pubblicata sulla GURS n. 23 parte I in data 8 giugno 2012”.

“La graduatoria in argomento – prosegue la nota della dottoressa Corsello – in virtù delle regole che disciplinano l’utilizzo delle risorse comunitarie, costituisce per l’Amministrazione un atto giuridicamente vincolante e, pertanto, nel momento in cui essa, divenendo definitiva acquisisce efficacia, gli enti, ammessi al finanziamento, ancor prima della materiale erogazione dello stanziamento spettante, possono porre in essere le attività propedeutiche all’avvio delle attività formative”.

A questo punto arriva una precisazione importante da parte della dottoressa Corsello:

“L’erogazione delle somme, quindi, ancorché successiva, copre, retroattivamente, le spese sostenute dall’ente sia con riferimento al personale che alla gestione”.

Insomma: chi avviava i corsi veniva rimborsato.

“In merito, occorre precisare che ai fini della realizzazione dell’Avviso 20 – scrive sempre l’allora dirigente generale del dipartimento Formazione della Regione – differentemente da quanto avveniva in passato, è stato introdotto il sistema dell’unità di costo standard fissato in € 129 h/corso. In altri termini, mentre in passato il finanziamento era stato destinato alla copertura dei costi reali, con separazione della voce personale dalla voce gestione, con il bando in argomento era stato stabilito un costo standard con il presumibile obiettivo di evitare che gli enti potessero lucrare sulle risorse pubbliche”.

“In seno alla graduatoria in argomento – leggiamo sempre nella nota inviata alle autorità – figuravano, tra gli altri, lo IAL Sicilia, il Cefop, l’Ecap, l’Enfap e l’Aram, tutti ammessi a finanziamento. Orbene, pur nella consapevolezza del fatto che i pagamenti avrebbero coperto le spese dalla data di pubblicazione della graduatoria (8 giugno 2012), gli enti de quibus richiedevano ai competenti uffici del lavoro la concessione degli ammortizzatori sociali, sul presupposto del permanere dello stato di crisi aziendale che, di norma, si correla alla mancanza di commesse. Gli uffici regionali del lavoro che in materia di ammortizzatori sociali, con particolare riferimento alla mobilità ed alla Cassa integrazione in deroga, operano su delega del Ministero del Lavoro stante che la competenza in materia appartiene allo Stato, istruiscono le istanze di concessione del beneficio sulla base del verbale, redatto dall’azienda con le Organizzazioni Sindacali, da cui deve evincersi lo stato di crisi che rappresenta il presupposto giuridico per l’ammissione al beneficio”.

“Per quanto riguarda la Formazione Professionale – si legge sempre nella lettera della dottoressa Corsello – occorre precisare che il meccanismo della Cassa in deroga è stato esteso al settore con apposita Legge Regionale n. 10 del 2011. Nel 2012 gli enti di formazione hanno presentato, agli uffici competenti, le istanze di concessione della Cassa per il periodo in cui, non essendo stato ancora avviato l’Avviso 20, non potevano garantire il pagamento delle retribuzioni ai dipendenti”.

“In data 9 agosto 2012 – prosegue la nota – è intervenuto un accordo tra il Dipartimento Lavoro ed il Dipartimento Istruzione con cui si è stabilito che le istanze di concessione della Cassa in deroga avrebbero dovuto essere prese in considerazione per il periodo intercorrente tra il 1 gennaio ed il 31 luglio. Ciò stante che le attività dell’Avviso 20 potevano essere iniziate a decorrere dalla data di pubblicazione della graduatoria (8 giugno 2012). L’accordo in argomento prevedeva, altresì, che la specificità di alcune casistiche sarebbe stata verificata in relazione alla sussistenza di particolari elementi che avrebbero potuto giustificare eventuali deroghe”.

“In ragione di quanto precede – leggiamo sempre nella lettera della dottoressa Corsello – gli enti IAL Sicilia, Cefop, Ecap, Enfap e Aram, presentavano istanza di concessione per periodi successivi a quelli concordati, sostenendo di versare in situazione meritevole di deroga. In particolare, ‘IAL Sicilia’ a cui era stata concessa la Cassa in deroga per il periodo compreso tra 1 gennaio ed il 31 maggio 2012 presentava richiesta per coprire il periodo dal 1 giugno al 31 ottobre e a tal fine produceva un verbale di accordo sindacale da cui scaturiva il permanere dello stato di crisi aziendale”.

“In data 20 dicembre 2012, l’istanza, datata 21 agosto 2012 – prosegue la lettera – veniva presa in esame ed esitata favorevolmente mediante decreto, adottato il 10 gennaio 2013, con cui si autorizzava la concessione di CIG in deroga per ‘un importo stimato di € 2.714.722,06’. Non è superfluo evidenziare, per inciso, che il giorno in cui fu stilato il verbale di intesa istituzionale (20 dicembre 2012) i dipendenti dell’ente attuarono una manifestazione determinando problemi di ordine pubblico, per i quali l’ufficio fu costretto a richiedere l’intervento delle forza pubblica”.

“Alla medesima data del 20 dicembre 2012 – si legge sempre nella lettera – l’ente ‘IAL Sicilia’, però, aveva ricevuto i primi pagamenti a valere dell’Avviso 20/2011 su cui gravava un finanziamento complessivo pari ad € 28.213.242,71, per un importo di € 7.011.862,60. L’acconto, erogato dal 17 dicembre 2012 al 19 dicembre 2012 giusta provvedimenti di impegno di spesa adottati dal 3 settembre al 26 settembre 2012 notificati regolarmente all’ente, serviva a coprire le spese di gestione e del personale fin dalla data dell’8 giugno 2012”.

“In definitiva – prosegue la nota – poiché i dipendenti dell’ente erano stati sospesi, tanto è vero che per essi era stata presentata la richiesta di concessione della Cassa in deroga, il pagamento delle spettanze nell’ambito dell’Avviso 20 doveva tenere conto della mancanza di spesa per il personale e, quindi, sia pure nel contesto del costo standard, si sarebbero dovuto detrarre le somme destinate al pagamento degli stipendi. In caso contrario l’ente, che per legge non ha scopo di lucro, avrebbe, potuto, come si ritiene possa essere avvenuto, lucrare sugli importi destinati al personale, nel periodo in cui era a carico dell’INPS, che eroga l’indennità”.

“L’Ente ‘IAL Sicilia’, quindi – scriveva nel 2014 la dottoressa Corsello – avrebbe dovuto rappresentare al Dipartimento Istruzione di non aver sostenuto spese per il personale che, essendo sospeso dal servizio e destinatario dell’indennità a carico dello Stato, non aveva svolto alcuna attività meritevole di retribuzione.
Giova puntualizzare che il Dipartimento Istruzione e Formazione Professionale ed il Dipartimento Lavoro cui, allo stato attuale e a far data novembre 2012, è preposta chi scrive, fanno capo a due diversi rami dell’Amministrazione Regionale cui sono attribuite competenze totalmente diverse. Conseguentemente, ove non si fosse registrata la contestuale presenza del medesimo Dirigente Generale a capo di entrambi, difficilmente ci si sarebbe potuti accorgere della criticità”.

“Ed invero, chi scrive – leggiamo ancora nella lettera – nella qualità di Dirigente del Dipartimento Lavoro dispose verifiche per accertare la sussistenza dei requisiti per la concessione della Cassa in deroga a seguito delle quali si rilevò l’accaduto”.

Dopo di che la lettera si sofferma sul Cefop:

“Per quanto riguarda l’ente Cefop – scriveva la dottoressa Corsello nel 2014 – occorre precisare che con verbale di intesa istituzionale del 19 dicembre 2012, cui fece seguito il decreto n. 2611 di pari data, fu concessa la CIG in deroga per un importo di € 4.258.440,94 in relazione al periodo 1 luglio 2012 – 31 dicembre 2012. Al medesimo ente, però, il Dipartimento Istruzione e Formazione Professionale aveva erogato in data 11 dicembre 2012 l’importo di € 5.297.979,13 a titolo di acconto rispetto ad un finanziamento complessivo di € 21.191.916,53 riconosciuto in seno alla graduatoria pubblicata in data 8 giugno 2012”.

“Considerata, anche in questo caso, l’efficacia retroattiva dei pagamenti – scriveva sempre la dottoressa Corsello – deve dedursi che, nonostante l’ente fosse sgravato dalla spesa del personale in quanto a carico dell’INPS, la medesima spesa sia stata calcolata parimenti nell’acconto a valere dell’Avviso 20. Appare superfluo sottolineare che l’ente Cefop era a conoscenza sia della commessa, in quanto inserito nella richiamata graduatoria, sia del provvedimento di impegno di spesa che, naturalmente, dell’acconto erogato comprensivo di spese, in realtà, non sostenute, elementi che denotano tutti la mancanza dello stato di crisi richiesto per la concessione della Cassa in deroga”.

Poi è la volta dell’Aran:

“In ordine all’ente Aram – prosegue la nota – si chiarisce che, con verbale istituzionale dell’11 febbraio 2013, cui ha fatto seguito il decreto n. 810 del 13 febbraio 2013, è stata concessa la CIG in deroga per un importo di € 444.829,14 per il periodo 1 agosto 2012 – 31 dicembre 2012, nonostante l’ente, parimenti inserito in graduatoria, avesse avuto contezza del finanziamento di € 3.423.582,00 del quale era stato erogato l’importo di € 471.453,00 a titolo di acconto in data 29/11/2012”.

Quindi l’Enfap:

“Per l’ente Enfap – leggiamo ancora nella lettera – si osserva che, a seguito del verbale datato 11 febbraio 2013, fu adottato il decreto n. 807 del 13 febbraio 2013 in virtù del quale si concesse la Cassa in deroga per un importo di € 721.429,71 per il periodo 1 agosto 2012 – 30 settembre 2012 a fronte di un finanziamento di € 13.974.819,48 previsto nella graduatoria per il quale era stato adottato il decreto di impegno di spesa in data dal 27 luglio al 2 agosto 2012 ed erogato l’acconto di € 3.493.704,88 per presumibili spese, anche in siffatto caso, sostenute a far data 8 giugno 2012”.

E poi l’Ecap Palermo:

“Le medesime circostanze riguardano, inoltre – scriveva sempre l’allora dirigente generale della Regione – l’ente Ecap Palermo a cui era stato riconosciuto un finanziamento di € 4.207.458,00 ed era stato erogato un acconto di € 1.051.864,50 per le spese pregresse, ma che giusta verbale del 11 febbraio 2013 e decreto n. 808 di pari data fruì di CIG in deroga per un importo di € 431.949,58 per il periodo 1 giugno 2012 – 30 settembre 2012”.

“Per completezza di esposizione – sottolineava allora la dottoressa Corsello – non è superfluo sottolineare che gli enti IAL Sicilia, Ecap, Enfap e Aram, rientrano nel novero di quelli oggetto della indagine ‘Corsi d’oro’ da parte della Magistratura Requirente di Messina. Orbene, risulta che essi siano stati acquistati dalla organizzazione che faceva capo all’On. Genovese e, pertanto, non può escludersi che le risorse destinate al pagamento dei dipendenti siano state utilizzate per altre finalità e, tra queste, anche il pagamento del prezzo di vendita”.

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