Sul Titanic

Gli affari del mare 20/Danno erariale? “La Regione intervenga prima dell’Ue”

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Dopo la sentenza del CGA, il magistrato, Angelo Giorgianni, chiede all’amministrazione siciliana di intervenire immediatamente per limitare l’eventuale spreco di risorse pubbliche

Il magistrato, Angelo Giorgianni, sul suo profilo Facebook, esorta il governo regionale a trarre le dovute conseguenze dopo la sentenza del CGA che ha bocciato il ricorso della Liberty Lines (ex Ustica Lines) sulla revoca di un bando regionale. Di questa sentenza vi abbiamo parlato qui. Il tema è quello dei collegamenti marittimi con le isole minori che, come sappiamo, sono al centro di una inchiesta  giudiziaria che ha svelato una vera e propria Tangentopoli del mare che coinvolge lobby imprenditoriali, politici e funzionari regionali. In allegato trovate gli approfondimenti

di Angelo Giorgianni

“Il Consiglio di Giustizia Amministrativa, con una sentenza di pochi giorni fa, ha disposto la trasmissione di documentazione alle Istituzioni Europee e Nazionali, per verificare se la procedura per l’assegnazione (peraltro senza nuova gara) alla SNS dei collegamenti marittimi con le Isole, sia legittima e rispetti la corretta applicazione delle regole nazionali ed europee sulla concorrenza ed, in particolare, se la gestione da parte di Siremar e Liberty Lines costituisca o meno un monopolio legittimo e se abbia usufruito di aiuti di Stato.
La sentenza citata trae origine dall’impugnazione da parte della Società di navigazione di un provvedimento con il quale la Regione Sicilia aveva ritirato in autotutela un bando. Al riguardo: “Di questo bando la difesa erariale ha sottolineato in particolare, in questa sede, un duplice ordine di problemi afferenti, per un verso, al calcolo dei costi ai fini della determinazione della base d’asta, che assume essere stata sovradimensionata; e, per altro verso, alla misura della compensazione degli obblighi di servizio pubblico, che anch’essi sarebbero stati sovrabbondanti. Dove il primo termine del problema può rilevare, oltre che sul piano della legittimità, anche ai fini del danno erariale, come peraltro già evidenziato nel provvedimento del 3.12.2015; mentre il secondo può dar luogo in ipotesi ad un aiuto di Stato, qualora non siano rispettati i noti criteri elaborati dalla giurisprudenza Altmark della Corte di giustizia dell’Unione Europea”.
Il CGA, nella sentenza, ha peraltro verificato la fondatezza di alcuni dei profili segnalati dalla Difesa Erariale.
La Regione, nei cui confronti è stata resa questa sentenza ha il dovere ( ritenuto anche dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato, in un suo provvedimento del 2017), per quanto di sua competenza, di approfondire e valutare i profili di illegittimità dell’assegnazione alla SNS dei collegamenti marittimi con le Isole, segnalati dai giudici Amministrativi e, comunque, di accertare se nelle convenzioni vigenti con le altre compagnie di Navigazione sia corretto il calcolo dei costi ai fini della determinazione della base d’asta, ed in caso di errori adottare tempestivamente, in autotutela, i provvedimenti necessari, anche per anticipare l’intervento dell’Unione Europea (chiamata in causa dai giudici del CGA) e per limitare l’eventuale danno erariale”.

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