Società e enti regionali: assunti in barba alla legge figli & parenti di parlamentari, assessori, sindacalisti e burocrati?

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Lo lascerebbe intendere una mozione presentata in Assemblea regionale siciliana dal parlamentare Cateno De Luca. Già il deputato, nelle scorse settimane, ha denunciato l’assunzione migliaia di soggetti in barba alla legge. Ora, nella mozione che illustriamo in questo articolo – che si configura come una vera e propria inchiesta – Cateno De Luca ripercorre, punto per punto una storia di pessima utilizzazione dell’Autonomia siciliana  

Figli & parenti di parlamentari, sindacalisti e burocrati assunti nelle società e negli enti regionali in barba alla legge? In una mozione presentata in Assemblea regionale siciliana il parlamentare, Cateno De Luca, usa il termine “si vocifera”. Ma tutto lascia pensare che il deputato abbia in mano le ‘carte’, se è vero che, in particolare, si occupa dei tentativi di queste ultime settimane di far transitare nel bacino dei lavoratori tutelati anche tutti quelli che sono stati assunti dal 2010 “in piena ed evidente violazione della legge e della trasparenza”.

“Se il Presidente Musumeci – dice De Luca – vuole il mio sostegno, e credo quello di tanti altri parlamentari in Assemblea, deve fare una scelta netta di rottura col passato, semplicemente attenendosi al programma che il centro destra ha sottoposto agli elettori. Il banco di prova sarà per lui la gestione delle partecipate e lo stop a quello che non può che essere definito come un tentativo di assalto alla diligenza, per altro già piuttosto ammaccata e traballante”.

De Luca ricorda che, a partire dal 2007 – era ancora in carica il Governo regionale di Totò Cuffaro al quale, un anno dopo, sarebbe subentrato il Governo di Raffaele Lombardo – è stata avviata una regolamentazione del settore ed un riordino delle partecipazioni, introducendo anche, con una legge regionale approvata nel 2010, voluta proprio da De Luca, il blocco delle assunzioni nelle partecipate ed importanti obblighi relativi alla trasparenza.

“La normativa – ricorda De Luca – nasceva dal fatto che era ormai evidente che il Bilancio regionale era viziato da oltre 5 miliardi di debiti delle partecipate e che era ormai irrimandabile mettere un punto fermo, anche rispetto alla mancanza di responsabilità della dirigenza”.

“La fondatezza di questa norma – prosegue il deputato – è testimoniata dal fatto che il Governo Crocetta (Rosario Crocetta, presidente della Regione dal novembre 2012 al novembre 2017 ndr) non l’ha mai rispettata, favorendo comportamenti illeciti da parte della dirigenza degli enti controllati ed arrivando poi addirittura a proporre la cancellazione della legge del 2010, come avvenuto con la Finanziaria di agosto 2017”.

A questo punto De Luca chiama in causa l’attuale Governo regionale retto da Nello Musumeci:

“Purtroppo oggi i segnali che arrivano dal Presidente Musumeci mi sembrano troppo in continuità con quello di Crocetta, con la Giunta che manda in Assemblea una proposta di Bilancio consolidato che ignora i dati di oltre cento enti controllati con bilanci da oltre un miliardo di euro e che propone sanatorie generalizzate rispetto al personale assunto illegittimamente dalle partecipate.”

In effetti, all’Ars stiamo assistendo a qualcosa di strano: su circa 160 tra aziende e enti regionali, la proposta di Bilancio consolidato presentata dal Governo regionale prende in considerazione solo i bilanci di appena cinque tra società ed enti regionali!

Con la mozione presentata all’Ars, De Luca chiede di impegnare il Governo al rispetto immediato di quanto era già stato deciso rispetto ai dipendenti delle partecipate, avviando finalmente ad un lavoro produttivo il personale che era in servizio nel 2009 o che è stato assunto dopo, a seguito di sentenze del Giudice del Lavoro.

“L’ho già detto – conclude De Luca – e non posso che ribadirlo: se Musumeci vuole il mio sostegno faccia una chiara scelta: a fianco dei siciliani e per la legalità, facendo propri questi concetti basilari di giustizia sociale. L’alternativa è che la prossima finanziaria sia come un Vietnam”.

Noi siamo andati a leggere la mozione presentata da De Luca. Un documento parlamentare – che ha un valore d’inchiesta, visto che ricostruisce una vicenda molto complicata – che noi proponiamo ai nostri lettori.

Ecco la mozione:

“Premesso che:
– La commissione Bilancio, nella seduta del 13 marzo 2018, ha approvato la risoluzione n. 1 ‘Ritiro del decreto presidenziale 29 settembre 2017 in materia di revisione straordinaria delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dalla Regione siciliana’;

– tale risoluzione non contiene le motivazioni a sostegno della revoca del decreto del 29 settembre 2017 e che l’Assessore al Bilancio Gaetano Armao, presente alla discussione, non è stato nelle condizioni di motivare l’opportunità di revocare detto decreto’;

– durante l’esame in commissione Bilancio del DDL n. 46 ‘Norme stralciate dall’esercizio provvisorio del Bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2018’, approvato in data 13 marzo 2018 ed incardinato in Aula il 14 marzo, è emerso un chiaro tentativo di regolarizzare la posizione di personale assunto in violazione delle numerose disposizioni introdotte a far data dell’entrata in vigore della legge regionale 12 maggio 2010 n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni che ha stabilito, tra l’altro, l’espresso divieto di aumentare la spesa per il personale oltre la soglia accertata al 31 dicembre 2009 per tutte le società partecipate e gli enti sottoposti alla vigilanza della regione siciliana…”.

Questo è il passaggio denunciato da De Luca: il tentativo, portato avanti dall’attuale Governo regionale, di sanare le assunzioni illegittime effettuate nelle aziende e negli enti regionali dal maggio 2010 fino all’approvazione della Finanziaria regionale 2017.

“Si appalesano violazione di più leggi – scrive De Luca – con il tentativo di inserire un numero indeterminato di ulteriore personale nel bacino del precariato discendente dalla messa in liquidazione di alcune società ed enti della Regione siciliana o sottoposti a vigilanza della stessa senza procedere alla preventiva ricognizione delle effettive date di assunzione del personale interessato e cioè se illegittimamente inserito in servizio dopo il 31 dicembre 2009”.

Anche questo passaggio è fondamentale: De Luca denuncia che l’attuale Governo starebbe cercando di regolarizzare altro personale senza verificare se tale personale è stato assunto nel rispetto della legge! 

“Con la medesima legge Finanziaria, n. 11/2010, con il titolo II ‘Razionalizzazione e contenimento spesa pubblica – ricorda sempre De Luca – si è proceduto, tra l’altro, a consolidare la spesa per il personale dell’amministrazione regionale e per il sistema regionale pubblico allargato risultante al 31 dicembre 2009; per comprendere la gravità del maldestro e malcelato tentativo è necessario ripercorre sinteticamente la storia degli ultimi dieci anni, in merito all’illecito ed immorale inserimento di risorse umane nel sistema regionale pubblico allargato, con i seguenti dettagliati punti”.

Qui comincia il racconto, ovvero la puntigliosa descrizione di come sono andati i fatti:

“Con un emendamento del governo alle legge Finanziaria 2007 è stato introdotto il comma 10 dell’art. 7 della L. 8 febbraio 2007 n. 2 (Finanziaria 2007), con la quale si è proceduto a sanare centinaia di assunzioni, senza concorso nelle società partecipate e negli enti regionali di cui non si è mai fatto un effettivo censimento. Il comma 2 prevedeva che ‘Per l’anno 2007 è fatto divieto, ai soggetti di cui al comma 1, di procedere all’assunzione di personale’. Il comma 10 prevedeva che ‘Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai soggetti che hanno concluso le procedure di selezione alla data di entrata in vigore della presente legge, per il rinnovo dei contratti a tempo determinato stipulati entro il 31 dicembre 2006, ed a soggetti istituiti successivamente all’anno 2004 …’. (Si vocifera che sono state effettuate, dal 2007 in poi, oltre 2000 assunzioni, tra le quali sembrerebbe esserci anche quelle di figli e congiunti di parlamentari siciliani e nazionali, di assessori regionali, di magistrati, di sindacalisti, di alti burocrati regionali e di rappresentanti di organi di controllo dello Stato)”.

“Con delibera di Giunta n. 222 del 30 settembre 2008 – prosegue la mozione – il Governo del Presidente Lombardo ha approvato il primo piano di ‘riordino delle partecipazioni della Regione siciliana in società di capitali’ prevedendo il trasferimento delle competenze delle società da porre in liquidazione ad altre società partecipate e salvaguardando i livelli occupazionali esistenti mediante l’attivazione della procedura del trasferimento; con il comma 6 dell’art. 20 della legge regionale 12 maggio 2010 n. 11 – Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2010 – è stato previsto: ‘Al fine di garantire il livello occupazionale il personale delle società dismesse, in servizio alla data del 31 dicembre 2009, è trasferito nelle società risultanti alla fine del processo di riordino. E’ fatto divieto alle società a partecipazione totale o maggioritaria della Regione di procedere a nuove assunzioni di personale sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, ivi comprese quelle già autorizzate e quelle previste da disposizioni di carattere speciale, salvo quanto previsto da procedure contrattuali discendenti da bandi ad evidenza pubblica, effettuati prima dell’entrata in vigore della presente legge”.

“Con gli artt. 13, 14, e 15 della Finanziaria 2010 (Legge n. 11 del 12 maggio 2010) – leggiamo sempre nella mozione – è stato previsto da un sistema di sanzioni per i soggetti responsabili della malagestio del denaro pubblico introdotta dopo una estenuante battaglia parlamentare da me condotta finalizzati a bloccare la scellerata azione di massacro delle finanze regionali: ormai era conclamato che i residui attivi del Bilancio regionale erano un falso storico e che nel mondo delle partecipate si nascondevano oltre 5 miliardi di euro di debiti, di cui la gran parte risultavano nei bilanci delle singole società ed enti quali crediti vantati nei confronti della Regione siciliana, ma nei bilanci della Regione siciliana non risultavano iscritti come debiti nei confronti del mondo dellepPartecipate”.

“L’art. 14 in particolare – prosegue la mozione – era finalizzato a far emergere tutti i debiti che erano nascosti nelle società partecipate e negli enti finanziati e sottoposti alla vigilanza della Regione siciliana come, ad esempio, gli enti di formazione professionale che costavano ormai oltre 300 milioni di euro annui con la cosiddetta legge 24/76 che rappresentava un vero e proprio ladrocinio politico. Onde evitare la disapplicazione di fatto, ero riuscito anche a far prevedere una chiara e pesante sanzione per i trasgressori: la decadenza dell’incarico ed il divieto di ricevere il medesimo incarico per i successivi tre anni a fronte della mancata consegna della documentazione richiesta per consentire al parlamento siciliano di poter espletare il ruolo di controllo, a fronte dell’assunzione del personale senza le prescritte procedure di evidenza pubblica, a fronte dell’effettuazione di spese senza la preventiva copertura finanziaria”.

A questo punto la mozione riporta una parte della legge regionale n. 11 del maggio 2010:

Legge Finanziaria 2010 (Legge n. 11 del 12 maggio 2010)
ART 14

Misure relative alla trasparenza dei conti pubblici

1) Il governo regionale entro il mese di giugno 2010 presenta all’assemblea regionale una relazione dettagliata relativa alla eventuale situazione debitoria al 31 dicembre 2009 di ciascun istituto, azienda, consorzio, organismo ed ente regionale comunque denominato, sottoposto a tutela e vigilanza dell’amministrazione regionale o che usufruisca di trasferimenti diretti da parte della stessa società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione, nonché per ciascun ente presso cui la regione indica i propri rappresentanti.
2) A decorrere dall’esercizio finanziario 2011 ed entro il mese di febbraio di ciascun anno, il governo regionale presenta all’assemblea regionale una relazione dettagliata sulla situazione economica-finanziaria relativa all’anno precedente degli istituti, delle aziende, delle agenzie, dei consorzi, degli organismi ed enti regionali comunque denominati, sottoposti a tutela e vigilanza dell’amministrazione regionale o che usufruisca nodi trasferimenti diretti da parte della stessa nonché degli enti presso cui la regione indica i propri rappresentati.
3) con decreto del presidente della regione, su proposta dell’assessore regionale per l’economia, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità operative necessarie agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2.
4) gli amministratori degli organismi individuali nel comma 1 debbono, a pena di decadenza dell’incarico, inoltrare le informazioni richieste nei tempi e con le modalità previste nel decreto di cui al comma3.
5) gli amministratori degli organismi di cui al comma1 che provvedano ad assunzioni di personale in violazione di disposizioni normative decadono dall’incarico.
6) gli amministratori decaduti nelle ipotesi di cui ai commi 4 e 5 non possono essere nominati nel triennio successivo amministratori degli organismi di cui al comma 1.
7) il comma 1 dell’articolo 27 della legge regionale 23 dicembre 2002, n 23 è sostituito dai seguenti:
1. qualsiasi disposizione o atto amministrativo assessoriale o dirigenziale che comporti oneri diretti o indiretti a carico del bilancio della regione non coperti dallo stanziamento di bilancio o comunque oltre i limiti previsti da eventuali provvedimenti legislativi di supporto, deve essere portato preventivamente a conoscenza della giunta regionale a cura dell’assessore competente.
1.1 La giunta regionale, previo parere del dipartimento regionale del bilancio e del tesoro, ragioneria regionale, può autorizzare l’adozione degli atti di cui al comma 1 ai fini di acquisirne la copertura finanziaria.
1.2 per i provvedimenti adottati in difformità a quanto previsto dai commi 1 e 1.1 il presidente della regione promuove le eventuali azioni di responsabilità.
1.3 i dirigenti che, ai sensi dei commi 1, 1.1, 1.2 del presente articolo, adottino provvedimenti privi di copertura finanziaria decadono dall’incarico e , agli stessi, nel triennio successivo, non può essere conferito altro incarico in posizione organizzativa analoga o superiore.
1.4 gli atti adottati con la procedura di cui al comma 1.1 sono trasmessi entro il termine perentorio di trenta giorni alla commissione legislativa bilancio dell’assemblea regionale.

VI. Con Decreto presidenziale del 15 giugno 2010 “Modalità operative per gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 14 della legge regionale 12 maggio 2010 n. 11” il Presidente Raffaele Lombardo ha reso operative le norme da me introdotte e la rivoluzione nei conti pubblici regionali era stata avviata in modo irreversibile. Da tale data i dirigenti dell’amministrazione regionale delle società ed degli enti della Regione siciliana non avrebbero più potuto agire con l’illecita autonomia che aveva contrassegnato gran parte del loro operato. Gli amministratori delle società ed enti della regione siciliana non avrebbero più potuto assumere personale per chiamata diretta utilizzando le risorse pubbliche per tenere immorali equilibri con alcuni pezzi della politica e dell’alta burocrazia.

“Con parere n. 13426 del 28 aprile 2011 reso al Dipartimento regionale Bilancio e Tesoro – Servizio Partecipazioni e liquidazioni – l’Ufficio Legislativo e Legale Regionale – prosegue la mozione – ha confermato le previsioni della legge regionale n. 11 del 12 maggio 2010 e le tutele previste dal codice e dalle restanti norme che regolano il trasferimento d’azienda, anche se coinvolto in operazioni non sussumibili nel comma 5 dell’art. 2112 del Codice civile, per mancanza di cessione di elementi materiali significativi tra la società di provenienza e quella presso cui i lavoratori saranno trasferiti”.

“Con Decreto Assessoriale del 28 settembre 2011 relativo al riordino delle società a totale e maggioritaria partecipazione della Regione – leggiamo sempre nella mozione – sono state individuate n. 14 aree strategiche a cui corrispondono rispettivamente n. 14 società a totale e/o maggioritaria partecipazione regionale e previsto al comma 3 dell’art. 1 che ‘al fine di garantire i livelli occupazionali delle società oggetto di riordino, il personale delle società dismesse di cui al precedente comma, in servizio alla data del 31 dicembre 2009, viene progressivamente trasferito nelle società di cui al prospetto del comma 1’, confermando le previsioni dell’art.20 della l.r. 12 maggio 2010 n. 11. La disattesa applicazione delle previsioni normative e l’incompleto processo di trasferimento del personale in organico delle Società poste in liquidazione ad altre società regionali ha determinato e determina il prolungamento delle attività di liquidazione con un conseguente aggravio per la Regione dei costi dello stato di liquidazione ed il perdurare di uno stato di mancata liquidità delle società in liquidazione che non possono più far fronte alle obbligazioni sociali (spese certe, stipendi ed oneri riflessi del personale). Considerato che le società poste in liquidazione sono interamente partecipate dalla Regione Siciliana (Socio Unico), ne consegue che la Regione perde la responsabilità limitata al capitale conferito tenuto conto dello stato di illiquidità in cui versano le società”.

“Con assestamento del Bilancio della Regione per l’anno finanziario 2014, LEGGE 12 agosto 2014, n. 21. art. 64, con i comma 1 e 2 – si ricorda nella mozione – veniva istituito presso l’Ufficio speciale delle società in liquidazione l’albo dei dipendenti delle medesime società in liquidazione a totale o maggioritaria partecipazione regionale, nel quale albo andavano iscritti tutti i dipendenti in servizio alla data di pubblicazione della legge stessa, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso le società in liquidazione, assunti prima del 31 dicembre 2009, e con il comma 4 si specificava che le società di cui al comma 1 dell’art. 20 della legge regionale 12 maggio 2010, n.11 e s.m.i, dovevano attingere dall’albo steso del personale di cui al comma 1 dello stesso articolo”.

Si arriva così agli anni del Governo Crocetta:

“Con il Governo Crocetta – leggiamo sempre nella mozione – si è continuato a far approvare al Parlamento siciliano bilanci falsi in violazione degli art. 13 – 14 – 15 della Legge regionale n. 9/2010 e lo stesso Crocetta ed i suoi sodali quando si sono resi conto della gravità della situazione hanno pensato di cancellare le prove abrogando quelle scomode norme. Infatti, con l’art. 30 della Legge regionale n. 16/2017, pubblicata sulla GURS il 25 agosto 2017, il buon Crocetta ha fatto abrogare al Parlamento siciliano, con la distrazione di tutti i suoi componenti, quelle norme contabili che avrebbero evitato, se applicate, l’attuale disastro e dissesto economico – finanziario in cui si trova la regione siciliana nel vano tentativo di salvare la pelle ai numerosi direttori generali ed amministratori di enti e società che avevano violate tali norme contabili”.

In realtà, a questo punto, bisognerebbe andare a vedere chi sono i parlamentari di sala d’Ercole della passata legislatura che hanno votato e approvato questa legge.

“Con la Relazione sul rendiconto generale della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2016 discussa nella pubblica udienza del 30 giugno 2017 si è ottenuta la magra consolazione da parte della Corte dei Conti che ha dato ragione all’on. Cateno De Luca su tutti i fronti confermando la fondatezza delle battaglie e denunzie parlamentari sulla malagestio del denaro pubblico dei siciliani promosse e sostenute nelle finanziarie 2007 – 2011 dallo stesso De Luca”.

“Considerato che, prosegue la mozione:
– con l’art. 11 comma 1 della legge 29 settembre 2016, n. 20 (Disposizioni in materia di personale delle società partecipate) il comma 2 dell’articolo 61 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 è stato sostituito dal seguente: “2. Per il finanziamento di contratti di servizi aggiuntivi per l’affidamento alla società Servizi ausiliari Sicilia S.c.p.a delle attività di valorizzazione del patrimonio immobiliare della Regione, di gestione di servizi di supporto amministrativo ed organizzativo, assistenza tecnica e/o certificazione a valere su fondi o risorse regionali, nazionali ed europei, promozione di nuove imprese e sviluppo di quelle esistenti, promozione della ricerca scientifica e dell’innovazione per favorire lo sviluppo e la crescita del sistema produttivo regionale è autorizzata, per il triennio 2016-2018, la spesa annua di 2.700 migliaia di euro. I servizi aggiuntivi saranno svolti da personale interno o individuato nell’albo di cui all’articolo 64 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21.”. Tali risorse a tutt’oggi risultano stanziati al capitolo 216529 per pari importo sia per l’anno 2018 e 2019″.

“L’assessore al Bilancio, con nota 3504 del 15 giugno 2017 – prosegue la mozione – ha sottoposto al Presidente della Regione l’urgenza di affrontare il tema relativo all’applicazione stessa dell’art. 5 della legge regionale 9 maggio 2017 n.8 che ha integrato l’art. 64, comma 4, della legge regionale 12 agosto 2014 n. 21, prevedendo così che le società di cui al comma 1 dell’articolo 20 della legge regionale 12 maggio 2010 n, 11 e successive modifiche e integrazioni nonché l’IRFIS FinSicilia S.p.A e gli organismi strumentali della Regione, non possono procedere a nuove assunzioni in quanto devono attingere dall’albo del personale di cui al comma 1 nel rispetto del effettivo fabbisogno e della sostenibilità finanziaria”.

“Con pareri dell’Avvocatura dello Stato del 18 luglio 2017 n. 2282 e del 21 settembre 2017 n. 2827, resi all’Ufficio Speciale per la chiusura delle Società Partecipate presso l’Assessorato Regionale dell’Economia – leggiamo sempre nella mozione – veniva ribadito che sarebbe stata ‘ampliata’ dalle LL. RR. 9/15 e 20/16 (art. 11) l’efficacia soggettiva di quanto previsto dal comma 4 del sopracitato art. 64 (divieto di procedere a nuove assunzioni se non attingendo all’albo del personale). Sottolineando inoltre, che alla stregua di un compendio normativo estremamente confuso e disorganico, ma a tratti anche contraddittorio, che vanno ricomprese nella fattispecie identificate dall’art. 64 comma 2 ( i dipendenti aventi diritto all’iscrizione) le posizioni di coloro che, purché assunti, anche con contratto formalmente a tempo determinato , prima del 31 dicembre 2009”.

“L’art. 1 del D.D. n. 053/US del 13 novembre 2017 dell’Ufficio Speciale per la chiusura delle liquidazioni ai sensi e per gli effetti della normativa primaria e secondaria richiamata nelle premesse stesse del D.D – prosegue la mozione – ha decretato la costituzione dell’ Albo dei dipendenti delle società in liquidazione a totale o maggioritaria partecipazione regionale, ulteriormente modificato con il relativo allegato allo stesso decreto del quale fa parte integrante, che era stato istituito con D.D. n. 1 del 19 settembre 2014 e successivamente modificato con DD.D. n. 2 del 15 ottobre 2014, n. 3 del 4 febbraio 2015, n. 1 del 4 febbraio 2016, n. 16 del 5 agosto 2016 e n. 42 del 21 novembre 2016, e 4/US del 22 febbraio 2017, contenente allo stato attuale complessivamente numero 138 dipendenti, di cui 77 hanno ricevuto con R.R. comunicazione avvio del procedimento di annullamento ai sensi della l. 7 agosto 1990, n. 241”.

“L’Albo facente parte integrante del D.D. n. 053/US del 13 novembre 2017 – leggiamo ancora nella mozione – doveva essere trasmesso alla Ragioneria Generale della Regione, Dipartimento Bilancio e Tesoro, per curarne l’inoltro alle società di cui al comma 1 dell’art. 20 della legge regionale 12 maggio 2010 n.11 e successive modifiche ed integrazioni, affinché le stesse, ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 64 della legge regionale 12 agosto 2014 n. 21 e art. 32 della legge regionale 15 maggio 2015 n. 9, per sopperire ai propri fabbisogni di personale, come scaturenti dai contratti di servizio stipulati con gli enti soci committenti, potessero attingere da esso nel rispetto dell’analisi del fabbisogno e della sostenibilità finanziaria”.

“Nonostante i seguenti Dipartimenti Regionali della Famiglia e delle Politiche sociali, con note n.11963 del 6 aprile 2017 e n. 22298 del 16 giugno 2017, delle Attività Produttive con nota 62138/Dir del 07 dicembre 2016, dell’Ambiente con note n. 66561 del 12 ottobre 2016 e n. 36035 del 17 maggio 2017, dei Beni culturali e dell’Identità siciliana con nota 547 del 22 maggio 2017, dell’Urbanistica con nota 01/EMERGENZA del 19 maggio2017, e della Soprintendenza del Mare del 15 maggio 2017, nel corso del 2016 e del 2017 hanno espresso, anche a seguito di incontri illustrativi sulla questione, alla società S.A.S. Scpa la necessità di nuovi o maggiori servizi, il cui fabbisogno, in termini di risorse umane aggiuntive, secondo le suddette richieste è di oltre 190 unità”.

“Ribadito inoltre, che:
– le società a totale partecipazione pubblica sono state equiparate alle pubbliche amministrazione dalla Legge 6 luglio 2012, n. 94 ‘Conversione in legge, con modificazioni, del decreto – legge 7 maggio 2012, n. 52, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica’, in vigore dal 7 luglio 2012. L’art. 2 di tale normativa, al comma 2, così recita: ‘Tra le amministrazioni pubbliche sono incluse tutte le amministrazioni, autorità anche indipendenti, organismi, uffici, agenzie o soggetti pubblici comunque denominati e gli enti locali, nonché le società a totale partecipazione pubblica diretta e indiretta e le società non quotate controllate da soggetti pubblici’”.

“Le società a totale partecipazione pubblica, anche per giurisprudenza consolidata – prosegue la mozione – sono considerate pubbliche amministrazioni ed al personale dipendente va applicato il D.lgs 165/2001 (vedi anche sentenza n. 2733/12 lav. della Corte d’Appello di Palermo sezione lavoro) ed in particolare, l’art. 1 del predetto decreto legislativo regolamenta i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni; la materia relativa al personale delle Società a totale partecipazione pubblica è normata dai comma 563 e seguenti dell’art.1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 – Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014), recepita dalla legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, art. 64 comma 7 ove viene statuito: ‘Al personale di cui al comma 1, in servizio alla data di cui al comma 2, non assegnato o trasferito ad altre società con le modalità di cui al comma 5, si applicano le procedure di mobilità nei limiti e secondo le modalità previste dal comma 563 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147’”.

“Non sono necessari ulteriori provvedimenti normativi regionali – leggiamo sempre nella mozione – in quanto è stata già recepita la norma nazionale che disciplina la materia nulla più ostando alla possibilità per le società regionali di attingere dall’Albo Unico del personale che è rimasto inspiegabilmente parcheggiato senza alcuna concreta utilizzazione e conseguente retribuzione nonostante le ripetute richieste dei Dipartimenti; vista la disciplina del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica di cui al d.lgs. n. 175/2016 e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare l’articolo 19 relativo alla gestione del personale;

si impegna il Governo regionale e l’Assessore regionale dell’Economia
dopo le adeguate verifiche sulla composizione dell’albo di cui all’art. 64 del L.R. 21/2014, affinché propongano con proprio atto di indirizzo dell’Assessore o con atto di Giunta, in applicazione del comma 7 dell’art. 32 della legge regionale n. 9 del 7 maggio 2015 che già prevede l’attivazione delle procedure di mobilità nei limiti e secondo le modalità previste dal comma 563 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per le società di cui al comma 1 dell’articolo 20 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, l’attivazione delle procedure per l’inserimento nel proprio organico, in deroga al blocco delle assunzioni, del personale inserito nell’Albo di cui all’art. 64 del L.R. 21/2014 da parte della SAS Scpa e delle società che manifestano motivate necessità di incremento dell’organico per ragioni oggettive di carattere produttivo e comunque nel rispetto di tutte le prescrizioni di legge in materia”.

Foto tratta da formiche.net

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