Lo ‘scippo’ all’IRFIS per i disabili: gli uffici dell’Ars avevano avvertito Baccei e Crocetta che la Banca d’Italia…

Condividi

In una seduta della commissione Bilancio e Finanze dell’Ars, gli uffici finanziari del Parlamento siciliano avevano avvertito che per ‘scippare’ all’IRFIS i 51 milioni di euro del proprio fondo serviva il parere positivo della Banca d’Italia. Ma per Baccei e Crocetta, a quanto pare, la Banca d’Italia non conta nulla… Oggi tutto è bloccato e non si sa nemmeno se la Banca d’Italia sia stata avvertita. Intanto non si parla dei 68 milioni e rotti di euro – sempre in favore dei disabili gravi della Sicilia – che dovrebbero essere approntati dallo Stato

Ricordate i disabili gravi? Di loro si dovrebbe occupare il Governo nazionale. Che invece ha tagliato i fondi a questa categoria debole, in ‘sintonia’ con fatto che il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, sarebbe un uomo di ‘sinistra’. I soldi per le banche ci sono, i soldi per i disabili gravi, no. In Sicilia ci sono state protesta clamorose. E il presidente della Regione, Rosario Crocetta, ha deciso di far pagare alla Sicilia un onere che è dello Stato. Con quali soldi? A leggere la Finanziaria regionale approvata circa un mese fa, i disabili gravi sarebbero diventati milionari: decine di milioni di qua, centinaia di milioni di là. Per poi scoprire che gli unici soldi disponibili erano quelli tolti alle imprese siciliane: i 51 milioni di Euro dell’IRFIS FinSicilia spa.

“Erano”. Perché a differenza di quello che dice l’assessore-commissario della Regione inviato da Renzi in Sicilia, Alessandro Baccei, l’IRFIS non è un ente (in questo caso un ex banca trasformata in società finanziaria) controllato solo dall’Amministrazione regionale, ma deve dare conto e ragione alla Banca d’Italia.

Oggi sono tutti ‘stupiti’ del fatto che i 51 milioni di euro sono ancora nel fondo dell’IRFIS e non nel fondo per i disabili gravi. Eppure gli uffici del Parlamento siciliano, quando Baccei e Crocetta hanno deciso che i soldi che avrebbe dovuto approntare lo Stato per i disabili gravi li avrebbero invece pagato gli imprenditori siciliani, ai quali dovrebbero essere tolti i 51 milioni di euro dell’IRFIS (il fondo dell’IRFIS, infatti, serve per sostenere le imprese!), hanno fatto sapere che l’operazione avrebbe avuto bisogno del parere – positivo – della Banca d’Italia.

I rappresentanti degli uffici finanziari dell’Assemblea regionale siciliana, nel corso di una seduta della commissione Bilancio e Finanze, lo hanno spiegato a chiare lettere. Ma, a quanto pare, Baccei e Crocetta hanno fatto finta di non sentire.

Dopo di che, gli stessi uffici finanziari dell’Ars hanno messo tutto per iscritto, a futura memoria.

Noi oggi pubblichiamo il documento che gli uffici finanziari del Parlamento siciliano hanno messo a disposizione del Governo regionale (in particolare di Baccei, che è molto più importante di Crocetta, visto che è lui a decidere sulle cose economiche e finanziarie della Sicilia, e non Crocetta) a proposito del finanziamento del fondo per i disabili gravi con i fondi IRFIS FinSicilia spa.

“È pervenuto, a firma del Presidente della Regione – si legge nel documento degli uffici finanziari dell’Ars – l’emendamento 15.33 di riscrittura dell’articolo 15 ‘Disposizioni per la disabilità e per la non autosufficienza’. Il comma 9, con riferimento alla spesa, quantificata in 148.680 migliaia di euro per l’esercizio finanziario 2017 (148 milioni di euro solo per quest’anno ndr) individua le seguenti modalità di copertura:

a) 68.680 migliaia di euro (milioni di euro ndr) con risorse assegnate alla Regione per gli anni 2016-2017 a valere sul fondo nazionale per le non autosufficienze (ma dove sono questi soldi?);
b) 51.000 migliaia di euro mediante riduzione del Fondo unico istituito presso l’IRFIS FinSicilia con l’articolo 65 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3;
c) 25.000 migliaia di euro (25 mila euro ndr) mediante riduzione del capitolo 217308 ‘Rimborsi allo Stato di quote del maggior gettito della tassa automobilistica ai sensi dell’articolo 1, commi 235 e 322 della legge 27 dicembre 2006, n.296’;
d) 4.000 migliaia di euro (40 mila euro ndr) mediante riduzione del capitolo 216516 ‘Commissioni, compensi e rimborsi spettanti agli agenti della riscossione dei tributi e delle altre entrate’”.

In queste ore la ‘preoccupazione di Baccei e Crocetta è che, all’appello, mancano i 51 milioni di euro che avrebbero dovuto essere scippati all’IRFIS. Ma non si parla dei 68 milioni e 680 mila euro che dovrebbero essere approntati dallo Stato. E’ evidente che gli unici soldi veri trovati per i disabili gravi della Sicilia da Baccei e Crocetta – con tanto di voto da parte della maggioranza dell’Ars – sono i 51 milioni dell’IRFIS, in barba alla Banca d’Italia.  

A questo punti gli uffici finanziari dell’Ars entrano nel merito del provvedimento:

“Suscita perplessità – scrivono – la modalità di copertura indicata alla lettera b) poiché si dispone l’acquisizione in entrata al bilancio regionale di una parte del Fondo unico IRFIS per la concessione di credito e garanzie in favore delle piccole e medie imprese operanti nei settori dell’industria, del turismo, del commercio e dei servizi, valido ai fini della determinazione del patrimonio di vigilanza da parte della Banca d’Italia (1). Le modalità di utilizzo di tale Fondo, infatti, devono essere conformi alla normativa statale in materia di intermediari finanziari e sono soggette all’obbligo di comunicazione preventiva alla Banca d’Italia ai sensi della Circolare 3 aprile 2015, n. 288 della stessa Banca, applicativa dell’articolo 108 del Testo unico bancario di cui al decreto legislativo n. 385/1993. Si rileva, inoltre, che l’IRFIS FinSicilia è una società per azioni, regolata pertanto dalle norme del diritto civile e soggetta alla vigilanza della Banca d’Italia”.

“Ulteriori perplessità – prosegue il documento degli uffici finanziari dell’Ars – si riscontrano in relazione alle modalità di copertura indicate alle lettere c) e d), in quanto si dispongono riduzioni di capitoli, peraltro di spese obbligatorie, del bilancio a legislazione vigente, che hanno già formato oggetto di votazione da parte dell’Aula nella seduta n. 418 del 18 aprile 2017. Ne discende la preclusione a trattare emendamenti contrastanti con precedenti deliberazioni dell’Assemblea ex articolo 111, comma 2, del Regolamento interno. Si ricorda, altresì, che per costante prassi parlamentare non è ammessa la copertura incrociata di interventi di spesa fra i disegni di legge di bilancio e di stabilità regionale, tanto più nel caso, come quello in esame, in cui è stata già esaurita la trattazione del bilancio a legislazione vigente”.

Quindi non solo il Governo regionale ha iscritto fra le entrate 51 milioni di euro dell’IRFIS snobbando la Banca d’Italia, ma ha anche pasticciato con altri fondi del Bilancio sui quali lo stesso Parlamento si era già pronunciato!

La proiezione di questo fondo per la disabilità, nei due anni successivi, non è meno avventurosa delle modalità con le quali sarebbero stati reperiti i fondi per quest’anno:

“Il comma 10, con riferimento agli esercizi finanziari 2018 e 2019, quantifica la spesa in 158.000 migliaia di euro (158 milioni di euro per il 2018 e per il 2019 ndr) e individua le seguenti modalità di copertura:

a) 63.000 migliaia di euro (63 milioni di euro ndr) a valere sulle risorse derivanti dai processi di riforma relativi alle modalità di attribuzione alla Regione delle entrate spettanti;
b) 59.000 migliaia di euro (59 milioni di euro ndr) mediante riduzione del limite d’impegno di cui all’articolo 15, comma 4, della legge regionale n. 6/2009 ‘Fondo per il pagamento del trattamento di quiescenza e dell’indennità di buonuscita del personale regionale’;
c) 36.000 migliaia di euro mediante risorse assegnate alla Regione a valere sul Fondo nazionale per le non autosufficienze per ciascuno degli anni 2018 e 2019”.

Insomma, per dirla in breve, per pagare i disabili gravi della Sicilia – che, lo ribadiamo, dovrebbero essere pagati dallo Stato! – per quest’anno Baccei e Crocetta hanno deciso di ‘svuotare’ il fondo dell’IRFIS; per i due anni successivi a pagare dovrebbero essere i pensionati della Regione e i dipendenti della stessa Regione che andranno in pensione, ai quali verrà bloccata la buonuscita!

“Suscita perplessità – proseguono gli uffici finanziari dell’Ars – la modalità di copertura individuata sub lettera a), considerata la formulazione generica che non offre gli elementi necessari per la verifica della copertura ai sensi della vigente normativa di contabilità e della costante giurisprudenza costituzionale (copertura credibile e sufficientemente sicura in relazione al parametro dell’art. 81, comma 4, della Costituzione). Infine, il comma 12 stabilisce che, a decorrere dall’esercizio finanziario 2017, le risorse derivanti dai risparmi delle gare della Centrale acquisti del settore sanitario siano destinate, nel limite annuo di 50.000 migliaia di euro, al finanziamento degli interventi in esame, nel rispetto della specifica disciplina vigente. Anche con riferimento a tale previsione, è necessario che il Governo indichi le modalità di determinazione di tali risparmi di spesa e se essi abbiano carattere strutturale”.

In pratica, sono stati inseriti tra le entrate somme delle quali si conosce poco o punto, se è vero che non si sa nemmeno se sono “strutturali”, cioè se la stessa disponibilità è presente ogni anno!

C’è di più:

“Si rappresenta – scrivono gli uffici finanziari del Parlamento siciliano – che l’emendamento era in origine privo di relazione tecnica ai sensi del comma 2 dell’articolo 67 ter del Regolamento interno, necessaria per la verifica parlamentare della quantificazione degli oneri e delle modalità di copertura, ai sensi della vigente normativa di contabilità. Successivamente, su richiesta degli Uffici, è pervenuta la relazione sulle coperture finanziarie dell’articolo 15, sulla quale si evidenzia quanto segue:

– con riguardo alla copertura mediante riduzione del Fondo unico IRFIS, la relazione fa riferimento ad una disponibilità del suddetto Fondo, secondo i dati più aggiornati desunti dal progetto di bilancio 2016 di IRFIS FinSicilia, pari a complessivi euro 83.619.427,16 destinabili ad incremento del patrimonio netto di IRFIS. Ne consegue che, per effetto del finanziamento degli interventi per i disabili, il patrimonio netto dell’IRFIS sarebbe incrementato, anziché di euro 83.619.427,16, soltanto di euro 30.619.427,16. Al riguardo, si osserva che non è dato riscontrare sulla base di quali considerazioni l’importo complessivo di euro 83.619.427,16 non sia già ricompreso nel patrimonio netto dell’IRFIS, come tale rientrante nell’ambito di applicazione della normativa sopra richiamata in materia di intermediari finanziari”.

 

A questo punto, per completezza d’informazione riportiamo alcuni documenti che rendono ancora più chiara tale vicenda e danno la misura del pressappochismo con il quale l’Ars, oggi, esamina e approva le leggi proposte dal Governo. 

Di fatto – lo ribadiamo – Governo e Parlamento siciliani hanno scientemente snobbato la Banca d’Italia.

art. 65 Fondo unico IRFIS FinSicilia S.p.A.
1. L’articolo 61 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente:
“Art. 61.
1. Al fine di favorire l’accesso al credito delle PMI operanti in Sicilia e di attivare investimenti di partenariato pubblico-privato è costituito nel patrimonio netto dell’IRFIS FinSicilia S.p.A un fondo unico, valido ai fini della determinazione del patrimonio di vigilanza, per la concessione di credito e garanzie, con rischio a carico dell’IRFIS Finsicilia, in favore delle piccole e medie imprese operanti nei settori dell’industria, compresa l’agroindustria, del turismo e della ricettività, del commercio, dell’energia da fonti rinnovabili, dei servizi, compresi i servizi alle persone, dell’edilizia e dell’agricoltura nonché delle imprese di informazione di cui all’articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 2013, n. 24. Nell’ambito della propria autonomia gestionale di intermediario finanziario iscritto agli elenchi di cui al Testo Unico Bancario, l’IRFIS determina le linee di intervento, i prodotti e le modalità di concessione dei finanziamenti, fermi restando i massimali fissati dalla Commissione europea per gli aiuti de minimis. Il suddetto Fondo è costituito mediante tutte le disponibilità risultanti alla data del 31 dicembre 2015 relative ai fondi a gestione separata, istituiti ai sensi degli articoli 5 e 11 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51 e successive modifiche ed integrazioni, dell’articolo 43 della legge regionale 21 dicembre 1973, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni, dell’articolo 23 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96 e successive modifiche ed integrazioni, dell’articolo 8 della legge regionale 17 marzo 1979, n. 44 e successive modifiche e integrazioni – ivi compresa la quota residua di cui al comma 150 dell’articolo 11 della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26, dell’articolo 20 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 7 e successive modifiche e integrazioni, dell’articolo 69 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 e successive modifiche e integrazioni, degli articoli 26 e 43 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 25 e successive modifiche e integrazioni, dell’articolo 8 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 23 e successive modifiche e integrazioni, dell’articolo 46 della legge regionale 31 dicembre 1985, n. 57 e successive modifiche e integrazioni, dell’articolo 2 della legge regionale 12 aprile 1967, n. 46 e successive modifiche e integrazioni, dell’articolo 1, lettera a), della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, delle leggi regionali n. 5 e n. 6 del 13 marzo 1975, nonché del fondo di cui all’articolo 60 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e successive modifiche ed integrazioni, dell’articolo 9 della legge regionale 4 agosto 1978, n. 26. Tutti i successivi rientri di cui alle citate leggi, al netto delle somme, a qualsiasi titolo spettanti, all’IRFIS FinSicilia S.p.A. per la gestione del fondo istituito dall’articolo 1 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78 confluiscono, periodicamente, nel fondo costituito dal presente articolo. Al fine di consentire all’IRFIS FinSicilia S.p.A. la definizione della gestione unica a stralcio e fino all’esaurimento delle operazioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge vengono confermati i compensi previsti dalle convenzioni tra la Regione siciliana e l’IRFIS che regolano le previgenti singole operatività sopra riportate, ridotti del 10 per cento.
2. Al comma 6-quinquies dell’articolo 20 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, dopo le parole “del presente articolo” sono inserite le seguenti: “nonché di tutte le altre disposizioni per le società partecipate dalla Regione contenute in provvedimenti e norme regionali, “.
2. Al comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 15 gennaio 2014, n. 3 dopo le parole “attività economica” inserire le parole “di mercato”.
________________________________________

Circolare n. 288 del 3 aprile 2015
Titolo V – Vigilanza informativa e ispettiva e operazioni rilevanti
Capitolo 3 – Operazioni rilevanti Sezione
II – Informativa sulle operazioni rilevanti

SEZIONE II
INFORMATIVA SULLE OPERAZIONI RILEVANTI
1. Comunicazione di operazioni rilevanti diverse da quelle di cessione dei rapporti giuridici ai sensi dell’art. 58 TUB
Gli intermediari finanziari comunicano preventivamente alla Banca d’Italia l’intenzione di effettuare le seguenti operazioni:
a. operazioni di fusione, scissione o liquidazione;
b. fuori dai casi di ristrutturazione dei gruppi finanziari, da comunicare ai sensi del Titolo I, Capitolo 2, Sez. II, par. 4, assunzione di partecipazioni in banche, società finanziarie e strumentali e acquisizione di rapporti giuridici il cui corrispettivo comporti il superamento della soglia dell’1% dei fondi propri ovvero che rientrino nel perimetro del consolidamento integrale o proporzionale;
c. modificazioni dello statuto che incidono su aspetti rilevanti dell’organizzazione aziendale (ad es. modifiche del modello di governo societario, emissione di strumenti di capitale computabili nel capitale primario di classe 1);
d. intenzione di non dedurre gli strumenti di fondi propri detenuti di un’impresa di assicurazione, un’impresa di riassicurazione o una società di partecipazione assicurativa in cui l’ente impresa madre, la società di partecipazione finanziaria madre o la società di partecipazione finanziaria mista madre o l’intermediario abbiano investimenti significativi, quando sono soddisfatte le condizioni previste dall’art. 49, par. 1, CRR;
e. variazioni rilevanti della rete distributiva;
f. aumento e riduzione del capitale sociale (1);
g. costituzione di un patrimonio destinato;
h. l’intenzione di applicare le previsioni di cui agli art. 73, par. 5, 76, par. 1, 76, par. 2 e 83 par. 1, CRR;
i. fuori dai casi previsti dall’art. 18 TUB, l’intenzione di operare in Stati diversi dall’Italia, nel rispetto delle disposizioni previste per l’esercizio dell’attività in tali Stati. Nella comunicazione sono indicati quanto meno:
i. lo Stato in cui si intende operare, le attività che si intende prestare e le relative modalità;
ii. in caso di apertura di una succursale, indirizzo e recapiti della succursale e dati identificativi del soggetto responsabile;
iii. gli impatti attesi dell’avvio di tale nuova operatività sull’equilibrio patrimoniale, reddituale e finanziario all’intermediario;
iv. eventuali modifiche organizzative e del sistema dei controlli interni necessari ad assicurare la corretta prestazione dell’attività, nonché il rispetto della disciplina in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo;
j. avvio dell’attività di concessione di finanziamenti nella forma del rilascio delle garanzie nei confronti del pubblico.
La comunicazione va effettuata prima di procedere all’operazione. Essa indica i motivi dell’operazione, gli obiettivi che si intendono perseguire, nonché gli effetti dell’operazione medesima sulla organizzazione e sulla situazione finanziaria, economica e patrimoniale dell’intermediario. Nel caso di avvio dell’attività di rilascio di garanzie, la comunicazione indica le azioni che l’intermediario ha adottato o intende adottare per adeguare la propria dotazione patrimoniale al capitale minimo previsto dal Titolo I, Capitolo 1, Sez. II, par. 1.
Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, la Banca d’Italia può avviare un procedimento amministrativo di ufficio di divieto, ai sensi dell’art. 108, comma 3, lett. d), TUB.
Una volta perfezionata l’operazione gli intermediari informano tempestivamente la Banca d’Italia, trasmettendo, ove del caso, il nuovo testo dello statuto con relativo attestato di vigenza.

(1) Per gli intermediari costituiti in forma di società cooperativa, l’informativa è dovuta per gli aumenti di capitale effettuati tramite emissioni straordinarie.
D.Lgs. 1-9-1993 n. 385
Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 settembre 1993, n. 230, S.O.
Art. 108 Vigilanza (481) (482)
1. La Banca d’Italia emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto: il governo societario, l’adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, l’organizzazione amministrativa e contabile, i controlli interni e i sistemi di remunerazione e incentivazione nonché l’informativa da rendere al pubblico sulle predette materie. La Banca d’Italia può adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singoli intermediari per le materie in precedenza indicate. Con riferimento a determinati tipi di attività la Banca d’Italia può inoltre dettare disposizioni volte ad assicurarne il regolare esercizio. (483)
2. Le disposizioni emanate ai sensi del comma 1 prevedono che gli intermediari finanziari possano utilizzare:
a) le valutazioni del rischio di credito rilasciate da società o enti esterni previsti dall’articolo 53, comma 2-bis, lettera a);
b) sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali, previa autorizzazione della Banca d’Italia.
3. La Banca d’Italia può :
a) convocare gli amministratori, i sindaci e i dirigenti degli intermediari finanziari per esaminare la situazione degli stessi;
b) ordinare la convocazione degli organi collegiali degli intermediari finanziari, fissandone l’ordine del giorno, e proporre l’assunzione di determinate decisioni;
c) procedere direttamente alla convocazione degli organi collegiali degli intermediari finanziari quando gli organi competenti non abbiano ottemperato a quanto previsto dalla lettera b);
d) adottare per le materie indicate nel comma 1, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singoli intermediari finanziari, riguardanti anche: la restrizione delle attività o della struttura territoriale; il divieto di effettuare determinate operazioni, anche di natura societaria, e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio, nonché, con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare interessi; (484)
d-bis) disporre, qualora la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione dell’intermediario finanziario, la rimozione dalla carica di uno o più esponenti aziendali; la rimozione non è disposta ove ricorrano gli estremi per pronunciare la decadenza ai sensi dell’articolo 26, salvo che sussista urgenza di provvedere (485).
3-bis. La Banca d’Italia può altresì convocare gli amministratori, i sindaci, i dirigenti dei soggetti ai quali siano state esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti. (486)
4. Gli intermediari finanziari inviano alla Banca d’Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche nonché ogni altro dato e documento richiesto. Essi trasmettono anche i bilanci con le modalità e nei termini stabiliti dalla Banca d’Italia.
4-bis. La Banca d’Italia può chiedere informazioni al personale degli intermediari finanziari, anche per il tramite di questi ultimi. (487)
4-ter. Gli obblighi previsti dal comma 4 si applicano anche ai soggetti ai quali gli intermediari finanziari abbiano esternalizzato funzioni aziendali essenziali o importanti e al loro personale. (487)
5. La Banca d’Italia può effettuare ispezioni presso gli intermediari finanziari o i soggetti a cui sono esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti e richiedere a essi l’esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari. (488)
6. Nell’esercizio dei poteri di cui al presente articolo la Banca d’Italia osserva criteri di proporzionalità, avuto riguardo alla complessità operativa, dimensionale e organizzativa degli intermediari, nonché alla natura specifica dell’attività svolta.

Pubblicato da