ZTL di Palermo: il CGA ‘finge’ di smentire il TAR, ma infogna il Comune di Leoluca Orlando

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I giudici del Consiglio di Giustizia Amministrativa hanno espresso un parere da enciclopedia: sulla carta hanno dato ragione al Comune revocando la sospensione temporanea della ZTL. Ma, contemporaneamente, precisano – e qui sta tutto il senso di questo pronunciamento – che le tesi dei cittadini e delle Associazioni che hanno presentato ricorso sono corrette. In calce potete leggere il testo integrale dell’ordinanza del CGA

Contrariamente a quello che è sembrato alle prima battute, il Consiglio di Giustizia Amministrativa non ha dato ragione al Comune di Palermo sulle ZTL, sigla che sta per Zone a Traffico Limitato. I giudici del CGA hanno sì accolto il ricorso dell’Amministrazione comunale di Leoluca Orlando, ma ribadisce che le ragioni delle associazioni e, in generale, dei cittadini che hanno presentato il ricorso al TAR Sicilia (Tribunale Amministrativo Regionale) sono corrette.

Morale: come si dice dalle nostre parti, pun farici fari un trunzu ‘i malafiura al Comune, il CGA revoca la sospensione temporanea della ZTL disposta dai giudici del TAR; ma lascia il cerino acceso nelle mani del sindaco.

In altre parole, è come se gli stesse dicendo: stai attento, noi il provvedimento del TAR lo revochiamo, ma sappi che le ragioni dei ricorrenti sono corrette: dunque a Novembre, quando i giudici del Tribunale Amministrativo Regionale entreranno nel merito, la ZTL di Palermo, con una probabilità del 99.9 per cento periodico, verrà ‘inchiummata’…

Prevediamo, sempre su questa pagina, ulteriori aggiornamenti.

Aggiornamento 1:

Dalla pagina facebook di Massimo Merighi, presidente dell’Associazione Bispensiero – una delle Associazioni che ha presentato il ricorso al TAR Sicilia contro la ZTL – riportiamo alcuni passi del pronunciamento dei giudici del CGA.

Nell’ordinanza i giudici del Consiglio di Giustizia Amministrativa invitano l’Amministrazione comunale di Palermo “a valutare attentamente se dare immediato avvio alle misure concretamente adottate oppure se – come parrebbe più prudente, secondo un elementare canone di buona amministrazione, in vista dell’udienza già fissata per il 9 novembre – verificarne e riesaminarne la piena legittimità alla luce (quantomeno di talune) delle censure del ricorso di primo grado che il TAR ha già delibato favorevolmente, sulla base di rilievi accurati e puntuali”.
E si invita l’Amministrazione comunale ad adottare “altre misure di contenimento delle emissioni inquinanti, non potendo la tariffa per l’accesso alle ZTL risolversi in una surrettizia (ed ulteriore) forma di tassazione locale destinata a tutt’altri fini, né, soprattutto, in un permesso generalizzato, purché a pagamento, per l’ingresso nelle ZTL dovendosi al contrario calibrare le eccezioni al divieto di circolazione in tali zone sulla base di esigenze oggettive quali a titolo esemplificativo la residenza o il luogo di lavoro all’interno delle zone anzidette” e a dimostrare “l’effettivo potenziamento del trasporto pubblico a garanzia della circolazione privata non meno che della salute collettiva”.

Come si può notare, il CGA dà ragione, su tutta la linea, a chi si è opposto alla ZTL.

La parola adesso passa al Comune di Palermo. Che potrebbe far ripartire la ZTL imponendo ai cittadini il pagamento del pass. Con il rischio – molto concreto – che, a Novembre, il TAR, entrando nel merito del provvedimento ‘bocci’ la ZONA a Traffico Limitato, costringendo il Comune a restituire, per la seconda volta, i soldi ai cittadini.

Aggiornamento 2 – Il post integrale su facebook di Massimo Merighi:

ABBIAMO VINTO!
Dopo aver letto il provvedimento nella sua interezza, posso assicurarvi che si tratta di una sostanziale vittoria dei cittadini “in diritto”.
Si revoca solamente la sospensione temporanea del provvedimento, rimandando il cerino in mano al Sindaco, ma al contempo si ammettono le ragioni dei ricorrenti da un punto di vista di legittimità.
L’unico requisito che mancava, ad avviso del CGA, è la mancanza del pericolo grave e irreparabile nei confronti dei cittadini. Pericolo che non ci sarebbe in quanto, per potere circolare liberamente, si possono in teoria pagare le 90 o 100 euro con la certezza che saranno eventualmente restituite dopo la sentenza di novembre che non potrà che dare ragione a noi, accogliendo le nostre richieste, che anche ad avviso del CGA sono motivate correttamente e valide.
Il problema, ora, è tutto di Orlando.
Noi, ve lo posso assicurare, abbiamo vinto!

ORDINANZA:
«Osservato peraltro come, proprio nella prospettiva del giudizio di merito, è
rimesso alla responsabilità dell’amministrazione comunale valutare
attentamente se dare immediato avvio alle misure concretamente adottate
oppure se – come parrebbe più prudente, secondo un elementare canone di
buona amministrazione, in vista dell’udienza già fissata per il 9.11.2016 –
verificarne e riesaminarne la piena legittimità alla luce (quantomeno di
talune) delle censure del ricorso di primo grado che il Tar ha già delibato
favorevolmente, sulla base di rilievi accurati e puntuali;
che a tal proposito, e in particolare, il riesame dovrà avere riguardo al
necessario coordinamento delle misure adottate con altre misure di
contenimento delle emissioni inquinanti, non potendo la tariffa per
l’accesso alle ZTL risolversi in una surrettizia (ed ulteriore) forma di
tassazione locale destinata a tutt’altri fini, né, soprattutto, in un permesso
generalizzato, purché a pagamento (cd. road pricing), per l’ingresso nelle
ZTL dovendosi al contrario calibrare le eccezioni al divieto di circolazione
in tali zone sulla base di esigenze oggettive (quali a titolo esemplificativo la
residenza o il luogo di lavoro all’interno delle zone anzidette) che il
Comune dovrà individuare e sottoporre al costo delle relative
esternalizzazioni;
che, in tale contesto, non potrà essere omessa la necessaria dimostrazione
dell’effettivo potenziamento del trasporto pubblico, a garanzia della
circolazione privata non meno che della salute collettiva;»

 

 

N. 00389/2016 REG.PROV.CAU.

N. 00429/2016 REG.RIC.           

N. 00445/2016 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA

Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

in sede giurisdizionale

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 429 del 2016, proposto da:

 

Comune di Palermo, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Giulio Geraci dell’Avvocatura comunale, presso i cui uffici è domiciliato in Palermo, Piazza Marina, 39;

 

contro

Massimo Merighi, Marcello Robotti, Salvatore Zangla, Liliana Pizzurro, Ciro Grillo, Filippo Modica, Giuseppe Battiloro, Rosario Alberti, Nunzio Alberti, Alessandro Sirchia, Giuseppe Sirchia, Angelo Sirchia, Giuseppe D’Alessandra, Michelangelo Virga, Confcommercio Imprese Per L’Italia-Palermo, Confartigianato Imprese Palermo, rappresentati e difesi dall’avv. Alessandro Dagnino, presso il cui studio hanno eletto il domicilio in Palermo, Via Quintino Sella, 77;
Angelo Ticli, Ester Cucinotti, Domenico Perrotta, Giuseppe Sunseri, Emilio Di Cristina, Daniele Zanca, Danilo Lindiner, Paolo Mattina, Massimiliano Giudice, Nunzia Barreca, Carmelo Nocito, Danilo Frisco, Ida Rampolla Del Tindaro, Giovanni Correro, Alessandro Sperandeo, Stefania Gattuso, Samanta Imperiale, Giacomo Aquilone, Virginia Fatta, Nicolo’Pezzino, Teresa Cento, Francesca Turano Campello, Aurora Fatta, Claudia Perricone, Ada Alessia Gaeta, Giovanni Marchese, Donata Pirrone, Luigi Salvatore Cocuzza, Stefano Sales, Fiammetta Sarullo, Tommaso Benvenuti, Maria Gabrielle Virgadamo, Antonio Gianguzza, Maria Gabriella Di Palma, Gaetano Pellitteri, Agostino Cirrito, Carmela Rizzuti, Maria Poma, Maurizio Piazza, Antonino Piazza, Anna Verduci, Fabio Alfano, Rosalia Ferrara, Maria Badami, Sergio Emmola, Pietro Bonanno, Stella Bastone, Grazia Andronico, Leoluca Torretta, Farncesco Paolo Caracausi, Vincenzo Sergio Consoli, Aurelio Cagnina, Ezio Gonzales, Calogero Sparacino, Enrico Turro, Marilena Marino, Stefano Piazza, Antonino Lo Presti, Carlo Croce, Antonia Pia Alagna, Viviana La Barbera, Giovanni Cappello, Patrizio Cardovino, Laura Alio, Sebastiano Canzoneri, Elena Conigliaro, Giuseppa Molinari, Maria Petricciuolo, Vincenzo Giacalone, Antonio Sciortino, Luigi Vara, Michele Vitti, Daniela Corsale, Alessandra Ferrari, Gaspare Tedesco, Gaetano Sposito, Maria Concetta Di Trapani, Gaetana Arena, Sandro La Duca, Alessandro Guarragi, Aurelia Moscato, Ditta Lucia Angela, Domenico Aronica, Luigi Santoro, Pietra Merendino, Francesco Cavataio, Pierangela Tantillo, Vita Guccione, Agostino Di Prima, Antonella Candiloro, Luigi Mura, Karen Tona, Anna Messina, Giampiero Alia, Vincenzo Andronaco, Loredana Cricchio, Vincenzo Longo, Benedetto Catasino, Pitro Antonio Iovino, Antonina Motillaro, Mauro Azzaretto, Giuseppe Gambino, Valerio Salvatore Galizzi, Sergio Zoppi, Renata Maria Antonietta Gristina, Girolamo Aldo Carano, Ermanno Romano, Antonina Sacco, Marco Zancla, Silvana Miceli, Massimiliano Marletta, Luigi Farina, Patrizia Billeci, Francesco Paolo Busalacchi, Rosa Prestigiacomo, Manlio Mansueto, Antonino Siino, Luigi Colajanni, Claudio Marciano, Sebastiano Caracappa, Fabio Maria Vicari Galanti, Valentina Incrontrera, Maurizio Salustri, Gabriella Costa, Lorella Cinzia Aiosa, Licia Maria Tani, Giulia Restivo, Elena Pintus, Santo Cinoffo, Antonino Alessi, Attanasio Zagoner, Giuseppe Silvestri Quale Legale Rapp.Te della Cantavespri S.a.s., Fabio Schillaci, Tommaso Cillari, Giuseppe Centinaro, Massimo Azzaretto, Giorgio Sgroi, Salvatore Albanese, Valerio Alessandro Militello, Maria Giuseppa Marraccini, Gaspare Cacciatore, Antonina D’Angela, Giampaolo D’Angelo, Antonino Cacicia, Pietro Militello, Salvatore Torregrossa, Antonino Spotorno, Angelo Mascali, Alfonso Dilio, Francesca Canino, Lucia Sposito, Vera Sartorio, Michele Gallo, Antonino Torregrossa, Giuseppe Vetri, Daniele Cannata, Giuseppina Vincenza Valore, Francesca Taormina, Antonino Crivello, Vincenzo Di Michele, Franca Evangelista, Maurizio La Manna;

nei confronti di

Amat S.p.a., rappresentata e difesa dagli avv. ti Salvatore Raimondi e Luigi Raimondi, con domicilio eletto presso il loro studio in Palermo, Via Abela, 10;

 

sul ricorso numero di registro generale 445 del 2016, proposto da:
Amat Palermo S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv. ti Luigi Raimondi e Salvatore Raimondi, con domicilio eletto presso il loro studio in Palermo, Via Abela, 10;

contro

Massimo Merighi, Marcello Robotti, Salvatore Zangla, Liliana Pizzurro, Ciro Grillo, Filippo Modica, Giuseppe Battiloro, Rosario Alberti, Nunzio Alberti, Alessandro Sirchia, Giuseppe Sirchia, Angelo Sirchia, Giuseppe D’Alessandra, Michelangelo Virga, Confcommercio Imprese Per L’Italia – Palermo, Confartigianato Imprese Palermo, rappresentati e difesi dall’avv. Alessandro Dagnino, presso il cui studio hanno eletto il domicilio in Palermo, Via Quintino Sella, 77;
Angelo Ticli, Ester Cucinotti, Domenico Perrotta, Giuseppe Sunseri, Emilio Di Cristina, Daniele Zanca, Danilo Lindiner, Paolo Mattina, Massimiliano Giudice, Nunzia Barreca, Carmelo Nocito, Danilo Frisco, Ida Rampolla Del Tindaro, Giovanni Correro, Alessandro Sperandeo, Stefania Gattuso, Samanta Imperiale, Giacomo Aquilone, Virginia Fatta, Nicolò Pezzino, Teresa Cento, Francesca Turano Campello, Aurora Fatta, Claudia Perricone, Alessia Ada Gaeta, Giovanni Marchese, Donata Pirrone, Luigi Salvatore Cocuzza, Stefano Sales, Sarullo Fiammetta, Tommaso Benvenuti, Maria Gabrielle Virgadamo, Antonio Gianguzza, Maria Gabriella Di Palma, Gaetano Pellitteri, Agostino Cirrito, Maria Carmela Rizzuti, Maria Poma, Maurizio Piazza, Antonino Piazza, Anna Verduci, Fabio Alfano, Rosalia Ferrara, Maria Badami, Sergio Emmola, Pietro Bonanno, Stella Bastone, Grazia Andronico, Leoluca Torretta, Francesco Paolo Caracausi, Vincenzo Sergio Consoli, Aurelio Cagnina, Ezio Gonzales, Calogero Sparacino, Enrico Turro, Marilena Marino, Stefano Piazza, Francesco Lo Presti Antonino, Carlo Croce, Antonia Pia Alagna, Viviana La Barbera, Giovanni Cappello, Patrizio Cardovino, Laura Alio, Sebastiano Canzoneri, Elena Conigliaro, Giuseppa Molinari, Maria Petricciuolo, Vincenzo Giacalone, Antonio Sciortino, Luigi Vara, Michele Vitti, Daniela Corsale, Alessandra Ferrari, Gaspare Tedesco, Gaetano Sposito, Maria Concetta Di Trapani, Gaetana Arena, Sandro La Duca, Alessandro Guarragi, Aurelia Moscato, Domenico Aronica, Luigi Santoro, Pietra Merendino, Francesco Cavataio, Pierangela Tantillo, Vita Guccione, Agostino Di Prima, Antonella Candiloro, Luigi Mura, Karen Tona, Anna Messina, Giampiero Alia, Vincenzo Andronaco, Loredana Cricchio, Vincenzo Longo, Benedetto Catasino, Pitro Antonio Iovino, Antonina Motillaro, Mauro Azzaretto, Giuseppe Gambino, Valerio Salvatore Galizzi, Sergio Zoppi, Renata Maria Antonietta Gristina, Girolamo Aldo Carano, Ermanno Romano, Antonina Sacco, Marco Zancla, Silvana Miceli, Massimiliano Marletta, Luigi Farina, Patrizia Billeci, Francesco Paolo Busalacchi, Rosa Prestigiacomo, Manlio Mansueto, Antonino Siino, Luigi Colajanni, Claudio Marciano, Sebastiano Caracappa, Fabio Maria Vicari Galanti, Valentina Incontrera, Maurizio Salustri, Gabriella Costa, Cinzia Lorella Aiosa, Licia Maria Tani, Giulia Restivo, Elena Pintus, Santo Cinoffo, Antonino Alessi, Attanasio Zagoner, Fabio Schillaci, Tommaso Cillari, Giuseppe Centinaro, Massimo Azzaretto, Giorgio Sgroi, Salvatore Albanese, Valerio Alessandro Militello, Maria Giuseppa Marraccini, Gaspare Cacciatore, Antonina D’Angela, Giampaolo D’Angelo, Antonino Cacicia, Pietro Militello, Salvatore Torregrossa, Antonino Spotorno, Angelo Mascali, Alfonso Dilio, Francesca Canino, Lucia Sposito, Vera Sartorio, Michele Gallo, Antonino Torregrossa, Giuseppe Vetri, Daniela Cannata, Giuseppina Vincenza Valore, Francesca Taormina, Antonino Crivello, Vincenzo Di Michele, Franca Evangelista, Maurizio La Manna, Ditta Lucia Angela, Giuseppe Silvestri Quale Legale Rappresentante della Cantavespri S.a.s.;
Comune di Palermo, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Giulio Geraci, dell’Avvocatura comunale, presso i cui uffici è domiciliato in Palermo, Piazza Marina 39;

per la riforma

quanto ad entrambi i ricorsi,

dell’ordinanza cautelare del T.a.r. Sicilia – Palermo: Sezione III n. 439/2016, resa tra le parti, concernente l’approvazione delle tariffe dei permessi di accesso alle zone a traffico limitato e delle tariffe delle aree soggette a soste tariffata e del servizio di rimozione coatta dei veicoli

 

Visto l’art. 62 cod. proc. amm;

Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti appellate;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2016 il Cons. Hadrian Simonetti, uditi per le parti gli avvocati Geraci, Dagnino, Salvatore e Luigi Raimondi;

 

Rilevate preliminarmente la legittimazione dell’Amat e la procedibilità dell’appello e riservato al merito l’esame delle ulteriori eccezioni processuali che non sono dirimenti ai fini della presente decisione cautelare;

Considerato in linea generale che, per giurisprudenza consolidata, la libertà di circolazione, qui declinata in termini di mobilità veicolare, può essere oggetto di ragionevole bilanciamento con la tutela dell’ambiente e della salute, quali valori tutti costituzionalmente protetti, e come, sempre in linea generale, l’introduzione di zone a traffico limitato soggette a tariffazione può essere, unitamente ad altri, un utile strumento per il contenimento delle emissioni dannose;

che, in questa prospettiva, l’eventuale onere economico posto a carico dei cittadini deve essere funzionale a ridurre le esternalità negative legate al traffico privato, anche attraverso, inter alia, il potenziamento in chiave compensativa del traporto pubblico;

Rilevato come, nel caso di specie, i provvedimenti del Comune, istitutivi di due zone a traffico limitato sottoposte a tariffazione, a fronte di dati allarmanti e incontestati relativi all’inquinamento atmosferico, si muovono nel solco di esperienze già avviate da anni in molte altre città d’arte italiane, fatto salvo il giudizio sulla congruità delle misure qui in concreto prescelte (v. infra);

Ritenuto che, sulla base di tale premesse, nella valutazione dei contrapposti interessi, il pregiudizio cautelare allegato dai ricorrenti in primo grado, in termini di lesione della loro mobilità, non integra gli estremi della gravità e della irreparabilità, i soli che possono giustificare, a norma dell’art. 55 c.p.a., l’accoglimento della domanda cautelare, tenuto conto del costo della tariffa per singolo automezzo, non superiore ad euro 100 all’anno, e della sua recuperabilità in caso di esito positivo del giudizio di annullamento.

Osservato peraltro come, proprio nella prospettiva del giudizio di merito, è rimesso alla responsabilità dell’amministrazione comunale valutare attentamente se dare immediato avvio alle misure concretamente adottate oppure se – come parrebbe più prudente, secondo un elementare canone di buona amministrazione, in vista dell’udienza già fissata per il 9.11.2016 – verificarne e riesaminarne la piena legittimità alla luce (quantomeno di talune) delle censure del ricorso di primo grado che il Tar ha già delibato favorevolmente, sulla base di rilievi accurati e puntuali;

che a tal proposito, e in particolare, il riesame dovrà avere riguardo al necessario coordinamento delle misure adottate con altre misure di contenimento delle emissioni inquinanti, non potendo la tariffa per l’accesso alle ZTL risolversi in una surrettizia (ed ulteriore) forma di tassazione locale destinata a tutt’altri fini, né, soprattutto, in un permesso generalizzato, purché a pagamento (cd. road pricing), per l’ingresso nelle ZTL dovendosi al contrario calibrare le eccezioni al divieto di circolazione in tali zone sulla base di esigenze oggettive (quali a titolo esemplificativo la residenza o il luogo di lavoro all’interno delle zone anzidette) che il Comune dovrà individuare e sottoporre al costo delle relative esternalizzazioni;

che, in tale contesto, non potrà essere omessa la necessaria dimostrazione dell’effettivo potenziamento del trasporto pubblico, a garanzia della circolazione privata non meno che della salute collettiva;

Ritenuto che, in conclusione e con questa ultima precisazione, gli appelli cautelari devono essere accolti, compensandosi le spese in ragione della complessità delle questioni dedotte il cui esame nel merito resta impregiudicato.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, accoglie gli appelli cautelari e, per l’effetto, in riforma dell’ordinanza impugnata, respinge l’istanza cautelare proposta in primo grado, ai sensi di cui in motivazione.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2016 con l’intervento dei magistrati:

Claudio Zucchelli, Presidente

Hadrian Simonetti, Consigliere, Estensore

Carlo Modica de Mohac, Consigliere

Alessandro Corbino, Consigliere

Giuseppe Barone, Consigliere

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 27/05/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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