Ars-Finanziaria 1/ Nessuna garanzia sostanziale per i 6 mila licenziati della Formazione

9 aprile 2017

Governo e Ars, a parole, dicono di voler tutelare i 6 mila dipendenti della Formazione professionale siciliana che hanno perso il lavoro. Ma alle parole non seguono i fatti. Sul piano della concretezza – testo di legge alla mano – non c’è alcuna garanzia sostanziale in favore del personale licenziato. Il vero tema sono le nuove assunzioni in campagna elettorale che andrebbero bloccate. Ma di questo argomento nel testo di legge non c’è nulla 

Nella manovra economica e finanziaria 2017 non c’è alcuna garanzia per i circa 6 mila licenziati della Formazione professionale della Sicilia.

Com’è noto, nell’Avviso 8 – che, di fatto, è il Piano formativo 2016 che sconta già quasi un anno e mezzo di ritardo – c’è scritto che enti e società che gestiranno i corsi dovrebbero assumere “prioritariamente” il personale licenziato. Già la parola “prioritariamente” la dice lunga sulla volontà, dell’attuale Governo regionale, di aiutare i lavoratori licenziati.

Dando per buono che “prioritariamente” significa che enti e società potranno assumere nuovo personale solo nel caso in cui, tra i licenziati del settore, dovessero mancare particolari professionalità (ma allora perché non specificarlo nello stesso bando, invece di utilizzare formule linguistiche ambigue che si prestano a tante interpretazioni?), enti e società selezionati con l’Avviso 8 dovrebbero procedere con le assunzioni dei licenziati.

Il problema è che, nella lista del personale licenziato – come denunciato da Gli Irriducibili della Formazione professionale (Gianfranco Bono) e dall’USB – sono finiti soggetti che non hanno mai lavorato in questo settore.

Insomma: ci sono enti e società che stanno assumendo il personale licenziati e altri che stanno ‘piotando’ nuove assunzioni. Il tutto in piena campagna elettorale (tra due mesi si vota in oltre 100 Comuni della Sicilia).

Il dipartimento regionale della Formazione ha più volte fatto sapere che interverrà a tutela dei disoccupati. Ma non si sa quando.

Vediamo, adesso, come c’è scritto nell’articolo 38 della manovra economica e finanziaria che in queste ore è in discussione all’Ars:

“1. Gli organismi di formazione accreditati ai sensi del Regolamento di attuazione dell’articolo 86 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 ‘Disposizioni per l’Accreditamento degli organismi formativi operanti nel sistema della Formazione Professionale Siciliana’ di cui al decreto presidenziale n. 25 del 1 ottobre 2015, nello svolgimento dell’attività formativa finanziata, anche parzialmente, dalla Regione in caso di nuove assunzioni, nel rispetto della loro organizzazione imprenditoriale devono utilizzare fino ad esaurimento le graduatorie del personale di adeguata qualificazione, del personale di adeguata qualificazione di cui al decreto del dirigente generale dell’istruzione e formazione professionale n. 5586 del 23 settembre 2016 e successivi provvedimenti attuativi. La violazione del presente articolo costituisce causa di sospensione o revoca immediata dell’accreditamento di cui all’articolo 15 del Decreto Presidenziale 25/2015”.

Il problema – lo ribadiamo – è che nelle “graduatorie” si sono infilati soggetti che non hanno mai avuto a che fare con la Formazione professionale. Di fatto, su questo fronte questo articolo di legge, è il caso di dirlo, è inutile ai sensi di legge!

Va un po’ meglio per altri aspetti:

“2. In caso di revoca dell’accreditamento ai sensi del Regolamento di attuazione di cui all’articolo 86 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 “Disposizioni per l’accreditamento degli organismi formativi operanti nel sistema della formazione professionale siciliana” approvato con Decreto Presidenziale n. 25 del 1 ottobre 2015, disposta nei confronti di organismi destinatari di provvedimenti attributivi di vantaggi economici finalizzati alla realizzazione di interventi di orientamento e/o formazione professionale, il Dipartimento regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale provvede, tramite procedura pubblica di selezione, alla individuazione di uno o più organismi di formazione per garantire la prosecuzione dell’attività formativa in corso di svolgimento garantendo, in ogni caso, l’assunzione dei lavoratori inclusi nelle graduatorie di cui al comma 1”.

“3. Gli organismi di formazione individuati ai sensi del precedente comma tramite procedura pubblica di selezione, al fine di dare continuità all’attività formativa in corso di svolgimento utilizzano il personale dell’organismo destinatario del provvedimento di revoca dell’accreditamento specificamente individuato nella sua consistenza qualitativa e quantitativa in sede di avviso pubblico soltanto se individuato nell’ambito delle graduatorie di cui al comma 1”.

Questi due articoli dovrebbe tutelare i lavoratori nel caso in cui a un ente o a una società dovesse essere revocato l’accreditamento. Ma andrebbe a tutelare anche coloro i quali sarebbero stati assunti pur non avendo mai lavorato nella Formazione.

E ancora:

“4. Nell’ambito della valutazione del personale docente e non docente, il punteggio attribuito al colloquio non può essere superiore a quello da attribuirsi ai titoli di studio e alle esperienze professionali pregresse”.

5. I bandi di selezione pubblica per l’individuazione del personale esterno già pubblicati da organismi di formazione accreditati che prevedano l’attribuzione di punteggio in difformità dalle disposizioni di cui al comma precedente, sono annullati”.

Altri due articoli di legge importanti, per carità, che però non risolvono il problema centrale.

Di Formazione si occupa anche l’Art. 39:

“Obbligo istruzione e formazione

1. Al fine di garantire l’offerta ai discenti e di salvaguardare i livelli occupazionali anche mediante la contendibilità delle attività, gli Enti accreditati per la macropatologia A (Obbligo di Istruzione e Formazione) presso la Regione Siciliana, hanno titolo per erogare percorsi di Istruzione e Formazione Professionali e del Sistema Duale previsti dalla vigente normativa nel quadro della formazione e disciplinati anche mediante le delibere di Giunta della Regione siciliana n. 231 del 13 settembre 2001, n. 212 del 10 aprile 2014 e n. 119 del 6 aprile 2016, in linea con il decreto legislativo n. 81/2015 e il decreto legislativo n. 185/2016”.

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