Impianti di energia rinnovabile nei Parchi e nelle Riserve naturali della Sicilia?

23 agosto 2016
Lo prevede la legge regionale 10 agosto 2016, n. 16. Un provvedimento che liberalizza in modo molto ‘spinto’ la realizzazione di impianti ad energia rinnovabile: interventi che potranno essere eseguiti “senza alcun titolo abilitativo”. Per i piccoli impianti casalinghi questo è un grande passo avanti. Ma se tale prassi – e la legge dice questo! – lo si estende ai grandi impianti potrebbe diventare un problema serio, perché si apre la via a grandi speculazioni. Anche dentro i parchi e le riserve naturali della nostra Isola

Qual è la politica energetica della Regione siciliana? Si va avanti con l’energia tradizionale e inquinante, come a Favignana? E sulle energia alternative la Sicilia che posizione ha assunto? Si sa che l’attuale Governo, negli ultimi mesi, ha bloccato gli investimenti nell’eolico. Non l’ha fatto con un dibattito pubblico, rendendo note le scelte adottate a tutti i cittadini, ma nel chiuso delle stanze. Poi, però, arriva una norma che liberalizza tutto. Anzi, per essere precisi, che ultra-liberalizza tutto. Possibile?

Il DPR n. 380 viene recepito nella nostra Regione dinamicamente, con esclusione di alcuni articoli che sono integralmente sostituiti dalla citata legge regionale n. 16/2016 (come potete leggere qui).

Leggiamo insieme l’articolo 3 di questa legge:

“Recepimento con modifiche dell’articolo 6 ‘Attività edilizia libera’ del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380
1. Fatte salve le prescrizioni delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico nonché delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, della vigente normativa regionale sui parchi e sulle riserve naturali e della normativa relativa alle zone pSIC, SIC, ZSC e ZPS, ivi compresa la fascia esterna di influenza per una larghezza di 200 metri, i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo:
(omissis)
2. Nel rispetto dei medesimi presupposti di cui al comma 1, previa comunicazione anche per via telematica dell’inizio dei lavori, nelle more dell’attivazione delle previsioni di cui all’articolo 17, da parte dell’interessato all’amministrazione comunale, i seguenti interventi possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo:
(omissis)
f) gli impianti ad energia rinnovabile di cui agli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, da realizzare al di fuori della zona territoriale omogenea A di cui al decreto ministeriale n. 1444/1968, ivi compresi gli immobili sottoposti ai vincoli del decreto legislativo n. 42/2004.
Come potete leggere, siamo alla liberalizzazione completa. Gli articoli 5 e 6 del decreto legislativo del 3 marzo 2011, n. 28 – che potete leggere in calce a questo articolo – fanno riferimento all’autorizzazione unica (art. 5) e alla Procedura abilitativa semplificata e comunicazione per gli impianti alimentati da energia rinnovabile (art.6).
Insomma, questi impianti possono essere realizzati “senza alcun titolo abilitativo”.
La cosa è positiva se riguarda i piccoli impianti. Ma in questo caso – se non leggiamo male – non si fa riferimento solo ai piccoli impianti, ma a tutti gli impianti, anche ai grandi impianti che potrebbero avere un impatto ambientale pesante!
Possibile che la Sicilia sia passata da un regime nel quale le autorizzazioni hanno creato problemi a chi opera in questo settore (negli uffici regionali c’è chi sostiene che l’Amministrazione regionale, in questo settore, conta più degli uffici statali) a un regime di liberalizzazione integrale?
Attenzione: se leggiamo attentamente la normativa ci accorgiamo che questi impianti potranno essere realizzati anche nelle aree protette della nostra Isola!
“Negli immobili e nelle aree ricadenti all’interno di parchi e riserve naturali o in aree protette – si legge infatti nella legge – ai sensi della normativa relativa alle zone pSIC, SIC, ZSC e ZPS, ivi compresa la fascia esterna di influenza per una larghezza di 200 metri, i suddetti impianti possono essere realizzati solo a seguito di redazione della valutazione di incidenza e delle procedure di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni”. 
Quindi, come potete notare, non c’è un divieto assoluto: questi impianti potranno essere realizzarti anche nei parchi e nelle riserve naturali della Sicilia: basterà la “valutazione di incidenza” e la “verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale”.
A giudicare da quello che abbiamo letto ci chiediamo: è questa la vera volontà del Legislatore siciliano o c’è qualcosa che ci sfugge?
Qui di seguito pubblichiamo gli articoli del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28

Art. 5

Autorizzazione Unica

[1] Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 6 e 7, la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia

elettrica alimentati da fonti rinnovabili, le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio

degli impianti, nonché le modifiche sostanziali degli impianti stessi, sono soggetti all’autorizzazione unica di cui all’art.

12 del D.Lgs. 29/12/2003, n. 387 come modificato dal presente articolo, secondo le modalità procedimentali e le

condizioni previste dallo stesso D.Lgs. n. 387 del 2003 e dalle linee guida adottate ai sensi del comma 10 del medesimo

art. 12, nonché dalle relative disposizioni delle Regioni e delle Province autonome.

[2] All’art. 12, comma 4, del D.Lgs. n. 387 del 2003, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Fatto salvo il previo

espletamento, qualora prevista, della verifica di assoggettabilità sul progetto preliminare, di cui all’art. 20 del D.Lgs.

03/04/2006, n. 152, e successive modificazioni, il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può

4 ((c) Datatronics Sistemi S.n.c. – Brescia

essere superiore a 90 giorni, al netto dei tempi previsti dall’art. 26 del D.Lgs. 03/04/2006, n. 152, e successive

modificazioni, per il provvedimento di valutazione di impatto ambientale».

[3] Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del

territorio e del mare, previa intesa con la Conferenza unificata, di cui all’art. 8 del D.Lgs. 28/08/1997, n. 281, sono

individuati, per ciascuna tipologia di impianto e di fonte, gli interventi di modifica sostanziale degli impianti da

assoggettare ad autorizzazione unica, fermo restando il rinnovo dell’autorizzazione unica in caso di modifiche

qualificate come sostanziali ai sensi del D.Lgs. 03/04/2006, n. 152. Fino all’emanazione del decreto di cui al periodo

precedente non sono considerati sostanziali e sono sottoposti alla disciplina di cui all’art. 6 gli interventi da realizzare

sugli impianti fotovoltaici, idroelettrici ed eolici esistenti, a prescindere dalla potenza nominale, che non comportano

variazioni delle dimensioni fisiche degli apparecchi, della volumetria delle strutture e dell’area destinata ad ospitare gli

impianti stessi, né delle opere connesse. Restano ferme, laddove previste, le procedure di verifica di assoggettabilità e

valutazione di impatto ambientale di cui al D.Lgs. 03/04/2006, n. 152. Per gli impianti a biomassa, bioliquidi e biogas

non sono considerati sostanziali i rifacimenti parziali e quelli totali che non modifichino la potenza termica installata e il

combustibile rinnovabile utilizzato.

[4] Qualora il procedimento di cui all’art. 12 del D.Lgs. 29/12/2003, n. 387 sia delegato alle province, queste ultime

trasmettono alle Regioni, secondo modalità stabilite dalle stesse, le informazioni e i dati sulle autorizzazioni rilasciate.

[5] Le disposizioni di cui al comma 4 dell’art. 12 del D.Lgs. 29/12/2003, n. 387 come modificato dal comma 2 del

presente articolo, si applicano ai procedimenti avviati dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 6

Procedura abilitativa semplificata e comunicazione per gli impianti alimentati da energia rinnovabile

[1] Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa sull’energia elettrica, per l’attività di costruzione ed

esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui ai paragrafi 11 e 12 delle linee guida, adottate ai sensi

dell’art. 12, comma 10, del D.Lgs. 29/12/2003, n. 387 si applica la procedura abilitativa semplificata di cui ai commi

seguenti.

[2] Il proprietario dell’immobile o chi abbia la disponibilità sugli immobili interessati dall’impianto e dalle opere

connesse presenta al Comune, mediante mezzo cartaceo o in via telematica, almeno 30 giorni prima dell’effettivo inizio

dei lavori, una dichiarazione accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli

opportuni elaborati progettuali, che attesti la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i

regolamenti edilizi vigenti e la non contrarietà agli strumenti urbanistici adottati, nonché il rispetto delle norme di

sicurezza e di quelle igienico-sanitarie. Alla dichiarazione sono allegati gli elaborati tecnici per la connessione redatti dal

gestore della rete. Nel caso in cui siano richiesti atti di assenso nelle materie di cui al comma 4 dell’art. 20 della Legge

07/08/1990, n. 241, e tali atti non siano allegati alla dichiarazione, devono essere allegati gli elaborati tecnici richiesti

dalle norme di settore e si applica il comma 5.

[3] Per la procedura abilitativa semplificata si applica, previa deliberazione del comune e fino alla data di entrata in

vigore dei provvedimenti regionali di cui al comma 9, quanto previsto dal comma 10, lettera c), e dal comma 11 dell’art.

10 del D.L. 18/01/1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla Legge 19/03/1993, n. 68.

[4] Il Comune, ove entro il termine indicato al comma 2 sia riscontrata l’assenza di una o più delle condizioni stabilite

al medesimo comma, notifica all’interessato l’ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa

attestazione del professionista abilitato, informa l’autorità giudiziaria e il consiglio dell’ordine di appartenenza; è

comunque salva la facoltà di ripresentare la dichiarazione, con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla

conforme alla normativa urbanistica ed edilizia. Se il Comune non procede ai sensi del periodo precedente, decorso il

termine di 30 giorni dalla data di ricezione della dichiarazione di cui comma 2, l’attività di costruzione deve ritenersi

assentita.

[5] Qualora siano necessari atti di assenso, di cui all’ultimo periodo del comma 2, che rientrino nella competenza

comunale e non siano allegati alla dichiarazione, il comune provvede a renderli tempestivamente e, in ogni caso, entro il

termine per la conclusione del relativo procedimento fissato ai sensi dell’art. 2 della Legge 07/08/1990, n. 241, e

successive modificazioni. Se gli atti di assenso non sono resi entro il termine di cui al periodo precedente, l’interessato

può adire i rimedi di tutela di cui all’art. 117 del D.Lgs. 02/07/2010, n. 104. Qualora l’attività di costruzione e di

esercizio degli impianti di cui al comma 1 sia sottoposta ad atti di assenso di competenza di amministrazioni diverse da

quella comunale, e tali atti non siano allegati alla dichiarazione, l’amministrazione comunale provvede ad acquisirli

d’ufficio ovvero convoca, entro 20 giorni dalla presentazione della dichiarazione, una conferenza di servizi ai sensi degli

articoli 14 e seguenti della Legge 07/08/1990, n. 241 e successive modificazioni. Il termine di 30 giorni di cui al comma

2 è sospeso fino alla acquisizione degli atti di assenso ovvero fino all’adozione della determinazione motivata di

conclusione del procedimento ai sensi dell’art. 14-ter, comma 6-bis, o all’esercizio del potere sostitutivo ai sensi dell’art.

14-quater, comma 3, della medesima Legge 07/08/1990, n. 241.

[6] La realizzazione dell’intervento deve essere completata entro 3 anni dal perfezionamento della procedura abilitativa

semplificata ai sensi dei commi 4 o 5. La realizzazione della parte non ultimata dell’intervento è subordinata a nuova

dichiarazione. L’interessato è comunque tenuto a comunicare al comune la data di ultimazione dei lavori.

5 ((c) Datatronics Sistemi S.n.c. – Brescia

[7] La sussistenza del titolo è provata con la copia della dichiarazione da cui risulta la data di ricevimento della

dichiarazione stessa, l’elenco di quanto presentato a corredo del progetto, l’attestazione del professionista abilitato,

nonché gli atti di assenso eventualmente necessari.

[8] Ultimato l’intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, che deve essere

trasmesso al comune, con il quale si attesta la conformità dell’opera al progetto presentato con la dichiarazione, nonché

ricevuta dell’avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate ovvero dichiarazione

che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento catastale.

[9] Le Regioni e le Province autonome possono estendere la soglia di applicazione della procedura di cui al comma 1

agli impianti di potenza nominale fino ad 1 MW elettrico, definendo altresì i casi in cui, essendo previste autorizzazioni

ambientali o paesaggistiche di competenza di amministrazioni diverse dal comune, la realizzazione e l’esercizio

dell’impianto e delle opere connesse sono assoggettate all’autorizzazione unica di cui all’art. 5. Le Regioni e le Province

autonome stabiliscono altresì le modalità e gli strumenti con i quali i comuni trasmettono alle stesse Regioni e Province

autonome le informazioni sui titoli abilitativi rilasciati, anche per le finalità di cui all’art. 16, comma 2. Con le medesime

modalità di cui al presente comma, le Regioni e le Province autonome prevedono la corresponsione ai comuni di oneri

istruttori commisurati alla potenza dell’impianto.

[10] I procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono regolati dalla previgente

disciplina, ferma restando per il proponente la possibilità di optare per la procedura semplificata di cui al presente

articolo.

[11] La comunicazione relativa alle attività in edilizia libera, di cui ai paragrafi 11 e 12 delle linee guida adottate ai

sensi dell’art. 12, comma 10 del D.Lgs. 29/12/2003, n. 387, continua ad applicarsi, alle stesse condizioni e modalità, agli

impianti ivi previsti. Le Regioni e le Province autonome possono estendere il regime della comunicazione di cui al

precedente periodo ai progetti di impianti alimentati da fonti rinnovabili con potenza nominale fino a 50 kW, nonché

agli impianti fotovoltaici di qualsivoglia potenza da realizzare sugli edifici, fatta salva la disciplina in materia di

valutazione di impatto ambientale e di tutela delle risorse idriche.

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