Formazione, impugnato il fallimento dello Ial Sicilia

14 gennaio 2016

L’ente di Formazione professionale storico della Sicilia – un tempo vicino alla Cisl – è stato dichiarato fallito dal Tribunale di Palermo – Sezione Fallimentare – il 21 Dicembre dello scorso anno. I termini per provare a rimettere il discussione la dichiarazione di fallimento dell’ente scadono il prossimo 20 di gennaio di quest’anno. Intanto oggi l’Assemblea regionale siciliana dovrebbe discutere un disegno di legge sulla Formazione professionale che potrebbe dare una boccata di ossigeno ai circa 5 mila lavoratori di questo settore licenziati negli ultimi anni 

Impugnato il fallimento dello Ial Sicilia. Quello che per decenni è stato uno degli enti storici della Formazione professionale della Sicilia, dopo una lunga stagione di crisi e di polemiche, è stato dichiarato fallito dal Tribunale di Palermo, Sezione Fallimentare. Sembrava un provvedimento destinato a mettere la parola “fine” a un pezzo di storia di questo settore dell’Isola. Invece, adesso, la parola passerà alla Corte d’Appello di Palermo.

Il fallimento dello Ial Sicilia – un ente un tempo vicino alla Cisl – è stato dichiarato il 21 Dicembre dello scorso anno. Sembrava, come già ricordato, l’ultimo capitolo di una storia che, negli ultimi anni, causa la crisi della Formazione professionale siciliana, è stata contrassegnata da aspre polemiche. I termini per provare a rimettere in discussione la dichiarazione di fallimento scadono il 20 gennaio di quest’anno. Così il provvedimento che impugna la dichiarazione di fallimento si sta per materializzare.

La vicenda del fallimento dello Ial Sicilia, e del provvedimento che prova a rimetterlo in discussione, ripropone il rapporto tra enti formativi storici no profit e società di capitale che operano nel settore. Questione abbastanza tormentata. Se un ente di formazione non profit può essere dichiarato fallito, infatti, ciò significa che può essere equiparato a una comune società di capitale che opera nel settore.

Insomma il tema è quello della legge regionale n. 24 del 1976. Una legge che, per alcuni versi, negli anni passati – e precisamente ai tempi del governo regionale di Raffaele Lombardo – è stata messa in soffitta con una serie di provvedimenti amministrativi. Cosa, questa, contestata da tanti lavoratori che hanno avviato due class action per provare a costringere l’Amministrazione regionale ad applicarla.

Ma se la legge 24, nella sua interezza, è stata messa da parte, alcuni princìpi di tale legge hanno invece trovato applicazione, là dove sono stati erogati contributi a fondo perduto alle società di capitale. Questa ultime, infatti, si scaricano l’IVA, mentre gli enti formativi no profit, no.

Sempre in materia di Formazione professionale è slittato ad oggi l’esame del disegno di legge che riguarda questo settore da parte dell’Assemblea regionale siciliana. Sulla vicenda interviene il vice presidente dell’Ars, Antonio Venturino.

L’assenza dell’assessore alla Formazione, Bruno Marziano, ierr a Roma per altri impegni istituzionali, non ha consentito la discussione e il voto sul disegno di legge sulla Formazione professionale. “Pertanto – sottolinea Venturino – sono stato costretto a rinviare a giovedì pomeriggio, alle 16,00 (cioè ad oggi ndr) i lavori”.

“Mi auguro – aggiunge il vice presidente dell’Ars – che i colleghi deputati partecipino alla seduta che non era prevista. L’assenza infatti comporterebbe un ulteriore slittamento della discussione e del voto del disegno di legge che, ad oggi, in attesa di una riforma organica del settore, rappresenta, come ho più volte ribadito, una possibilità per i tantissimi operatori licenziati dagli enti di formazione, in mobilità a zero ore o senza alcuna forma di sussidio. Lavoratori regolarmente iscritti nell’albo degli operatori che, grazie a questa norma, potranno associarsi in cooperative e gestire in proprio il monte-ore delle attività”.

Con l’affidamento alle cooperative di lavoratori della gestione diretta delle attività, previsto dal disegno di legge, si raggiunge l’obiettivo di mantenere l’obbligo di affidamento delle attività formative, finanziate dalla Regione, a soggetti sociali, così come ribadito dalla costante giurisprudenza amministrativa in applicazione della già citata legge regionale n. 24 del 1976; nel contempo si tutelano gli operatori del bacino che hanno perso il lavoro e non hanno a causa delle oggettive difficoltà del bilancio regionale, appositi ammortizzatori sociali.

 

 

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